Eccessività della Pena: Perché la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La percezione di una condanna sproporzionata è una delle ragioni che più frequentemente spingono un imputato a impugnare una sentenza. Tuttavia, il ricorso in Cassazione basato sulla presunta eccessività della pena incontra limiti precisi, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: la quantificazione della sanzione è, in larga misura, un’attività riservata alla valutazione discrezionale dei giudici di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava l’eccessività della pena inflitta. Secondo il ricorrente, i giudici dei gradi precedenti non avevano ponderato correttamente gli elementi a sua disposizione per graduare la sanzione, determinando così una condanna ritenuta ingiustamente severa.
Il ricorso si concentrava, quindi, non su un errore di diritto nell’applicazione delle norme, ma su una valutazione che attiene al merito della decisione: la commisurazione della pena, un’attività che il codice penale affida al prudente apprezzamento del giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Principio della Discrezionalità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione sull’entità della pena non può formare oggetto di un sindacato in sede di legittimità. I giudici supremi non sono un “terzo grado di giudizio” dove poter ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali, ma hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge.
Eccessività della pena e limiti del giudizio di legittimità
La Corte ha specificato che la graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base sia negli aumenti o diminuzioni per le circostanze e la continuazione del reato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è guidato dai parametri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Un ricorso che lamenti la sola eccessività della pena è pertanto destinato all’insuccesso se non dimostra che la decisione del giudice di merito sia stata il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, i giudici d’appello avessero adempiuto al loro onere di motivazione. Essi avevano infatti fatto esplicito riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena, in conformità con i criteri dell’art. 133 c.p. La motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica.
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun vizio di legittimità, ma solo una critica alla valutazione di merito, il ricorso non poteva essere accolto. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: non è sufficiente ritenere una pena ‘troppo alta’ per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario dimostrare che il processo decisionale del giudice che l’ha determinata sia viziato da un’irragionevolezza manifesta o da un’assenza totale di motivazione. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane insindacabile, confermando la netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, in linea generale. La quantificazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione per eccessività della pena è ammissibile solo se la decisione del giudice è basata su un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, e non semplicemente perché si ritiene la pena severa.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel suo contenuto (nel merito) dalla Corte perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. In questo caso, il motivo del ricorso (la misura della pena) non rientra tra quelli che la Cassazione può valutare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del processo e una somma di denaro stabilita dal giudice a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43172 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, l graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti alla stregua de parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore