Eccessività della pena: perché la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile
Quando una sentenza di condanna diventa definitiva, uno degli aspetti più sentiti dall’imputato è l’entità della sanzione. Ma è possibile contestare l’eccessività della pena fino all’ultimo grado di giudizio? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa possibilità, ribadendo un principio fondamentale sulla distinzione tra giudizio di merito e di legittimità. In questo articolo, analizzeremo il caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la presunta eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, il giudice d’appello aveva errato nel giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, giungendo a una pena ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Eccessività della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione sulla misura della pena e il bilanciamento delle circostanze sono attività discrezionali tipiche del giudice di merito. Questo significa che non possono essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che la decisione del giudice precedente non sia frutto di un mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o non sia supportata da una motivazione.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Corte ha specificato che il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione delle prove o delle circostanze fattuali. Il giudice di merito, nel caso specifico, aveva giustificato la sua scelta, ritenendo che la soluzione dell’equivalenza tra le circostanze fosse la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Tale motivazione, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente e non censurabile in Cassazione.
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), i giudici hanno ribadito che una motivazione è adeguata quando spiega perché una determinata soluzione sanzionatoria è la più giusta nel caso concreto. Di conseguenza, le conclusioni logiche e argomentate del giudice di merito sono insindacabili.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: impugnare una sentenza in Cassazione lamentando esclusivamente l’eccessività della pena è una strategia processuale ad alto rischio. Se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e non arbitraria, anche se concisa, il ricorso verrà molto probabilmente dichiarato inammissibile. Ciò non solo rende definitiva la condanna, ma aggiunge ulteriori oneri economici per l’imputato. La decisione rafforza la netta separazione tra il ruolo dei tribunali di merito, che giudicano i fatti, e quello della Corte di Cassazione, che vigila sulla corretta applicazione della legge.
È possibile ricorrere in Cassazione contestando solo l’eccessività della pena?
No, non è consentito se la valutazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La determinazione della pena è una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità.
Cosa si intende per ‘motivazione sufficiente’ sulla quantificazione della pena?
Secondo l’ordinanza, è considerata sufficiente anche la motivazione che si limita a ritenere una certa soluzione (come l’equivalenza tra circostanze opposte) la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta nel caso concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pen quale risultato di un giudizio di comparazione fra opposte circostanze non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovend ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia lim ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concr (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Presi ente