Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 7 dicembre 2021, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 52, 55 e 590, comma 2 cod. pen. (all’imputato era stata contestata violazione degli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., ma il fatto è stato diversamente qualificato nei termini sopra indicati già all’esito del giudizio di primo grado).
L’esponente deduce: con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità e all’applicazione degli artt. 52 e 55 cod. pen.; col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze per essere state ritenute le attenuanti generiche equivalenti e non prevalenti rispetto alla contestata aggravante.
Rilevato che i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte territoriale. Considerato infatti, quanto al primo motivo, che – con motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica – la Corte territoriale ha sottolineato che, l’aggressione, pur repentina e violenta, fu attuata a mani nude e l’imputato si difese da essa afferrando un oggetto di ferro appuntito e colpendo al volto la persona offesa, così attuando una offesa sproporzionata rispetto a quella temuta.
Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 590, comma 2, cod. pen., in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, dell’assenza di elementi positivamente valutabili in senso a lui favorevole e osservando che la pregressa aggressione è stata valutata ai fini della diversa qualificazione giuridica del fatto. Ritenuto che nessun profilo di illogicità sia ravvisabile in questa valutazione.
Ritenuto che i motivi siano aspecifici, e perciò inammissibili, perché non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, presunte carenze o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE Rv. 282949).
Ritenuto che all’inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024