Eccessività della pena: i limiti del sindacato in Cassazione
Nel sistema penale italiano, contestare l’eccessività della pena dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta una sfida complessa per la difesa. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini tra la discrezionalità del giudice di merito e il controllo di legittimità, ribadendo che un ricorso privo di specifiche argomentazioni giuridiche è destinato all’inammissibilità.
I fatti oggetto del procedimento
Il caso trae origine da una vicenda in cui un cittadino era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità (art. 495 c.p.). Inizialmente accusato anche di rapina, l’imputato era stato assolto da quest’ultimo capo d’imputazione dalla Corte d’Appello, che aveva però confermato la responsabilità per gli altri reati, rideterminando la sanzione finale in sei mesi e venti giorni di reclusione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando esclusivamente l’eccessività della pena inflitta, ritenendola sproporzionata rispetto ai fatti contestati e non adeguatamente motivata nel suo ammontare complessivo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che l’impugnazione si fondava su deduzioni generiche, prive di una reale analisi delle ragioni di diritto o dei fatti che avrebbero dovuto giustificare una sanzione inferiore.
Il Collegio ha chiarito che il giudice di merito aveva operato correttamente: partendo dal minimo edittale previsto per il reato più grave, aveva applicato la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche e un aumento contenuto per la continuazione con il secondo reato. Tale percorso logico-giuridico è stato ritenuto pienamente aderente ai principi di legge.
Il ruolo della discrezionalità del giudice
Il fulcro della pronuncia risiede nel richiamo agli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli conferiscono al giudice il potere-dovere di graduare la sanzione in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo. Finché il giudice si mantiene entro i limiti edittali e fornisce una motivazione che permetta di ricostruire l’iter logico seguito, la scelta della pena non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o illegale.
Nel caso in esame, l’applicazione di un aumento di soli due mesi per la continuazione è stata giudicata una scelta discrezionale non necessitante di una motivazione particolarmente analitica, data la sua esiguità.
le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità evidenziando come la determinazione della pena sia una valutazione di fatto riservata esclusivamente ai gradi di merito. Il controllo della Cassazione deve limitarsi a verificare la sussistenza di una motivazione coerente e il rispetto dei parametri normativi. Poiché il giudice d’appello aveva applicato i benefici richiesti dalla stessa difesa (come le attenuanti generiche nella misura massima), il motivo di ricorso risultava manifestamente infondato e meramente esplorativo.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso basato sull’eccessività della pena deve necessariamente indicare quali specifici criteri di valutazione siano stati violati o quale travisamento dei fatti abbia condotto a una sanzione ingiusta. La semplice insoddisfazione per il quantum della pena non è motivo sufficiente per accedere al terzo grado di giudizio. La condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende sottolinea ulteriormente la necessità di proporre impugnazioni fondate su solidi presupposti giuridici.
È possibile ridurre la pena in Cassazione se la si ritiene troppo alta?
Solo se la pena è illegale o se il giudice di merito ha fallito nel motivare i criteri seguiti; la Cassazione non può ricalcolare la sanzione per motivi puramente discrezionali.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile per motivi generici?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso analizzato è stata di tremila euro.
Quali criteri usa il giudice per decidere l’aumento di pena per più reati?
Il giudice valuta la gravità complessiva degli episodi e applica un aumento sulla pena del reato più grave, esercitando una discrezionalità che non richiede motivazioni dettagliate per aumenti contenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6907 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6907 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale d Rimini, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 628, 495, cod. pen., assolvendolo dal reato di rapina;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della p – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infonda atteso che prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei f che sorreggono le richieste. Sul punto, occorre sottolineare che secondo l’indiri consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e specie l’onere argomentativo del giudice deve ritenersi assolto essendo egli part dal minimo edittale di un anno previsto per il reato base di cui all’art. 495 riduzione nel massimo di un terzo per le attenuanti generiche, come richiesto dal difesa, e con l’applicazione dell’ aumento, non di certo consistente, e quindi da non richiedere una particolare motivazione, di due mesi per la continuazione col reato di cui all’art. 337 c.p. (con pena finale di mesi sei e giorni v reclusione per l’ulteriore riduzione per la scelta del rito); sicché il moti ribadisce – sì appalesa del tutto generico;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, com 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/11/2025.