Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. laddove il giudicante avrebbe dovuto trasmettere gli atti al PM in presenza di fatti accertati all’esito dell’istruttoria diversi da quelli dell’originaria imputazi contestata (è stata ritenuta la sussistenza di una gomitata allo zigomo sinistro e le lesioni colpose in termini di eccessi colposo in luogo dell’originaria contestazione di un pugno al volto sferrato volontariamente) e, conseguentemente, mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Con un secondo motivo si lamentano motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla ricostruzione di fatti, con travisamento della prova, in riferimento alla negata ipotesi di legittima difesa e alla condanna per i medesimi fatti della costituita parte civile.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 10/11/2025 è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente con cui si insiste per l’ammissibilità del ricorso, per i motivi nello stesso illustrat e la trasmissione alla sezione competente
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni, per lo più in fatto e tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
In relazione al primo motivo, ben potevano i giudici del merito, riqualificare le contestate lesioni personali dolose in eccesso coiposo di legittima difesa senza alcun vulnus di correlazione tra sentenza ed imputazione.
Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, pertanto, non può esaurirsi nel mero confronto puramente
letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, come nel caso che ci occupa, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
L’eccesso colposo in legittima difesa – va ricordato- non comporta l’assoluzione dell’imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l’art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell’errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen. (così Sez. 5, n. 11806 del 13/02/2014, Jehlica. Rv. 260210 – 01 che, in applicazione del principio. ha censurato la decisione del giudice di merito – che aveva assolto l’imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all’entità del pericolo – anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 cod. pen.).
Quanto al secondo motivo, la sussistenza di una sentenza (o, come rileva il ricorrente, di un decreto penale di condanna) a carico della parte lesa non appare rilevante in ragione della sua non incompatibilità con la ritenuta ipotesi di eccesso colposo a carico dell’odierno ricorrente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025