Eccessività della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
L’eccessività della pena è spesso uno dei motivi principali addotti dai ricorrenti per tentare di ridurre la sanzione inflitta nei gradi di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che tale contestazione non può essere generica, specialmente quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente basata sulla storia criminale del soggetto.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In seguito alla sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come la doglianza relativa all’eccessività della pena fosse priva di specificità. Non basta, infatti, affermare che una pena sia elevata; occorre dimostrare che il giudice di merito abbia violato i criteri di legge o abbia omesso di valutare elementi decisivi.
Analisi della personalità e precedenti
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione della personalità del ricorrente. La Corte territoriale aveva già ampiamente giustificato la misura della pena facendo riferimento ai plurimi precedenti penali dell’imputato. Questo elemento, unito alla gravità della condotta, rende la motivazione della sentenza di merito inattaccabile sotto il profilo logico-giuridico.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Quando la Corte d’Appello analizza in modo puntuale la personalità del reo e il suo certificato penale, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale potere è esercitato con una motivazione coerente e priva di vizi logici, la Cassazione non può intervenire per modificare il quantum della sanzione, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza conferma che la strategia difensiva basata sulla contestazione della pena deve essere supportata da argomentazioni tecniche precise e non può limitarsi a una critica soggettiva della decisione del giudice, specialmente in presenza di una recidiva o di precedenti penali significativi.
Cosa accade se il ricorso per eccessività della pena è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quali elementi giustificano una pena più severa?
Il giudice valuta la gravità del fatto, la personalità del colpevole e la presenza di precedenti penali per determinare la sanzione adeguata.
La Cassazione può ridurre la pena stabilita in appello?
Solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o contraddittoria; in caso di motivazione coerente, la Cassazione non può intervenire nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5813 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5813 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 26239NUMERO_DOCUMENTO Meli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 337 cod. pen. e altro);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio d motivazione in ordine all’eccessività della pena è generico oltre c manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando sia la personalità de ricorrente, sia i plurimi precedenti penali a suo carico (si veda pag. 6 d sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23/01/2026