Eccessività della Pena: Perché il Ricorso in Cassazione è Spesso Inammissibile
Quando una sentenza di condanna viene emessa, una delle contestazioni più comuni riguarda l’entità della sanzione applicata. Ma è possibile contestare l’eccessività della pena fino all’ultimo grado di giudizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una risposta chiara, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte era proprio l’asserita eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata dal condannato. Il ricorrente, in sostanza, non contestava la sua colpevolezza, ma chiedeva una riduzione della sanzione decisa nei gradi precedenti.
La Decisione sull’Eccessività della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione circa la congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
In altre parole, la Cassazione non è un “terzo grado” di merito dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Se il giudice di merito ha giustificato la sua decisione sulla pena in modo adeguato, facendo riferimento agli elementi previsti dalla legge, la sua scelta è insindacabile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che la “graduazione della pena”, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, è una prerogativa del giudice che ha esaminato il caso nel dettaglio. Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che elencano i criteri guida per il giudice (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere del colpevole, etc.).
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi per quantificare la sanzione. Pertanto, l’onere argomentativo del giudice era stato assolto. Di conseguenza, il motivo di ricorso basato sulla sola eccessività della pena è stato giudicato “manifestamente infondato”, in quanto non consentito dalla legge come valido motivo per un ricorso in Cassazione.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in un semplice “sconto di pena”. La strategia difensiva deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla dimostrazione di vizi procedurali o di erronea applicazione della legge nel processo di determinazione della pena. Contestare l’eccessività della pena in sé, senza evidenziare una motivazione carente o illogica da parte del giudice di merito, è una strada destinata al fallimento e che comporta ulteriori costi per il condannato.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo semplicemente che la pena è troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che contestare la mera eccessività della pena non è un motivo di ricorso consentito in sede di legittimità. La valutazione sull’entità della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Cosa significa che la “graduazione della pena” è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti di legge e seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, ha la libertà di determinare la pena che ritiene più giusta per il caso specifico. Questa valutazione, se motivata, non è di norma sindacabile in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, per aver avviato un procedimento giudiziario senza un valido fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44712 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01 in motivazione ); che nella specie l’onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi rilevanti (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, Sez. 3, n. 6877 d 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte