Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 05/05/1975
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Letto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la
Rilevato violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione all’art. 546, comma 1, lett
stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione,
specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superat ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui conse
di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sens predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. no
in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027);
che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua
della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata;
che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento dell’ipotesi ritenuto
attenuante di cui all’art. 648, comma 4 cod. pen. non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat
dalla corte di merito (si veda pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e la sua mancat motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondat perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuant per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.