Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49216 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49216 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montepaone il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiest l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indag preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione con funzi apicale ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefac oltre a tre reati-fine ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo:
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in ordine alle eccezionali esigenze cautelar’, di cui è manca indicazione e delle quali si deduce l’insussistenza, essendo quelle poste a base provvedimento impugnato riferite alle stesse esigenze poste a base della ordinanz di cui è stata dichiarata la perdita di efficacia e non essendone state indivi diverse e più gravi.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. avendo il Tribunale omesso di considerare la condotta del ricorrente per olt un anno e mezzo, dopo il suo rientro in Italia a seguito del suo arresto a Ma condotta volta a recidere qualsiasi rapporto con attività illecite inerenti il di stupefacente, di cui è principale elemento la sua dichiarazione autoaccusator
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Deve essere condiviso l’orientamento secondo il quale, in tema di riesame di misure cautelari personali, le “eccezionali esigenze cautelari” che, ai dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misu dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi gi sussistenti al momento dell’emissione della prima ordinanza, non essendo a ta
fine necessario un “quid pluris” rispetto alle esigenze che fondavano la mis perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da que ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l’attu richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sosta certezza che l’indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui ne commissione di delitti della specie di quello per cui si proc (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653); da ultimo, è sta affermato che le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all’art comma 10, cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un “quid pluris” rispetto alla situazione precede né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con un normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un’esposiz al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile con l’emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/20 Cc., dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039 – 02), precisandosi che l’eccezionalit delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della progno di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelar riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del sogge sottoposto a misura.
Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato si è posto nell’alveo d legittimità richiamato quando ha ritenuto sussistenti le eccezionali esige cautelarí con la probabilità prossima alla certezza del pericolo di reiterazion reato in ragione delle non comuni capacità organizzative di viaggi finalizzati rifornimento dello stupefacente, anche al di fuori del territorio nazionale, quantitativi molto elevati, con contatti con la criminalità siciliana, da part soggetto, quale il ricorrente, dirigente e organizzatore nell’ambito associativo controllava diverse piazze del territorio calabrese e puntualmente soccorso dal compagine associativa a seguito del suo arresto a Malta nel maggio 2021 (per la detenzione illecita di cinque chili di cocaina).
Quanto alla dedotta sopravvenienza, la pertinente censura costituisce una inaccessibile prospettazione in fatto in costanza della correlativa ineccepi valutazione della non dirimenza da parte del Tribunale delle allegazioni difensi riguardanti l’assenza di violazioni per il periodo successivo all’arresto in fla avvenuto a Malta, in costanza dello spessore degli eccezionali indici di pericolos
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono esser disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023.