Eccessività della pena: quando il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del sindacato di legittimità sulla determinazione della sanzione, chiarendo quando un ricorso fondato sull’eccessività della pena debba considerarsi inammissibile. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere come i giudici di merito debbano motivare le loro decisioni sanzionatorie e quali siano i limiti per un’efficace impugnazione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente ponderato gli elementi a favore di una sanzione più mite.
La Decisione sull’Eccessività della Pena e il Vizio di Motivazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione nel merito delle circostanze del caso. Il compito della Cassazione è verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica, coerente e non contraddittoria, non se la pena sia ‘giusta’ in astratto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente adempiuto al suo obbligo di motivazione. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una spiegazione puntuale e logica delle ragioni che giustificavano la misura della pena comminata.
Le motivazioni
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse fondato la sua decisione su tre pilastri fondamentali, tutti negativi per la posizione del ricorrente:
1. L’intensità del dolo: Il giudice di merito aveva valutato il grado di consapevolezza e volontà con cui il reato era stato commesso, ritenendolo significativo.
2. Le modalità delle condotte: Erano state prese in esame le specifiche circostanze di fatto e il modo in cui il reato si era concretizzato, elementi che avevano contribuito a definire la gravità del comportamento.
3. I precedenti penali: La presenza di plurimi precedenti penali a carico del ricorrente è stata un fattore decisivo. Questo elemento, correttamente valorizzato dalla Corte d’Appello, indica una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a delinquere, giustificando una pena più severa.
Poiché la motivazione della sentenza d’appello risultava completa, logica e coerente su tutti questi aspetti, il ricorso che lamentava l’eccessività della pena è stato giudicato privo di fondamento. La Cassazione ha concluso che non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: non è sufficiente lamentare genericamente l’eccessività della pena per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare uno specifico vizio logico o una palese contraddittorietà nel ragionamento del giudice di merito. Se la sentenza impugnata fornisce una motivazione adeguata, che tiene conto di elementi concreti come il dolo, la condotta e i precedenti, il margine per una censura di legittimità si riduce a zero. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per eccessività della pena viene considerato inammissibile?
Un ricorso per eccessività della pena è considerato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando la Corte di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per giustificare la misura della sanzione inflitta, basandosi su elementi concreti.
Quali elementi sono decisivi per motivare la misura della pena?
Secondo la decisione, elementi decisivi sono l’intensità del dolo (il grado di intenzione nel commettere il reato), le modalità specifiche delle condotte e la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21278/25 Strano
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando l’intensità del dolo, le modalità delle condotte e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025