Eccessività della Pena: Quando la Discrezionalità del Giudice Rende Inammissibile il Ricorso in Cassazione
L’eccessività della pena è una delle contestazioni più comuni sollevate dagli imputati nei gradi di giudizio successivi al primo. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, lamentare semplicemente una pena troppo severa non è sufficiente per ottenere una riforma della sentenza. Se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la sua decisione, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi che regolano la materia.
Il Caso in Esame: Condanna per Falsità e Ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Venezia per una serie di reati legati alla falsità (artt. 476-482, 477-482 e 494 del codice penale), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: l’eccessività della pena inflitta nei gradi di merito, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Pena Ritenuta Ingiusta
Il ricorrente non ha contestato la sua colpevolezza o la ricostruzione dei fatti, ma ha concentrato la sua strategia difensiva esclusivamente sulla quantificazione della sanzione. L’obiettivo era ottenere uno “sconto” di pena dalla Suprema Corte, sostenendo che i giudici precedenti avessero usato la loro discrezionalità in modo eccessivamente punitivo.
La Decisione della Cassazione: Il Principio della Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la graduazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Corte: Ricorso Manifestamente Infondato
La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Questo avviene quando l’argomentazione legale è così palesemente debole da non richiedere un’analisi approfondita. La Suprema Corte ha ricordato che non è suo compito rivalutare nel merito la congruità della pena, ma solo verificare che il giudice precedente abbia rispettato la legge e fornito una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato in modo adeguato le ragioni della sua scelta sanzionatoria (facendo riferimento alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Conclusioni: Quando Conviene Impugnare la Pena
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione basato unicamente sull’eccessività della pena ha scarse probabilità di successo se non si è in grado di dimostrare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito. La semplice percezione di una pena “troppo alta” non costituisce un valido motivo di impugnazione. È necessario, invece, individuare errori specifici nel ragionamento del giudice, come la valutazione errata di una circostanza attenuante o un calcolo aritmetico sbagliato. In assenza di tali vizi, insistere su questo punto può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha commesso un errore di legge o ha fornito una motivazione illogica o contraddittoria nel determinarla. Non è sufficiente sostenere genericamente che la pena sia eccessiva, perché la sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché contestava l’eccessività della pena senza evidenziare vizi di legittimità nella decisione del giudice d’appello. La Corte di Cassazione ha riscontrato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente giustificato la misura della sanzione, rendendo la critica del ricorrente priva di fondamento giuridico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, obbliga il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 476-482 cod. pen. (capo A), 477-482 cod. pen. (capo B) e 494, cod. pen. (capo C);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’08/05/2024