Eccessività della Pena: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto processuale penale: i limiti del ricorso in sede di legittimità quando si contesta l’eccessività della pena. La decisione ribadisce un principio consolidato, ovvero che la quantificazione della sanzione penale rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito e non può essere, di per sé, motivo di ricorso in Cassazione se non in presenza di vizi logici o violazioni di legge.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta eccessività della pena inflittagli. L’imputato, in sostanza, non contestava la sua colpevolezza né la qualificazione giuridica del fatto, ma riteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero applicato una sanzione sproporzionata.
La decisione della Corte di Cassazione e l’eccessività della pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la contestazione sull’eccessività della pena non sia consentita dalla legge in sede di legittimità. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi giurisprudenziali consolidati. La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo, in quanto giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
La graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, disciplinato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, deve essere esercitato fornendo una motivazione adeguata che dia conto dei criteri seguiti.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva adempiuto a questo onere motivazionale, facendo un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi”. Inoltre, la pena inflitta era contenuta “entro il minimo edittale” previsto dalla legge per il reato contestato. Di fronte a una motivazione logica e a una pena conforme ai limiti di legge, non vi era alcuno spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: impugnare una sentenza in Cassazione lamentando unicamente l’eccessività della pena è una strategia processuale ad alto rischio di insuccesso. Per poter ottenere un annullamento, è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito è affetta da una palese illogicità nella motivazione o che ha violato specifiche disposizioni di legge nella quantificazione della pena. In assenza di tali vizi, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
È possibile ricorrere in Cassazione contestando solo l’eccessività della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo di ricorso basato unicamente sulla contestazione dell’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità, in quanto la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Cosa significa che la graduazione della pena è una ‘discrezionalità del giudice’?
Significa che il giudice di merito ha il potere di determinare l’entità della sanzione (entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge) basandosi sulla sua valutazione di tutti gli elementi del caso, come la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo, secondo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, trattandosi, peraltro, di una pena contenuta entro il minimo edittale stabilito dalla legge (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
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estensore GLYPH
Il Presidente