Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/12/1986
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità penale de ricorrente per il reato di cui all’art. 628, comma 1, cod. pen., è inammissibil
doglianza si fonda, infatti, su una diversa interpretazione delle risult processuali e sulla pretesa illogicità della motivazione, profili che esulano dai l
del giudizio di legittimità. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenz di questa Corte, non è consentito alla Cassazione né sostituire la prop
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, né verificare la coerenza logi della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi (cfr. Sez. U, n
del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme ai canoni di
logicità e correttezza giuridica, avendo il giudice di merito espressamente chiari con argomentazioni puntuali e coerenti (v. in particolare pag. 7), le ragioni po
a fondamento della decisione di condanna e della ritenuta sussistenza del reato;
osservato che parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il
quale si deduce l’eccessività della pena inflitta. Anche tale doglianza si pone fuori dell’ambito del giudizio di legittimità, poiché, secondo costa giurisprudenza, la determinazione della pena – inclusa la quantificazione del pena base e l’applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti attenuanti – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve atte ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella fattispecie, il giudice ha congruamente assolto all’oner motivazionale, richiamando espressamente gli elementi ritenuti rilevanti per l determinazione della pena (v. pag. 10 della sentenza impugnata), in modo tale da escludere profili di manifesta illogicità o arbitrarietà;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.