Eccessività della pena: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale del diritto penale: i limiti entro cui è possibile contestare l’eccessività della pena inflitta dal giudice. La decisione chiarisce che la determinazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito e, se la scelta è ben motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia, hanno presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’asserita eccessività della pena applicata. Secondo i ricorrenti, la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti commessi e non teneva adeguatamente conto delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della presunta sproporzione della pena, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale e di diritto. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano manifestamente infondati, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e l’Eccessività della Pena
Il cuore della pronuncia risiede nel principio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena. La Corte ha spiegato che la legge, in particolare gli articoli 132 e 133 del Codice Penale, affida al giudice il compito di determinare la pena concreta da infliggere, tenendo conto di una serie di fattori, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in modo motivato. Il giudice deve spiegare le ragioni che lo hanno portato a stabilire una certa entità di pena, bilanciando le circostanze aggravanti e attenuanti. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi specifici e decisivi contenuti nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, un ricorso in Cassazione che si limita a contestare l’eccessività della pena senza individuare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice, si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività preclusa alla Corte di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘troppo alta’. Per avere successo in Cassazione, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto nell’applicare i criteri legali per la commisurazione della pena, oppure che la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena è insindacabile. La decisione comporta per i ricorrenti non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare genericamente l’eccessività della pena per ottenere una sua riduzione in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del giudice che ha stabilito la pena, non potendo rappresentare una semplice richiesta di rivalutazione del merito.
Qual è il ruolo del giudice di merito nella determinazione della pena?
Il giudice di merito ha un potere discrezionale nel determinare l’entità della pena. Questo potere deve essere esercitato seguendo i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale e deve essere supportato da una motivazione adeguata che spieghi le ragioni della scelta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, NOME e NOME, considerato che i motivi oggetto dei tre ricorsi in esame, che contestano l’eccessività della pena, sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il Presidente