Eccessività della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9092 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: la valutazione sulla congruità della sanzione è di competenza esclusiva del giudice di merito. Un ricorso basato unicamente sull’eccessività della pena rischia di essere dichiarato inammissibile se non evidenzia vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la presunta eccessività della pena inflitta. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello di Genova a sostegno della quantificazione della pena era mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Eccessività della Pena
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un motivo di ricorso che si limiti a criticare l’entità della pena non è consentito in sede di Cassazione. La graduazione della pena, infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha chiarito che il ruolo del giudice di legittimità non è quello di effettuare una nuova valutazione nel merito della vicenda, ma di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adempiuto al loro onere argomentativo, fornendo un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione della pena, come indicato nelle pagine 2 e 3 della sentenza d’appello.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la doglianza sull’eccessività della pena può trovare accoglimento in Cassazione solo in casi eccezionali: quando la motivazione del giudice è totalmente assente, oppure è talmente contraddittoria o manifestamente illogica da risultare inesistente. In assenza di tali vizi, la decisione del giudice di merito è insindacabile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità sulla Pena
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere le valutazioni di fatto, come la determinazione della pena. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Gli avvocati devono quindi prestare la massima attenzione nel formulare i motivi di ricorso, concentrandosi su vizi di legittimità reali e dimostrabili, piuttosto che su una generica contestazione della severità della sanzione. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente motivata, rappresenta un baluardo invalicabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile contestare l’entità della pena in sé, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è ammesso solo se si dimostra che la motivazione del giudice a sostegno di quella pena è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza analizzarne il merito, perché i motivi presentati non sono tra quelli previsti dalla legge per un ricorso di legittimità. Nel caso specifico, la critica all’eccessività della pena non costituisce un valido motivo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CUI:CODICE_FISCALE) nato a COTRONEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato furto;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunz la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordi all’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserc in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’on argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2 e 3 sentenza impugnata);
3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.