Eccessività della pena: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità del ricorso
Quando una sentenza di condanna viene emessa, una delle questioni più sentite dall’imputato riguarda la misura della sanzione. Ma è possibile contestare l’eccessività della pena davanti alla Corte di Cassazione? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha fornito una risposta chiara, dichiarando inammissibile un ricorso fondato unicamente su tale doglianza e confermando un principio consolidato nel nostro ordinamento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’individuo, ritenendo la condanna inflittagli sproporzionata, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano.
Il Motivo del Ricorso e l’Eccessività della Pena
L’unico motivo alla base del ricorso era la contestazione relativa alla quantificazione della pena. Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti non avevano valutato correttamente le circostanze, applicando una sanzione eccessiva. La questione centrale, dunque, verteva sulla presunta eccessività della pena, un argomento che tocca il cuore del potere discrezionale del giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è concentrata su un aspetto procedurale fondamentale: i limiti del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha spiegato che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è limitato a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la sua decisione sulla pena, facendo riferimento a elementi concreti e pertinenti. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse giustificare l’annullamento della sentenza.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: non ci si può rivolgere alla Cassazione sperando in uno ‘sconto di pena’. Il ricorso basato esclusivamente sulla presunta eccessività della pena è destinato all’inammissibilità, a meno che non si riesca a dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito. La decisione sottolinea l’importanza di costruire i motivi di ricorso su solide basi giuridiche, evidenziando violazioni di legge o difetti argomentativi, piuttosto che su una mera rivalutazione del trattamento sanzionatorio. In caso contrario, il rischio è non solo di veder confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica.
È possibile contestare l’eccessività della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, di norma non è possibile. La quantificazione della pena è una valutazione di merito riservata al giudice del Tribunale e della Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si lamenta una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza, non per una semplice richiesta di riduzione della pena.
Qual è il ruolo del giudice di merito nella determinazione della pena?
Il giudice di merito ha il potere discrezionale di stabilire l’entità della pena entro i limiti fissati dalla legge. Per farlo, deve tenere conto dei criteri indicati negli articoli 132 e 133 del Codice Penale, come la gravità del danno, l’intensità del dolo o della colpa e la capacità a delinquere del reo, motivando adeguatamente la sua scelta.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infonda perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dell pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostan aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalit giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si v in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente