Eccessività della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 26045/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per l’eccessività della pena. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla misura della sanzione penale è di competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali di manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta eccessività della pena inflitta nei gradi di merito. L’imputato riteneva la sanzione non congrua, chiedendone una riduzione alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che un motivo di ricorso che si limita a contestare l’eccessività della sanzione non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Tale valutazione, infatti, attiene al merito della vicenda e non a una violazione di legge, unico ambito di competenza della Cassazione.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha riaffermato che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e congrua. La sentenza impugnata aveva fatto specifico riferimento a elementi decisivi per giustificare la misura della pena, quali:
* Le particolari modalità della condotta.
* Il contegno tenuto dall’imputato nei confronti del personale penitenziario.
* La personalità complessiva dell’imputato.
Secondo la Cassazione, la Corte di merito ha correttamente adempiuto al suo onere argomentativo, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto mirava a ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva di contestare genericamente l’eccessività della pena in Cassazione è destinata all’insuccesso. Per poter sperare in un accoglimento, il ricorso non deve limitarsi a lamentare una pena ritenuta troppo severa, ma deve individuare vizi specifici nella motivazione del giudice di merito, come una manifesta illogicità o una violazione di legge nell’applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
È possibile contestare l’eccessività della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità (davanti alla Corte di Cassazione), poiché la valutazione sulla misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Quali criteri utilizza il giudice per decidere l’entità di una pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità basandosi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, considerando elementi come le modalità della condotta, il comportamento tenuto dall’imputato (in questo caso, verso il personale penitenziario) e la sua personalità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26045 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena n è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infon perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione d pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circos aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezional giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli art 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamen assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o ri (si vedano, in particolare p.3 e 4 della sentenza impugnata ove la Corte di m ha ritenuto che per le particolari modalità della condotta e del contegno tenut confronti del personale penitenziario nonché della personalità dell’imputato la è da ritenersi congrua);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024