Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 859 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata limitatamente ai motivi inerenti ai capi 10), 11) e 12) e il rigetto del ricorso nel resto;
uditi, per l ‘ indagato, gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25 marzo 2025, il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l ‘ istanza di riesame proposta, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, avverso l ‘ ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 24 febbraio 2025 con cui era stata applicata all ‘ indagato la misura cautelare della custodia in carcere, confermandola in relazione ai capi 1), 9), 10), 11), nonché, previa esclusione dell ‘ aggravante di cui all ‘ art. 416bis .1 cod. pen., in relazione ai capi 17), 22) e 47) e annullandola con riferimento ai capi 56) e 56bis ). A carico di NOME sono stati ritenuti, infatti, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1), per aver fatto parte, in posizione apicale, dell ‘ articolazione territoriale della ‘ ndrangheta operante, sotto l ‘ influenza del ‘ locale ‘ di Isola Capo Rizzuto, nel comune di Catanzaro e denominata RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, costituita per la commissione di una serie indeterminata di delitti, per il controllo di attività economiche e l ‘ ingerenza nella vita politica locale; nonché in relazione ai reati accertati nell ‘ ambito dell ‘ operazione denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (associazione per delinquere e truffe) e a una serie di delitti di estorsione e usura aggravate ex art. 416bis .1 cod. pen.
In particolare, con riferimento al ruolo svolto all ‘ interno del RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), di un ampio compendio intercettativo, di videoriprese e di attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria, NOME è stato ritenuto gravemente indiziato della direzione del RAGIONE_SOCIALE criminale e, in particolare: del fatto che egli, nel territorio di Catanzaro, costituisse il riferimento per le altre cosche calabresi; che gestisse, quale referente del RAGIONE_SOCIALE , le richieste che gli rivolgevano gli abitanti del quartiere Santa Maria; che provvedesse al mantenimento in carcere del vecchio capo del RAGIONE_SOCIALE , NOME, versandogli mensilmente del denaro; che si ingerisse negli affari relativi all ‘ affissione dei manifesti elettorali a Catanzaro; che partecipasse alle attività delittuose del RAGIONE_SOCIALE ; che si avvalesse di uomini di sua fiducia, come NOME COGNOME, il quale portava anche ‘ ambasciate ‘ per suo conto, e come NOME COGNOME, che lo informava di quel che accadeva nella zona sud della città. Nel confermare, con le esclusioni prima ricordate, il giudizio cautelare compiuto dal primo Giudice, il Tribunale ha respinto l ‘ eccezione di inutilizzabilità di taluni atti di indagine, che secondo la difesa sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, ritenendo che, essendosi in presenza di un reato permanente, il Pubblico ministero abbia legittimamente proceduto alla nuova iscrizione sulla base delle indagini da cui emergevano ulteriori elementi indicativi della presenza del sodalizio mafioso.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto che non sussistano elementi per vincere la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, tenuto conto del contesto criminale di consumazione dei fatti, della gravità intrinseca RAGIONE_SOCIALE stessi, delle allarmanti modalità esecutive e finalità, tipicamente mafiose, sì da ritenere che la distanza temporale tra i fatti contestati e l ‘ applicazione della misura non sia dirimente, anche tenuto conto che l ‘ associazione contestata apparterrebbe al novero delle c.d. «mafie storiche».
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza del riesame per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 179, 185 e 407 cod. proc. pen., la cui osservanza è prevista a pena di inutilizzabilità, avuto riguardo alla perenzione del termine massimo di durata delle indagini.
Si premette che nella nota informativa del RAGIONE_SOCIALE (di seguito R.O.N.RAGIONE_SOCIALE.) del 13 novembre 2014 n. 557/2 di prot. 2014, era stata affermata la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE , capeggiato da NOME COGNOME, all ‘ interno del quale erano indicati come partecipi alcuni componenti storici, tra cui NOME COGNOME, già interessato dalle operazioni ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ Revenge ‘ . Sulla base di tale nota, il 25 novembre 2014 erano stati iscritti per 416bis cod. pen., in Catanzaro e senza specificazione temporale, i soli NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; iscrizione aggiornata il 29 giugno 2015, estendendo ad altri soggetti la partecipazione ex art. 416bis cod. pen. «in Catanzaro e provincia dall ‘ estate 2014 e con condotta tutt ‘ ora in atto».
NOME, invece, sarebbe stato iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALE indagati solo il 28 settembre 2018 a seguito dell ‘ informativa n. 557/10-5 di prot. 2014 del 21 settembre 2018 con un «aggiornamento della iscrizione» per il delitto dell’art. 416bis , accertato «in Catanzaro e territori limitrofi, dal 2004 con condotta tutt ‘ ora permanente». Tuttavia, l ‘ iscrizione a titolo di «aggiornamento» e il fatto che, in essa, figuravano tutti gli odierni indagati (inclusi i primi iscritti, ossia NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) impedirebbe, secondo la tesi difensiva, di configurare un fatto diverso dal precedente sotto il profilo storico-naturalistico, tale da consentire di procedere a una nuova iscrizione.
In data 16 settembre 2019 la Procura avrebbe, poi, inoltrato al Giudice per le indagini preliminari la prima richiesta di proroga delle indagini per sei mesi, che sarebbe stata autorizzata il 9 ottobre 2019, essendo la prima iscrizione avvenuta
il 10 ottobre 2018, con scadenza naturale al 10 ottobre 2019; e alla quale avrebbe fatto seguito dapprima una proroga del 10 aprile 2020 e, quindi, una proroga per ulteriori sei mesi, fino ai 10 ottobre 2020, così esaurendo la durata massima delle indagini prevista dall’art. 407 cod. proc. pen .
Nelle more, in data 11 maggio 2020, sulla base della medesima informativa che aveva condotto all ‘ iscrizione di NOME nel registro di cui all ‘ art. 335 cod. proc. pen., sarebbe intervenuto un aggiornamento dell ‘ iscrizione, «omogeneizzando» la condotta per tutti i partecipi e indicando il fatto come «commesso a Catanzaro dal 2014 e con condotta permanente».
In data 15 maggio 2021 la Procura della Repubblica avrebbe, quindi, inoltrato una richiesta di proroga indagini, indicando come nuova iscrizione l ‘ aggiornamento dell ‘ 11 maggio 2020 e inducendo in errore il Giudice per le indagini preliminari, il quale, il 28 maggio 2021, avrebbe autorizzato, di fatto, una terza proroga.
Poi, sulla base dell ‘ informativa del R.O.N.I. di Catanzaro del 4 aprile 2021 n. 88/47, comprendente indagini asseritamente inutilizzabili in quanto svolte oltre il termine massimo, sarebbe intervenuto, in data 26 luglio 2021, un aggiornamento privo di indicazione del reato per cui l ‘ iscrizione era stata aggiornata e che richiamerebbe un risalente e ormai superato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la natura permanente del reato giustificherebbe l ‘ esecuzione delle indagini preliminari per tutta la durata della permanenza.
In data 19 ottobre 2021, sarebbe stata sollecitata una nuova proroga, indicata nella richiesta come «seconda», ma che, in realtà, sarebbe stata la quarta e che sarebbe stata autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari l ‘ 11 novembre 2021.
In data 26-27 gennaio 2022 sarebbe stato, poi, disposto un nuovo aggiornamento, iscrivendo alcuni soggetti, tra cui NOME, per associazione a delinquere aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen., accertata a Catanzaro nel 2021 e con condotta permanente, sulla base dell ‘ annotazione del R.O.N.I. di Catanzaro n. 88/93 di prot. 2020 del 25 gennaio 2022, che compendierebbe, tuttavia, atti di indagine svolti oltre il termine massimo e che, pertanto, sarebbero inutilizzabili.
Il 27 aprile 2022 sarebbe stata richiesta una «terza» proroga (in realtà la quinta) per ulteriori sei mesi, per la quale il Giudice per le indagini preliminari in data 4 maggio 2022 avrebbe così disposto: «Vista l ‘ istanza, rilevato che sono state già concesse due proroghe dichiara non luogo a provvedere».
Proseguendo le indagini, sulla base dell ‘ informativa del R.O.N.I. n. 88/109-1 di prot. 2020 del 21 maggio 2022, NOME sarebbe stato, poi, iscritto per nuove ipotesi di reato, tra cui quelle di truffa e autoriciclaggio, aggravate dall ‘ art. 416bis .1 cod. pen.
In difetto di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini nei confronti di alcuni RAGIONE_SOCIALE indagati, tra cui NOME, la richiesta di proroga in data 10 giugno
2022 sarebbe stata avanzata sulla base dell ‘ ultimo «aggiornamento» del 26 luglio 2021, autorizzato con decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 23 giugno 2022. Sempre con le medesime modalità sarebbe, indi, intervenuta una nuova richiesta di proroga il 6 dicembre 2022, autorizzata il 9 dicembre 2022.
Il termine dell ‘ indagine per associazione a delinquere aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen. sarebbe stato, quindi, prorogato; come per le relative ipotesi di truffa e autoriciclaggio. E sarebbe stata concessa anche una seconda proroga per il reato di cui all ‘ art. 416 cod. pen. aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen.
In data 12 luglio 2023, sulla base della nota del R.O.N.I. del 12 luglio 2023 n. 88/47-1/2 di prot. 2020, vi sarebbe stato un ulteriore aggiornamento, senza però alcuna modifica, dell ‘ iscrizione per 416bis cod. pen. di COGNOME, con la seguente specificazione appuntata a mano dal Pubblico ministero titolare dell ‘ indagine: «QGF 49 Nuova QGF 76 ricordarsi di accorpare le QGF a fine indagini».
Secondo il manuale TIAP, l ‘ acronimo Q.G.F. significherebbe «qualificazione giuridica del fatto»; con evidente discrasia del relativo impiego nel caso di specie. Dunque, ove anche si ritenesse possibile accorpare le iscrizioni, queste non si riferirebbero a fatti associativi diversi.
Il 14 novembre 2023 sarebbe stato autorizzato, per altri 6 mesi, il termine per l ‘ indagine sulle ipotesi di truffa e autoriciclaggio.
Con riferimento all ‘ associazione per delinquere aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen., ne sarebbe stato disposto l ‘ aggiornamento il 25 gennaio 2024 in base al contenuto asseritamente inutilizzabile dell ‘ indagine compendiata nelle informative del R.O.N.I. n. 88/159 di prot. 2020, n. 88/161 di prot. 2020, n. 88/160 di prot. 2020, n. 88/162 di prot. 2020, n. 88/47-3 di prot. 2020.
A distanza di sei anni dalla prima iscrizione del 10 ottobre 2018, il 2 luglio 2024 sarebbe stata autorizzata un ‘ ulteriore proroga delle indagini preliminari nei confronti di NOME.
Il 29 novembre 2024 vi sarebbe stato, infine, l ‘ aggiornamento promosso a fronte di «tutti gli atti del presente procedimento, compresi i fascicoli riuniti in data 23.11.2024»; nonché della «annotazione del RONI CC di Catanzaro n. 88/168-102020 di prot. del 15 novembre 2024».
Tutto ciò premesso, la difesa deduce l ‘ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE atti di indagine compiuti dopo il 10 ottobre 2020, considerato che, secondo l ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen., la durata massima delle indagini non può superare i due anni.
In particolare, sarebbero inutilizzabili i RIT 558/2020, RIT 834/2020, RIT 1210/2020, RIT 1279/2020, RIT 1025/2021, Serv. spec. 54/2020, RIT 1316/2020, valorizzati nelle ordinanze di merito. Più nel dettaglio, si sottolinea l ‘ inutilizzabilità dei progressivi n. 333, RIT 834/20 del 1 novembre 2020 e n. 112, RIT 1025/21 del 20 giugno 2021, dai quali emergerebbe il sostentamento economico prestato da NOME a NOME, rappresentativo dell ‘ affectio
societatis del ricorrente. L ‘ intercettazione di cui al RIT 1316/2020, disposta in data 19 novembre 2020 nei confronti di NOME COGNOME, sarebbe inutilizzabile in quanto l ‘ indagato risulterebbe iscritto per il medesimo reato associativo già nel 25 novembre 2014. Inoltre, sarebbe inutilizzabile il progressivo n. 3525 del medesimo RIT, registrato il 7 maggio 2021 e relativo a una conversazione cui il ricorrente non parteciperebbe, a tenore della quale NOME COGNOME riferirebbe di aver fatto presente a «NOME» (identificato in NOME), che dovevano stare attenti a quello che facevano per non creare squilibri. E inutilizzabili sarebbero il progressivo n. 1697, RIT 834/20 del 17 aprile 2021 in cui il ricorrente commenterebbe, insieme ad NOME COGNOME , la possibile dote di ‘ ndrangheta di NOME COGNOME, non creduta da NOME; i progressivi nn. 417 e 418 RIT 1025/21 e le videoriprese R.S.S. 54/20 della medesima giornata, ritenuti significativi del rapporto di fiducia tra NOME e NOME COGNOME; le conversazioni registrate dal 19 maggio 2022 e nei giorni seguenti, riferite ai progressivi n. 7555 RIT 558/20, nn. 618, 662, 692 RIT 1025/21, riguardanti l ‘ interessamento del ricorrente all ‘ affissione dei manifesti elettorali in occasione delle elezioni comunali; le videoriprese effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE , Serv. spec. 54/20, relativamente alle medesime circostanze, esaustive dei contatti registrati con NOME COGNOME; i progressivi nn. 4971, 4973, 4974, 5140 RIT 1210/20 del 29 settembre 2022, nonché le videoriprese (Serv. spec. 54/2020) effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE nel medesimo periodo, relative all ‘ imprenditore NOME COGNOME, il quale si rivolgerebbe a NOME per redimere una controversia con altri soggetti per alcuni lavori in corso di esecuzione; il progressivo n. 538, RIT 1210/20 del 25 gennaio 2022 e annesse videoriprese del RAGIONE_SOCIALE , relativi alla richiesta di intervento di NOME COGNOME a seguito dell ‘ aggressione fisica subita dal nipote e dal cognato; le videoriprese del RAGIONE_SOCIALE e i progressivi nn. 587, 588, 2126 RIT 1025/21 del 3 e 5 maggio 2022, relativi alla mediazione svolta presso NOME COGNOME per il pagamento del funerale di un familiare del nipote di NOME; le registrazioni video del 5 e 20 luglio 2021 e i corrispondenti progressivi nn. 794, 795, 796, RIT 1025/21, con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME; le registrazioni di cui ai RIT 1025/21 e 834/2020, le quali, una volta associate alle immagini delle videoriprese, consentirebbero ai Giudici di merito di ritenere che NOME lasciasse lontano il telefono per poter conversare senza essere intercettato, come confermato dalla registrazione di cui al progressivo n. 236 del 16 ottobre 2020, RIT 834/2020, del pari inutilizzabile, relativa alla vicenda ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , in cui NOME, insieme a un soggetto non identificato, si accorderebbe per l ‘ apertura di una casella di posta elettronica con la quale comunicare attraverso la scrittura di una bozza, senza procedere all ‘ invio al fine di non lasciare alcuna traccia.
L ‘ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE atti di indagine, con particolare riferimento al compendio intercettivo successivo al 10 ottobre 2020, depaupererebbe di consistenza la condotta partecipativa contestata a NOME, che, di fatto, si esaurirebbe in quella oggetto delle operazioni ‘ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ Revenge ‘ , epperò insufficiente a tal fine, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale (cfr. pag. 4 e 5); nonché nella sua partecipazione agli episodi di usura ed estorsione nei confronti di NOME (capi 10 e 11), rispetto ai quali il Tribunale avrebbe annullato il titolo cautelare nei confronti dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto all ‘ associazione per delinquere, capeggiata da NOME, finalizzata alla commissione di truffe e bancarotte fraudolente, che le attività tecniche avrebbero permesso di accertare «a partire dal gennaio 2021 e fino al novembre 2022», le relative intercettazioni e le videoriprese presso il RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE sarebbero inutilizzabili; e la loro espunzione dal materiale indiziario farebbe residuare la registrazione di sparuti incontri tra NOME e altri indagati con cui egli intratterrebbe rapporti di lavoro. Più nel dettaglio, l ‘ inutilizzabilità di tali atti (e segnatamente, quanto alle intercettazioni disposte sui dispositivi in uso a NOME, del RIT 558/2020, progressivo n. 2825; del RIT 834/2020, progressivi nn. 924, 925, 926, 927, 930, 931, 932, 982, 983, 984, 989, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1002, 1007, 1008, 1009, 1015, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1533, 1543; del RIT 1025/2021, progressivi nn. 560, 563, 574, 583, 606, 607, 608, 611, 947; nonché, quanto all ‘ ambientale presso l ‘ ufficio dove lavora: del RIT 1210/2020, progressivi nn. 1183, 1184, 1273, 1274, 1275, 1278, 5057, 1311, 1312, 1454, 1551, 1553, 1701, 2534, 3161, 4246, 4736; e quanto alle videoriprese presso il RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE , del Serv. Spec. 54/2020; rispetto alle intercettazioni sul dispositivo in uso a COGNOME: del RIT 1279/2020, progressivi nn. 3973, 4457, 6542, 6551, 6862, 6865, 8123, 8187, 8654, 14341, 15515, 16412, 16880, 19587, 24740, 24874, 25579, 30434, 30886, 912, 913, 3471, 3536, 3834, 3835, 4170) renderebbe insufficiente il materiale indiziario posto a sostegno della contestazione associativa semplice (capo 17), nonché dei fatti di cui alla vicenda ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (capo 22) e della condotta di autoriciclaggio (capo 47) per le quali è stata affermata la gravità indiziaria. L ‘ espunzione di quegli atti, invero, non consentirebbe di riferire la società al ricorrente, che non interverrebbe né nella fase ideativa, né in quelle successive alla commissione delle truffe, avendo il Tribunale affermato l ‘ esistenza di un accordo associativo più ampio rispetto alla commissione di una serie determinata di reati a partire del progressivo n. 1184 del 26 gennaio 2021, autorizzato in data 2 novembre 2020 e, dunque, oltre termine; e l ‘ esistenza di un modus operandi collaudato per il contatto delle ditte fornitrici a partire dai progressivi nn. 1553 e 1701, RIT 1210/20. Di conseguenza, la motivazione di entrambe le ordinanze difetterebbe di congruità rispetto agli atti di indagine richiamati, sicché l ‘ ordinanza dovrebbe essere annullata con rinvio
affinché il Tribunale verifichi quali atti di indagine risultino utilizzabili e se, eliminati gli atti di indagine ‘ tardivi ‘ , possano ancora ritenersi configurabili, a carico del ricorrente, le fattispecie contestate.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 416bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi strutturali dell ‘ associazione mafiosa e, in particolare, all ‘ individuazione di una struttura e di una organizzazione che persegua un programma criminale attraverso il ricorso alla forza di intimidazione e avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, su cui il Tribunale del riesame nulla osserverebbe.
Le ordinanze di merito non si confronterebbero con le pronunce che avrebbero riguardato l ‘ operatività dei ‘ locali ‘ di ‘ ndrangheta operanti nel territorio catanzarese e di cui avrebbero sancito la cessazione al momento dell ‘ esecuzione della pena detentiva. In particolare, la sentenza emessa con riferimento all ‘ operazione denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (proc. n. 1895/1992 R.G.N.R.) attesterebbe l ‘ esistenza, a Catanzaro, di un RAGIONE_SOCIALE autonomo da quello RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Isola Capo Rizzuto, a capo del quale vi era NOME COGNOME e che sarebbe stato RAGIONE_SOCIALE fino al giugno 1993. Inoltre, nell ‘ ambito della cd. operazione ‘ Revenge ‘ (proc. n. 1537/2002 R.G.N.R.), con la sentenza del 22 dicembre 2008, definitiva il 21 aprile 2017, con la quale erano stati condannati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e, appunto, NOME COGNOME, sarebbe stata accertata l ‘ esistenza di un ‘ associazione mafiosa operante dal 1997 al 22 dicembre 2008. Mentre dall ‘ operazione ‘ Terremoto e Kyterion ‘ , relativa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto dell ‘ ordinanza cautelare del 26 gennaio 2015, dall ‘ operazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , relativa al RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME, oggetto del provvedimento del 2 maggio 2015, dall ‘ operazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , oggetto dell ‘ ordinanza dell ‘ 11 aprile 2016 e dalla operazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , relativa alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Isola Capo Rizzuto, oggetto dell ‘ ordinanza di custodia cautelare del 15 maggio 2017, emergerebbe che nel territorio catanzarese esistevano, in diversi periodi, almeno tre gruppi distinti, ovvero: il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, referente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2012 e 2013; il RAGIONE_SOCIALE cd. RAGIONE_SOCIALE zingari capeggiati da NOME COGNOME e NOME COGNOME; il RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME capeggiati da NOME COGNOME, di cui facevano parte NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tali RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati interessati anche dall ‘ ordinanza cautelare emessa nel 2020 nell ‘ ambito del procedimento n. 6959/2015 R.G.N.R. (cd. operazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) che avrebbe riguardato anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest ‘ ultimo poi assolto insieme a NOME COGNOME.
Dunque, l ‘ ordinanza impugnata non approfondirebbe il riassetto strutturale dell ‘ associazione contestata sin dal 2014, al cui interno sarebbero emersi
«importanti segni di discontinuità e disomogeneità», tanto è vero che lo stesso Tribunale del riesame, in diversa composizione, avrebbe escluso la sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo 1) per quasi tutti gli odierni indagati, con l ‘ esclusione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Quanto agli indici rivelatori dell ‘ esistenza dell ‘ associazione, le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME sarebbero approssimative, richiamando il ruolo di capo di NOME COGNOME, il quale, però, non figurerebbe quale partecipe del sodalizio. Inoltre, il collaboratore, nel riferire che nel 2014 i ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ del capoluogo avevano continuato a ricevere denaro dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite di NOME COGNOME, non specificherebbe quale sia la fonte della relativa informazione, come, invece, rilevato dal Tribunale a proposito dell ‘ esclusione dell ‘ aggravante mafiosa rispetto ai capi 17), 22) e 47), con motivazione che sarebbe, dunque, contraddittoria. E generico sarebbe il narrato del collaboratore nel riferire che, nel 2016, dopo che il controllo sul territorio di Catanzaro era stato assunto dalle cosche di Isola Capo Rizzuto, il defunto NOME COGNOME per conto dei RAGIONE_SOCIALE si era lamentato con NOME COGNOME di non ricevere più il sostentamento economico; e secondo cui lo stesso COGNOME avrebbe avuto contrasti di carattere personale con NOME COGNOME e con i NOME, tenuto conto che nessuno di essi figurerebbe, invece, nell ‘ odierna compagine associativa. Inoltre, le affermazioni di COGNOME circa un suo incontro con NOME COGNOME, avvenuto prima del suo arresto nel 2016, presso il quartier generale dei RAGIONE_SOCIALE, finalizzato ad «avere aggiornamenti sulla consegna alla RAGIONE_SOCIALE di Isola Capo Rizzuto di proventi estorsivi derivanti da alcuni lavori eseguiti presso il locale RAGIONE_SOCIALE» e circa un litigio con NOME legato a una richiesta estorsiva rivolta da COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE , di competenza dei RAGIONE_SOCIALE, sarebbero in contrasto con quanto da lui dichiarato nell ‘ interrogatorio del 3 giugno 2020, citate a pag. 8 della medesima ordinanza, secondo cui, dal 2014, i RAGIONE_SOCIALE non si sarebbero più occupati delle estorsioni, passate agli COGNOME.
La motivazione sarebbe, poi, illogica nel valorizzare, a pagg. 7 e 8, le dichiarazioni ritenute «inutilizzabili» a pagina 25 del provvedimento, in quanto concernenti circostanze inedite -come la spartizione con i RAGIONE_SOCIALE dei proventi delle truffe commesse da NOME -mai affrontate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; ed essendo le truffe precedenti al 2016 e non essendovi traccia in atti di tali eventuali reati.
Quanto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME avrebbe formato un proprio «gruppetto», fermo restando che con riferimento all ‘ unica circostanza specifica da lei narrata nei confronti del ricorrente, confluita nei capi provvisori 56) e 56bis ), il Tribunale avrebbe negato la gravità indiziaria. NOME COGNOME, dal canto suo, si limiterebbe a definire NOME come una persona
«rispettabile» di COGNOME, nulla aggiungendo rispetto agli elementi della fattispecie associativa.
Quanto al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE incontri presso la cd. Casa del Popolo , essi avrebbero valore neutro in assenza di conversazioni indicative di un accordo criminoso raggiunto in tale sede; fermo restando che la presenza di NOME presso quel luogo non verrebbe registrata neppure una volta.
L ‘ esistenza dell ‘ associazione verrebbe, infine, fondata su conversazioni di estranei all ‘ associazione o di soggetti, come COGNOME e COGNOME, che in oltre dieci anni di indagini non avrebbero avuto contatti con NOME e le cui affermazioni sarebbero da ricondurre a semplici notizie di cronaca sulle operazioni di repressione della mafia avvenute nel territorio.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ art. 416bis cod. pen. quanto alla partecipazione dell ‘ indagato all ‘ associazione cui al capo 1). La motivazione offerta, infatti, non consentirebbe di definire il ruolo assunto da NOME in seno alla consorteria, posto che la chiamata dei collaboratori sarebbe aspecifica e non riscontrata. Quanto affermato dalla COGNOME, infatti, sarebbe stato disatteso dall ‘ esclusione della gravità indiziaria rispetto alle condotte di cui ai capi 56) e 56bis ). Quanto a COGNOME, l ‘ ordinanza non valorizzerebbe quanto da lui riferito a pag. 112 del verbale del 3 giugno 2020, quando, trattando la posizione di NOME, aveva affermato che costui si era «dissociato dalla famiglia» occupandosi di una piattaforma delle scommesse, né il fatto che il 24 maggio 2023 egli avrebbe fallito il suo riconoscimento fotografico, confermando che le informazioni derivavano dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti. Quanto al mantenimento in carcere di NOME, esso sarebbe neutro, non rivestendo costui alcun ruolo nel sodalizio; fermo restando che l ‘ informazione consegnata da NOME a NOME COGNOME , estraneo al RAGIONE_SOCIALE , sarebbe inverosimile. Quanto all ‘ interessamento di NOME per l ‘ affissione dei manifesti elettorali, il Tribunale avrebbe già ritenuto, in ordine alla posizione di NOME COGNOME, che il dialogo consentisse di escludere un interesse dei conversanti sugli sviluppi, anche economici, della condotta ascrivibile a NOME, tanto che il dato non sarebbe confluito in alcun capo di imputazione. Quanto al controllo del territorio svolto da NOME, attestato dal fatto che diversi privati invocherebbero il suo intervento per redimere controversie, il Tribunale non si confronterebbe con la condotta tenuta, a fronte di tali richieste, dallo stesso NOME, il quale in occasione del colloquio con il nipote del 3 maggio 2022, gli raccomanderebbe di «ragionare da uomo no da cafone»; e che, in altre occasioni, egli si rifiuterebbe persino di intervenire (cfr. progressivi nn. 794 e 796 RIT 1025/21 del 5 luglio 2021). Ma, soprattutto, l ‘ ordinanza non indicherebbe, in relazione alla funzione apicale attribuitagli, gli elementi indicativi del ruolo
ricoperto da NOME, posto che gli unici contatti accertati riguarderebbero NOME COGNOME e sarebbero giustificati dal rapporto lavorativo, essendo costui dipendente della RAGIONE_SOCIALE , società per il 50% di proprietà del ricorrente, dovendo per il resto escludersi che le semplici frequentazioni per ragioni di parentela, amicizia, affetto, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari e gli occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici in contesti territoriali ristretti, possano di per sé essere utilizzate come elementi sintomatici dell ‘ appartenenza a sodalizi criminali.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen. quanto alla distinzione tra il delitto di associazione a delinquere e il concorso di persone nel reato continuato.
Con riferimento ai capi 17), 22) e 47), relativi alla condotta di partecipazione a un ‘ associazione finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, le circostanze valorizzate sarebbero emerse a partire da atti investigativi inutilizzabili in quanto svolti oltre il termine massimo previsto per la durata delle indagini preliminari. In ogni caso, il Tribunale rileverebbe che si era trattato di una sola vicenda, afferente alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE , in relazione alla quale le truffe commesse a nome della società avrebbero da subito condotto l ‘ organizzazione a una crisi, determinando la dissoluzione dell ‘ accordo tra i soci. Pertanto, difetterebbe il quid pluris rispetto al semplice accordo proprio del concorso nei reati, costituito dalla predisposizione di una struttura organizzativa stabile che consenta la realizzazione del programma criminale, non essendosi al cospetto di un pactum sceleris stabile e duraturo, indicativo di una collaborazione permanente da parte RAGIONE_SOCIALE associati per un apprezzabile periodo di tempo.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 644, 629, 416bis .1 cod. pen., nonché la mancata valutazione di un atto decisivo in merito ai capi 10) e 11).
La condotta estorsiva del 3 agosto 2005 (capo 11) sarebbe stata finalizzata alla restituzione di un prestito usurario in realtà pattuito molti anni dopo, nel 2011 (capo 10). Inoltre, dall ‘ attività investigativa svolta in seguito alla denuncia di NOME non sarebbero emersi riscontri rispetto alla cessione o all ‘ incasso di assegni in favore di NOME e di NOME o di altri soggetti a loro riconducibili o rispetto a movimentazioni di denaro per gli importi indicati in denuncia, con ciò smentendosi il racconto di NOME di avere pagato 3mila euro ad NOME per mano di NOME; né avrebbe trovato riscontro la telefonata del 9 agosto 2015, nel corso della quale NOME avrebbe ricevuto le minacce di NOME. Viceversa, risulterebbero innumerevoli tentativi di chiamata di NOME verso NOME, il quale avrebbe
risposto ai suoi messaggi sottraendosi alle sue profferte. Quanto, poi, al danneggiamento dell ‘ auto della madre di NOME, denunciato in data 8 luglio 2010, lo stesso COGNOME avrebbe riferito che esso era da ricondurre a una lite con i figli di tale NOME COGNOME. Del pari, con riferimento all ‘ aggressione di cui NOME sarebbe stato vittima il 3 agosto 2005 da parte dei NOME e di NOME, durante il soccorso il denunciante avrebbe riferito che essa era originata da una lite avvenuta la sera precedente in un locale, durante la quale egli aveva picchiato il figlio di NOME. Dunque, l ‘ aggressione sarebbe avvenuta 6 o 7 anni prima dei prestiti usurari e sarebbe estranea a vicende mafiose. Tutto ciò comporterebbe la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe omesso, anche graficamente, qualunque riferimento alla credibilità soggettiva del denunciante, destinatario di una misura cautelare per traffico di stupefacenti nell ‘ ambito della maxioperazione ‘ All Inclusive ‘ (cfr. pag. 349 della mozione cautelare) e persino delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (cfr. pag. 134 ibidem ).
2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari previste dall ‘ art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., ritenute illogicamente sussistenti nonostante i provvedimenti adottati nei confronti dei coindagati, con i quali sarebbe stata esclusa la configurabilità dell ‘ associazione mafiosa. Inoltre, gli annullamenti relativi all ‘ aggravante mafiosa contestata in relazione ai residui capi di incolpazione dimostrerebbero l ‘ impossibilità di attuare un programma associativo diretto alla commissione di un numero indeterminato di delitti senza utilizzare metodi mafiosi. Quanto alle ipotesi di truffa e di intestazione fittizia di beni, il rischio reiterativo sarebbe, di fatto, superato dall ‘ applicazione della misura cautelare reale, che renderebbe impossibile, in assenza di mezzi a ciò finalizzati, la reiterazione di analoghe condotte criminose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Muovendo, nell ‘ analisi dei singoli motivi di ricorso, secondo il loro ordine logico, giova prendere in esame, innanzitutto, le doglianze, articolate con il primo motivo di impugnazione, che concernono l ‘ utilizzabilità di una parte cospicua del materiale indiziario posto a fondamento dell’ordinanza cautelare . Si è detto che, secondo la tesi difensiva, il termine di durata massima delle indagini preliminari dettato dall ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe individuabile, relativamente alla posizione processuale di NOME COGNOME e tenuto conto delle
proroghe disposte, al 25 novembre 2016, posto che l ‘ iscrizione per il reato associativo sarebbe stata disposta il 25 novembre 2014 e che, dunque, la successiva iscrizione di NOME avrebbe costituito un mero «aggiornamento», come del resto indicato nel relativo atto a firma del Pubblico ministero, non essendosi al cospetto di un atto diverso; sicché gli atti di indagine compiuti successivamente sarebbero inutilizzabili, con conseguente venir meno del compendio indiziario posto a fondamento della misura cautelare applicatagli. E ad analogo esito dovrebbe pervenirsi ove si ritenesse che il termine de quo debba, invece, decorrere dalla data del 10 ottobre 2018, allorché si era proceduto specificamente alla iscrizione delle generalità di NOME nel registro dell’art. 335 cod. proc. pen .
2.1. Giova premettere all ‘ analisi delle censure una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale dettato in materia di durata delle indagini preliminari, di eventuale proroga di esse e di regime di utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE atti processuali compiuti dopo la scadenza dei relativi termini.
In proposito, occorre ricordare che l ‘ art. 405, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente vicenda, stabiliva che il termine di durata delle indagini preliminari fosse pari a sei mesi, estesi a un anno ove si procedesse, come nel caso in esame, per taluno dei delitti indicati nell ‘ art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. Ai sensi dell ‘ art. 406 cod. proc. pen., detto termine poteva essere prorogato, una prima volta, qualora ricorresse una «giusta causa» (comma 1), nonché ulteriormente prorogato «nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato» (comma 2); proroghe autorizzabili dal giudice fino a un massimo di sei mesi per ciascuna (comma 2bis ). E ciò fino a un massimo di 2 anni, sempre che, come avvenuto nel caso qui esaminato, si procedesse per taluno dei delitti previsti dall ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen.
Sempre su un piano generale, il termine di durata delle indagini preliminari decorre dal momento dell ‘ iscrizione, nel registro delle notizie di reato previsto dall ‘ art. 335 cod. proc. pen., del nominativo della persona sottoposta ad indagini in relazione allo specifico reato attribuitole, che il pubblico ministero è tenuto a effettuare senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244378 – 01).
A partire da tale situazione preliminare, si possono, poi, verificare una serie di ulteriori variabili.
Può, innanzitutto, accadere che al pubblico ministero pervengano, da parte RAGIONE_SOCIALE organi di polizia giudiziaria, informative che contengano un aggiornamento dello stato dell ‘ attività investigativa. In tali casi, secondo quanto stabilito dall’art. 335, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero non deve procedere a una nuova iscrizione, quanto al cd. aggiornamento della precedente iscrizione, il quale
non produce alcun effetto sui termini di durata delle indagini, che rimangono immutati. E a tale situazione deve assimilarsi quella in cui, nel corso delle indagini, il pubblico ministero, eventualmente per l ‘ acquisizione di ulteriori elementi che lo inducano ad un diverso apprezzamento della vicenda, ritenga che debba procedersi a una differente qualificazione giuridica del fatto; o che questo debba risultare caratterizzato dalla presenza di circostanze aggravanti in precedenza non contestate. Anche in questo caso non si dovrà procedere a nuove iscrizioni, quanto a meri aggiornamenti che non incideranno sui termini di durata delle indagini, che rimarranno gli stessi (Sez. 6, n. 29151 del 9/05/2017, COGNOME, Rv. 270573 – 01).
Può, poi, verificarsi che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero acquisisca RAGIONE_SOCIALE elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. In tal caso, esso dovrà procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall ‘ art. 335 cod. proc. pen. (v. Sez. 4, n. 32776 del 6/07/2006, COGNOME, Rv. 234822 – 01), di tal che il termine per le indagini preliminari previsto dall ‘ art. 405 cod. proc. pen. decorrerà, in modo autonomo, a partire da ciascuna nuova iscrizione (Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, COGNOME, Rv. 256457 – 01; Sez. 6, n. 11472 del 2/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246525 – 01; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, COGNOME, Rv. 226652 – 01; Sez. 3, n. 11099 del 6/07/1999, NOME, Rv. 214454 -01; Sez. 4, n. 429 del 10/02/1999, COGNOME NOME, Rv. 213814 – 01; Sez. 5, n. 4440 del 3/07/1998, COGNOME, Rv. 211936 – 01). A questa situazione è assimilabile quella in cui, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero raccolga elementi in relazione al medesimo o a un nuovo reato a carico di persone diverse dall ‘ originario indagato. Anche in questo caso, infatti, esso deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato; e il termine per le indagini preliminari decorrerà, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento dell ‘ iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato (Sez. 2, n. 22016 del 6/03/2019, COGNOME, Rv. 276965 -01; Sez. 4, n. 32776 del 6/07/2006, COGNOME, Rv. 234822 – 01; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, COGNOME, Rv. 227380 – 01). Ma, ovviamente, questa nuova iscrizione, disposta per soggetti diversi da quelli originariamente iscritti nel registro di cui all ‘ art. 335 cod. proc. pen., non sortirà effetto sul termine di durata massima delle indagini preliminari relativi a questi ultimi. Va, peraltro, evidenziato che la natura di nuova iscrizione o di semplice «aggiornamento» di essa, al pari di ogni qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento penale, non può che essere condotta alla stregua di criteri oggettivi e non sulla base dei soggettivi convincimenti del pubblico ministero, con la conseguenza che di «aggiornamento» si può parlare sono nei casi, previsti dall ‘ art. 335, comma 2, cod. proc. pen., di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o quando quest ‘ ultimo risulti diversamente circostanziato; e che soltanto al di fuori da tali ipotesi, potrà parlarsi di iscrizione autonoma.
Con riferimento agli atti di indagine compiuti successivamente allo scadere del termine di durata delle indagini, la sanzione processuale prevista dall ‘ art. 407, comma 3, cod. proc. pen. è quella di inutilizzabilità del relativo elemento di prova e non quella di invalidità dell ‘ atto di indagine compiuto dopo la scadenza (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337 – 02), dovendo farsi riferimento, al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume (Sez. 6, n. 12104 del 5/03/2020, Sautto, Rv. 278726 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260403 – 01).
Al contrario, si è costantemente affermato che l ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen. non ponga alcun limite all ‘ utilizzazione di elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191 – 01; Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254676 – 01; Sez. 1, n. 22969 del 20/06/2006, COGNOME Broccia, Rv. 235244 – 01). Pertanto, qualora il pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, RAGIONE_SOCIALE elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all ‘ art. 335 cod. proc. pen. e proceda alla nuova iscrizione, in relazione ad essa potranno essere pienamente utilizzati gli elementi emersi prima dell ‘ iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. Del pari si è affermato che la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera quando l ‘ atto sia stato assunto nell ‘ ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, in quanto la sanzione è geneticamente connessa alle indagini nell ‘ ambito delle quali è stato compiuto l ‘ atto medesimo (Sez. 1, n. 24564 del 4/05/2004, COGNOME, Rv. 228513 – 01; Sez. 2, n. 7055 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 259067 – 01), essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all ‘ approfondimento RAGIONE_SOCIALE elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini siano scaduti (Sez. 1, n. 20166 del 3/04/2025, Porcaro, Rv. 287995 – 01).
Giova, infine, soffermarsi sul caso del reato permanente, che viene in rilievo nel presente procedimento sia in relazione al delitto di associazione mafiosa, contestato al capo 1), sia in relazione a quello di associazione per delinquere aggravata ai sensi dell ‘ art. 416bis .1 cod. pen., contestato al capo 17).
In proposito, va ricordato che secondo un risalente indirizzo interpretativo, la natura permanente del reato autorizzerebbe l ‘ esecuzione delle indagini preliminari per tutta la durata della permanenza (Sez. 6, n. 38865 del 7/10/2008, Magrì, Rv. 241751 – 01, relativo ad un ‘ associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale le intercettazioni erano state ritenute utilizzabili benché compiute dopo la
scadenza del termine delle indagini preliminari stabilito dall ‘ art. 405 cod. proc. pen., dato che, al momento del loro svolgimento, il reato associativo era ancora in atto).
Tale orientamento ermeneutico è stato successivamente superato, essendosi affermato che anche in caso di reato permanente, i termini di durata delle indagini preliminari e delle successive proroghe sono quelli stabiliti dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., che essendo collegati a ineludibili garanzie per il soggetto indagato, non possono essere mai superati (Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022, dep. 2023, Rossetto, Rv. 285364 – 01, relativa a un reato associativo per il quale operava, come nel caso qui esaminato, il termine massimo biennale di cui all ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen.; in termini Sez. 6, n. 13844 del 24/01/2018, COGNOME, non massimata). Si è, infatti, osservato che l ‘ opposto indirizzo, oltre a contrastare con la previsione letterale delle disposizioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen., avrebbe l ‘ effetto di eliminare, nei reati permanenti, il termine di durata delle indagini preliminari (per queste osservazioni v. anche, nella giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 2472 del 14/12/2023, dep 2024, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023, COGNOME, non massimata).
E, tuttavia, come più sopra evidenziato, qualora nel corso di un ‘ attività investigativa già avviata in relazione a un reato permanente, successivamente alla scadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa dell ‘ indagato, si pensi al caso dell ‘ ulteriore protrarsi della partecipazione del singolo al sodalizio mafioso, nulla vieta al pubblico ministero di procedere a una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona. Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza di imporre al pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l ‘ esercizio dell ‘ azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo, l ‘ apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessa persona dalla stessa data in avanti, al quale dovrebbero rimanere estranee le acquisizioni istruttorie del procedimento chiuso, potendo queste ‘ ricongiungersi ‘ alle nuove risultanze probatorie soltanto nell ‘ eventualità di un ulteriore esercizio dell ‘ azione penale anche per la condotta successiva e di riunione dei due processi derivatine o, in alternativa, di trasmigrazione probatoria e documentale tra processi, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 238 e 238bis , cod. proc. pen. Una soluzione, questa, di palmare irragionevolezza, poiché inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per le garanzie difensive RAGIONE_SOCIALE indagati – che comunque rimarrebbero tali per lo stesso tempo – e, ad un tempo, pregiudizievole per la legittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime dei reati (per questa condivisibile ricostruzione v. Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, COGNOME, non massimata, il cui percorso argomentativo è stato condiviso anche da Sez. 1, n.
46808 del 15/11/2024, COGNOME, non massimata; in argomento v. anche Sez. 2, n. 22016 del 6/03/2019, COGNOME, Rv. 276965 -01, che, in fattispecie analoga a quella in rassegna, relativa a più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell ‘ acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a periodi di tempo diversi, ha ritenuto che il pubblico ministero potesse procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito della acquisizione di tali nuovi elementi). Dunque, in presenza di elementi di fatto che consentano di attualizzare la commissione del reato de quo , ovvero di attestarne la permanenza anche dopo la scadenza del termine di durata massima, il pubblico ministero potrà (e anzi dovrà) procedere a una nuova iscrizione, la quale consentirà la piena utilizzabilità non soltanto delle risultanze dell ‘ attività investigativa compiuta dopo tale data, ma anche di quelle acquisite prima di quella iscrizione.
In ultimo è opportuno ricordare, per completezza, che è onere della parte che eccepisce l ‘ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l ‘ incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da consentire di inferirne la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260404 – 01; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269891 – 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273511 – 01; Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273602 – 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123 – 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, COGNOME, Rv. 288801 – 01).
2.2. Tanto osservato in termini generali, può ora darsi soluzione alle questioni poste con il primo motivo di ricorso, le cui complessive argomentazioni non possono essere condivise.
Sotto un primo profilo non coglie nel segno l ‘ affermazione, espressa in principio del motivo, secondo cui il termine di durata massima delle indagini preliminari avrebbe dovuto decorrere dal 25 novembre 2014, data di iscrizione nel registro dell ‘ art. 335 cod. proc. pen. del delitto previsto dall ‘ art. 416bis cod. pen. sulla base delle risultanze della nota informativa del R.O.N.I. n. 557/2 di prot. 2014 del 13 novembre 2014, da cui emergeva la perdurante operatività della consorteria mafiosa denominata « RAGIONE_SOCIALE». Infatti, come specificato dallo stesso ricorso, tale iscrizione era stata disposta a carico di altri coindagati nel presente procedimento, ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, laddove nei confronti di NOME COGNOME l ‘ iscrizione era stata compiuta soltanto il 28 settembre 2018, a seguito del
contenuto dell ‘ informativa n. 557/10-5 di prot. 2014 del 21 settembre 2018 (data di iscrizione che gli atti successivi collocano, per ragioni non esplicitate, al 10 ottobre 2018). Pertanto, quella che fu annotata come «aggiornamento della iscrizione» per il delitto di cui all ‘ art. 416bis cod. pen., indicato come accertato «in Catanzaro e territori limitrofi, dal 2004 con condotta tutt ‘ ora permanente», altro non era, per quanto riguarda NOME, che una nuova iscrizione. E di conseguenza è infondata, innanzitutto, l ‘ affermazione difensiva secondo cui, dal momento che, rispetto al reato associativo, «figuravano tutti gli odierni indagati», il fatto oggetto della nuova iscrizione non avrebbe potuto considerarsi «diverso dal precedente sotto il profilo storico-naturalistico, tale da consentire una nuova iscrizione»; ciò in quanto, come in precedenza osservato, l ‘ emergere di elementi che consentano di attribuire un dato reato ad altri soggetti rispetto a quelli originariamente iscritti determina la necessità di procedere a una nuova iscrizione, con nuova decorrenza dei termini di durata massima, ovviamente soltanto per coloro cui essa si riferisce.
Tuttavia, affinché potessero essere utilizzate le risultanze RAGIONE_SOCIALE atti di indagini compiuti dopo lo scadere del biennio, ossia alla data del 27 settembre 2020 (ovvero a quella del 10 ottobre 2020 secondo l ‘ altro calcolo indicato nello stesso ricorso e che quest ‘ ultimo, del resto, non contesta), è necessario che vi siano state successive iscrizioni in grado di ricondurle nell ‘ alveo di un procedimento legittimamente pendente. In proposito, la tesi difensiva è che quello operato in data 11 maggio 2020 sarebbe stato un mero aggiornamento dell ‘ iscrizione, dimodoché la proroga disposta il 28 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari a partire dalla richiesta in data 15 maggio 2021 della Procura sarebbe stata non la prima proroga della nuova iscrizione, quanto la terza proroga disposta, illegittimamente, a partire dalla prima iscrizione; e altrettanto illegittima sarebbe stata l ‘ ulteriore proroga autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari in data 11 novembre 2021.
Sul punto, va osservato che è senz ‘ altro corretta l ‘ osservazione difensiva secondo cui l ‘ iscrizione operata in data 11 maggio 2020 non potesse configurarsi, per quanto riguarda NOME, come una nuova iscrizione e, dunque, costituisse un mero aggiornamento, come tale inidoneo a incidere sulla durata massima delle indagini preliminari. Più correttamente essa era del tutto ininfluente rispetto alla posizione di tale indagato, avendo essa riguardato il solo NOME COGNOME. Di tal che la proroga disposta il 28 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi, quanto alla posizione di NOME, certamente illegittima, in quanto operata a partire da una nuova iscrizione che non poteva riferirsi a NOME; e ad analoga conclusione deve pervenirsi, per le medesime ragioni, con riferimento alla proroga disposta in data 11 novembre 2021.
Tuttavia, come evidenziato nell ‘ ordinanza impugnata, in data 12 ottobre 2020 la collaboratrice di giustizia NOME COGNOME rese nuove dichiarazioni anche nei confronti di NOME, riportate nella nota del RONI n. 88/47 del 4 aprile 2021, in cui la polizia giudiziaria procedette anche al riepilogo delle emergenze investigative già compendiate in annotazioni precedenti (ossia le note informative n. 557/10-5 di prot. 2014 del 21 settembre 2018, n. 557/10-11 di prot. 2014 del 1 agosto 2019 e n. 557 l 10-12 di prot. 2014 del 7 febbraio 2020); nota a partire dalla quale era stata disposta una nuova iscrizione il 26 luglio 2021, nella quale, rilevandosi che dall ‘ informativa emergeva l ‘ attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE , il delitto di associazione mafiosa contestato a NOME veniva ‘ attualizzato ‘ a partire da ulteriori condotte partecipative allo stesso riferibili, costituite dagli incontri tra COGNOME e NOME avvenuti tra il mese di luglio 2020 e il marzo 2021. Ne consegue che le attività di indagine compiute tra il 10 ottobre 2020 (data di scadenza dell ‘ originario termine di durata massima delle indagini riferite alla prima iscrizione di NOME per il delitto di associazione mafiosa) e il 26 luglio 2021 (data della nuova iscrizione connessa all ‘ emergere di nuove condotte che attualizzavano il reato permanente) dovevano, comunque, ritenersi utilizzabili, alla luce del già richiamato orientamento interpretativo secondo cui, non ponendo l ‘ art. 407, comma 2, cod. proc. pen. alcun limite all ‘ utilizzazione di elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, la nuova iscrizione consentirà la piena utilizzazione RAGIONE_SOCIALE elementi emersi prima dell ‘ iscrizione. Ci si riferisce, nel raffronto con le deduzioni difensive, ai progressivi n. 333, RIT 834/20 del 1 novembre 2020 e n. 112, RIT 1025/21 del 20 giugno 2021, ritenuti indicativi del sostentamento economico prestato da NOME a NOME, a sua volta rappresentativo dell ‘ affectio societatis del ricorrente; all ‘ intercettazione cui al RIT 1316/2020 disposta in data 19 novembre 2020 nei confronti di NOME COGNOME; al progressivo n. 3525 del medesimo RIT, registrato il 7 maggio 2021 e relativo a una conversazione nella quale NOME COGNOME riferiva di aver fatto presente a «NOME» (identificato in NOME), che dovevano stare attenti a quello che facevano per non creare squilibri; al progressivo n. 1697, RIT 834/20 del 17 aprile 2021 in cui NOME commentava, insieme ad NOME COGNOME , la dote di ‘ ndrangheta di NOME COGNOME; al progressivo n. 417 e 418 RIT 1025/21 e alle videoriprese R.S.S. 54/20 della medesima giornata, ritenuti significativi del rapporto di fiducia tra NOME e NOME COGNOME. Inoltre, essendo state successivamente disposte, in relazione alla nuova iscrizione del luglio 2021, delle ulteriori proroghe di indagine, tutte legittimamente autorizzate (ci si riferisce a quelle del 23 giugno 2022 e del 9 dicembre 2022), ecco che tutti gli atti di indagine compiuti nel biennio successivo, dal 26 luglio 2021 al 26 luglio 2023, dovevano ritenersi pienamente utilizzabili. Ci si riferisce, ancora una volta attraverso il raffronto con le indicazioni offerte dal ricorso, alle
conversazioni registrate dal 19 maggio 2022 e nei giorni seguenti, riferite ai progressivi n. 7555 RIT 558/20, nn. 618, 662, 692 RIT 1025/21, riguardanti l ‘ interessamento del ricorrente all ‘ affissione dei manifesti elettorali in occasione delle elezioni comunali; alle videoriprese effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE , Serv. Spec. 54/20, relativamente alle medesime circostanze, esaustive dei contatti registrati con NOME COGNOME; ai progressivi nn. 4971, 4973, 4974, 5140 RIT 1210/20 del 29 settembre 2022, nonché alle videoriprese (Serv. spec. 54/2020) effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE nel medesimo periodo, relative all ‘ imprenditore NOME COGNOME, il quale si rivolgeva a NOME per redimere una controversia con altri soggetti per lavori in corso di esecuzione; al progressivo n. 538, RIT 1210/20 del 25 gennaio 2022 e annesse videoriprese del RAGIONE_SOCIALE , relativi alla richiesta di intervento di NOME COGNOME a seguito dell ‘ aggressione fisica subita dal nipote e dal cognato; alle videoriprese del RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE e ai progressivi nn. 587, 588, 2126 RIT 1025/21 del 3 e 5 maggio 2022, relativi alla mediazione svolta presso NOME COGNOME per il pagamento del funerale di un familiare del nipote di NOME; alle registrazioni video del 5 e 20 luglio 2021 e ai corrispondenti progressivi nn. 794, 795, 796, RIT 1025/21, con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME; alle registrazioni di cui ai RIT 1025/21 e 834/2020 nel periodo di interesse, le quali, una volta associate alle immagini delle videoriprese, consentivano di ritenere che NOME lasciasse il telefono lontano da sé per conversare senza essere intercettato.
Inoltre, va osservato che, come ricordato nello stesso ricorso, in data 26-27 gennaio 2022, sulla base dell ‘ annotazione del R.O.N.I. di Catanzaro n. 88/93 di cui al prot. 2020 del 25 gennaio 2022, si era proceduto a una nuova iscrizione, tra gli altri anche di NOME, per il delitto di associazione per delinquere aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen., accertato a Catanzaro nel 2021 e con condotta permanente, nonché per il delitto di riciclaggio, aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen., accertato a Catanzaro nel 2021; e che, sulla base dell ‘ informativa del R.O.N.I. n. 88/109-1 di prot. 2020 del 21 maggio 2022, NOME era stato nuovamente iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALE indagati per nuove ipotesi di reato, tra cui truffa, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita ex art. 648ter cod. pen., aggravate dall ‘ art. 416bis .1 cod. pen. Nuove iscrizioni in relazione alle quali il termine delle indagini era stato prorogato per due volte, come ricordato dallo stesso ricorso (proroga disposta il 6 dicembre 2022, 20 giugno 2023, per l ‘ associazione per delinquere e il riciclaggio aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen., nonché il 5 maggio 2023, 14 novembre 2023 per l ‘ indagine sulle ipotesi di truffa, riciclaggio e reimpiego aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen.).
Ne consegue l ‘ infondatezza anche delle deduzioni difensive con cui si è eccepita l ‘ inutilizzabilità, con riferimento alla valutazione del quadro indiziario relativo all ‘ associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe e bancarotta
fraudolenta, delle intercettazioni e delle videoriprese effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE (e segnatamente, quanto alle intercettazioni disposte sui dispositivi in uso a COGNOME, del RIT 558/2020, progressivo n. 2825; del RIT 834/2020, progressivi nn. 236, 924, 925, 926, 927, 930, 931, 932, 982, 983, 984, 989, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1002, 1007, 1008, 1009, 1015, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1533, 1543; del RIT 1025/2021, progressivi nn. 560, 563, 574, 583, 606, 607, 608, 611, 947; nonché, quanto all ‘ ambientale presso l ‘ ufficio dove lavora: del RIT 1210/2020, progressivi nn. 1183, 1184, 1273, 1274, 1275, 1278, 5057, 1311, 1312, 1454, 1551, 1553, 1701, 2534, 3161, 4246, 4736; e, quanto alle videoriprese presso il RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE , del Serv. spec. 54/2020; rispetto alle intercettazioni sul dispositivo in uso a COGNOME: del RIT 1279/2020, progressivi nn. 3973, 4457, 6542, 6551, 6862, 6865, 8123, 8187, 8654, 14341, 15515, 16412, 16880, 19587, 24740, 24874, 25579, 30434, 30886, 912, 913, 3471, 3536, 3834, 3835, 4170).
Va, peraltro, ulteriormente osservato che, il 12 luglio 2023, a partire dalla nota informativa del R.O.N.I. di Catanzaro n. 88/47-1/2 di prot. 2020 di pari data, il Pubblico ministero ha proceduto a una nuova iscrizione per COGNOME e COGNOME, per il delitto di cui all ‘ art. 416bis cod. pen., tale dovendo intendersi quello che la relativa certificazione definisce come un mero «aggiornamento», tenuto conto del richiamo a un nuovo atto di indagine costituito dalla citata informativa e rispetto al quale la difesa avrebbe dovuto eventualmente obiettare l ‘ assenza di profili di reale novità; ciò che, invece, non è avvenuto. Rispetto a tale nuova iscrizione, inoltre, era stata successivamente disposta una proroga di indagine il 2 luglio 2024. Dunque, anche rispetto agli atti di indagine relativi al reato di associazione mafiosa compiuti entro tale arco temporale doveva concludersi per la piena utilizzabilità delle relative risultanze investigative.
Consegue a quanto più sopra illustrato, l ‘ infondatezza delle censure difensive mosse con il primo motivo.
Venendo, quindi, al secondo motivo, giova rilevare che il provvedimento impugnato ha posto in luce come la difesa dell ‘ indagato non avesse articolato, in sede di riesame, specifiche censure in ordine alla configurabilità della fattispecie di associazione mafiosa. Tale passaggio argomentativo non è stato fatto oggetto di alcuna censura, sicché deve ritenersi che le considerazioni svolte dalla difesa con tale motivo abbiano carattere di novità e siano, come tali, precluse dall ‘ art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3.1. Ad ogni modo, considerata la diffusa disamina di tale profilo da parte del Tribunale del riesame può agevolmente osservarsi l ‘ inammissibilità della doglianza anche sotto il profilo della manifesta infondatezza delle censure formulate e, al contempo, della genericità di alcune delle considerazioni in esse contenute.
In proposito, l ‘ ordinanza ha ricordato che l ‘ esistenza del sodalizio ‘ ndranghetistico di COGNOME (con a capo NOME COGNOME e con partecipi, tra gli altri, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) era già stata accertata fino al 2008, con sentenza irrevocabile (ovvero con la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 7 maggio 2002, irrevocabile il 4 novembre 2010; nonché con la sentenza, emessa nell ‘ ambito dell ‘ operazione ‘ Revenge ‘ , della Corte di appello di Catanzaro datata 15 giugno 2015, irrevocabile il 21 aprile 2017); e si è, dunque, concentrata sul tema della persistente operatività del sodalizio mafioso, evidenziando, da un lato, l ‘ assenza di elementi specifici dai quali ricavare la disgregazione del medesimo o la conclusione di un nuovo patto criminale che avesse dato vita alla nuova consorteria; e, dall ‘ altro lato, l ‘ acquisizione di numerosi indicatori di una persistente operatività della RAGIONE_SOCIALE, costituiti, innanzitutto, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata positivamente stimata alla luce del loro inserimento in contesti criminali contigui a quello di COGNOME e della specificità e costanza del loro narrato. NOME COGNOME, infatti, ha riferito che, ancora nel 2014, il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME riceveva denaro proveniente da attività illecite in occasione delle festività dalla consorteria crotonese guidata da NOME COGNOME; che, sino a quell ‘ anno, i COGNOME avevano gestito le estorsioni nel territorio di Catanzaro, ma che, a seguito dell ‘ ascesa del RAGIONE_SOCIALE criminale di Siano che operava nella stessa area, NOME aveva deciso di occuparsi delle scommesse attraverso l ‘ apertura di alcune agenzie e delle truffe, i cui proventi venivano in parte versate agli altri RAGIONE_SOCIALE (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), con i quali, però, egli non si faceva vedere in pubblico per far credere all ‘ esterno, dopo la precedente condanna, di essersi distaccato da loro; che quello stesso anno si era tenuta una riunione tra i COGNOME, rappresentati, tra gli altri, da NOME, NOME e COGNOME, e gli COGNOME, rappresentati proprio da COGNOME, in cui si era convenuto che questi ultimi avrebbero gestito le estorsioni più importanti sul territorio di Catanzaro, mentre «quelle più piccole» sarebbero state lasciate al RAGIONE_SOCIALE di COGNOME; che nel 2015, a seguito dell ‘ attentato dinamitardo presso il call center denominato RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro lido, motivato da una lite tra il suo gestore e alcuni soggetto legati a COGNOME, il contrasto era stato composto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui quest ‘ ultimo era legato, e i RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME, coinvolti da COGNOME; che, nel 2016, dopo che a quest ‘ ultima erano subentrate le cosche di Isola Capo Rizzuto, i COGNOME si erano lamentati con NOME COGNOME, della famiglia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di non ricevere più il sostentamento economico; che, sempre nel 2016, a seguito del contrasto tra COGNOME e i NOME NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME avevano svolto il ruolo di ‘ pacieri ‘ , a supporto dei secondi; che i COGNOME avevano il loro quartiere generale nella Casa del Popolo ove NOME, NOME e NOME si incontravano e ove lo stesso COGNOME, poco prima di essere arrestato
nell ‘ aprile 2016, aveva incontrato, tra gli altri, NOME, per la consegna alla RAGIONE_SOCIALE di Isola Capo Rizzuto di proventi estorsivi; che sempre nel 2016, aveva litigato con NOME presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ragioni legate all ‘ estorsione che COGNOME voleva compiere nei confronti del suo titolare, pur essendo l ‘ attività rientrante nel territorio di competenza dei RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, i collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno confermato l ‘ operatività della RAGIONE_SOCIALE, sottolineando, al suo interno, il ruolo apicale di NOME, il quale, secondo la prima, era a capo di un «gruppetto» di cui faceva parte il suo «braccio destro», NOME COGNOME, con altri ragazzi «raggruppati» (ossia gestiti) dallo stesso COGNOME; e che, il secondo, indicava come una persona «rispettabile» di COGNOME, la quale, a riprova della sua caratura criminale, aveva messo in soggezione altri ‘ ndranghetisti come NOME COGNOME e NOME COGNOME, indagati, assieme a NOME, per associazione per delinquere di tipo mafioso nell ‘ indagine ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e che veniva coadiuvato da un «contabile», identificato in COGNOME.
Accanto alle prove dichiarative, l ‘ ordinanza ha poi richiamato il corposo compendio delle attività tecniche, da cui è emerso che, dal 2014, il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, guidato da NOME COGNOME, si incontrava presso la Casa del Popolo , a riscontro di quanto riferito da COGNOME; che nelle loro interlocuzioni, oggetto di intercettazione, gli indagati affermavano chiaramente l ‘ attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE , i legami con gli COGNOME e il ruolo verticistico assunto da COGNOME (si cita, in tal senso, il progr. 97 del 19 ottobre 2014 nel quale COGNOME indicava COGNOME come «il referente di Catanzaro», precisando che il loro era «un RAGIONE_SOCIALE autonomo», che erano «legati con un filo diretto con gli COGNOME», ma che a Catanzaro «comandavano» loro; il progr. 44 del 17 ottobre 2014 nel quale COGNOME spiegava a NOME COGNOME lo stato dei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE mafioso di Siano e l ‘ atteggiamento da assumere con i concorrenti, mettendolo al corrente del fatto che, quand ‘ anche impegnato in attività illecite proprie, una parte dei profitti doveva essere consegnata a COGNOME per la suddivisione tra i sodali; il progr. 2371 del 26 novembre 2014 in cui COGNOME faceva riferimento alla vicenda di cui al capo 3, concernente l ‘ estorsione ai danni di un ‘ impresa funebre catanzarese per poter celebrare un funerale nel quartiere di COGNOME, e spiegava a NOME COGNOME che l ‘ attentato intimidatorio ai danni di due imprese di onoranze funebri di Catanzaro Lido doveva essere compiuto con la preventiva autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE poiché vi era una gerarchia da rispettare sul territorio e in quanto una delle due agenzie già pagava la protezione del RAGIONE_SOCIALE mafioso; i dialoghi registrati a partire dal 18 febbraio 2015, da cui emergeva che NOME aveva delegato COGNOME e COGNOME a recarsi a Gimigliano per avere notizie sul recupero di una somma di denaro legata a dei lavori in corso nel medesimo comune, facendosi riferimento al coinvolgimento nella questione di NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE di Mesoraca. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato, a riprova della operatività della RAGIONE_SOCIALE, sia il
contro
llo esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE sul territorio, ad esempio a partire dalla richiesta, in particolare rivolta a NOME, di dirimere le controversie tra gli abitanti (ad esempio da parte di NOME COGNOME a seguito dell ‘ aggressione subita dal nipote e dal cognato) nonché dall ‘ intervento al medesimo richiesto da COGNOME in relazione al business dell ‘ affissione dei manifesti elettorali in occasione delle elezioni comunali, da cui stava traendo guadagno solo NOME COGNOME, il quale secondo NOME avrebbe dovuto consentire anche ad altri di apporre i manifesti; sia il sostentamento dei detenuti, in relazione al quale, in occasione del colloqui in data 20 dicembre 2014, tra NOME e NOME, quest ‘ ultimo manifestava l ‘ intenzione di far avere «qualcosa» ai «carcerati» in occasione delle festività natalizie che si stavano avvicinando (v. progr. n. 3456 del 20 dicembre 2014, ore 12:36:47, – R.I.T. n. 495/14).
Le circostanze evidenziate sono state non illogicamente ritenute indicative della persistente operatività di un sodalizio che precedenti sentenze hanno già riconosciuto come essere attivo sul territorio catanzarese e, dunque, dell ‘ esistenza di un quadro connotato da gravità indiziaria quanto alla configurabilità del delitto di cui all ‘ art. 416bis cod. pen.
3.2. A fronte di tale puntuale motivazione il secondo motivo di ricorso lamenta, in primo luogo, la mancata valutazione delle pronunce giudiziali che avrebbero delineato il riassetto organizzativo del potere mafioso sul territorio, nel cui ambito, a partire dal 2014, vi sarebbe stato un riassetto strutturale, con importanti segni di discontinuità e disomogeneità. La censura è, però, del tutto vaga e generica, dal momento che essa non spiega in che modo questo riassetto avrebbe riguardato anche il RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME e come esso priverebbe di rilievo gli elementi di attualizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori che sono stati evidenziati e che hanno tratto conferma dalle evidenziate attività tecniche di indagine.
Né appare decisiva la circostanza dell ‘ annullamento, da parte del Tribunale del riesame, delle ordinanze genetiche relative alla posizione di alcuni indagati, atteso che, con riferimento ad alcuni di essi, è stato dalla difesa allegato il solo dispositivo (è il caso di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME), che, con riguardo ad altri, l ‘ annullamento è stato giustificato con la mancanza di sufficienti elementi indiziari in relazione alla posizione specifica del soggetto, ma senza escludere l ‘ esistenza del sodalizio (è il caso di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME); e che, con riferimento alle posizioni di COGNOME e di COGNOME, vi è stata, comunque, la piena conferma del provvedimento genetico in relazione al delitto di associazione mafiosa contestato al capo 1).
Quanto, poi, ai rilievi formulati in relazione alle dichiarazioni di COGNOME, la circostanza che NOME COGNOME non sia stato indicato come attuale partecipe del sodalizio non vale certo a inficiare il logico ragionamento del Tribunale, che ha
sottolineato la riconducibilità al codice tipico delle consorterie mafiose il sostegno offerto ai detenuti che hanno fatto parte del RAGIONE_SOCIALE , in specie quando soggetti che, in passato, avevano rivestito un ruolo apicale, come nel caso di NOME. Inoltre, l ‘ asserita contraddittorietà tra l ‘ affermazione del coinvolgimento dei COGNOME in attività estorsive dopo il 2014 e l ‘ affermazione che, da tale anno, le estorsioni sarebbero state appannaggio RAGIONE_SOCIALE COGNOME non considera che, secondo quanto riportato nel provvedimento, in realtà i secondi si sarebbero occupati di quelle di maggiore rilevanza, laddove il RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro avrebbe mantenuto il controllo sulle altre. Né appare significativa la circostanza che né NOME COGNOME, né i NOME COGNOME figurerebbero all ‘ interno dell ‘ odierna compagine associativa, trattandosi di aspetto che certamente non si pone in contrasto logico con il racconto di COGNOME. Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, le espressioni utilizzate, per come valorizzate dal provvedimento, rimandano a un ruolo di particolare rilievo riconosciuto a NOME all ‘ interno di un sodalizio certamente mafioso, laddove le censure difensive che le riguardano si connotano in termini in termini essenzialmente rivalutativi. Con riferimento, ancora, agli incontri presso la cd. Casa del Popolo , in disparte la circostanza che essi riscontrano pienamente le dichiarazioni di COGNOME circa l’individuazione del quartier generale del RAGIONE_SOCIALE criminale, va rilevato che gli stessi sono stati richiamati essenzialmente per delineare una cornice di contesto, all ‘ interno della quale collocare i più pregnanti elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. Mentre con riferimento alle conversazioni che hanno riguardato NOME è appena il caso di osservare che l ‘ asserita assenza di contatti con NOME non è rilevante in rapporto al profilo qui in discussione, relativo all ‘ esistenza del sodalizio mafioso, di cui il soggetto intercettato descriveva, senza alcun filtro o espressione criptica, regole e modalità operative, evidenziandone il collegamento strategico con la RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il secondo motivo deve, dunque, ritenersi inammissibile.
Venendo, quindi, al terzo motivo, con cui il ricorso prospetta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla partecipazione di NOME COGNOME all ‘ associazione cui al capo 1), le considerazioni difensive sono complessivamente infondate.
In proposito va ribadito, innanzitutto, che la partecipazione al sodalizio dell ‘ indagato è stata riconosciuta, in passato, dapprima con la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 7 maggio 2002, confermata con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15 novembre 2007 e divenuta irrevocabile con sentenza n. 42024 della Corte di cassazione del 4 novembre 2010 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di NOME; quindi, con la sentenza, emessa nell ‘ ambito dell ‘ operazione ‘ Revenge ‘ , della Corte di appello di Catanzaro datata
15 giugno 2015, irrevocabile il 21 aprile 2017, allorché la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso dell’imputato . Su tali premesse, i Giudici della cautela si sono soffermati sugli elementi che consentivano di attualizzarne la partecipazione, in conformità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui pienamente condiviso, che consente di valorizzare le precedenti condanne del soggetto per l ‘ adesione al medesimo sodalizio valutate congiuntamente agli elementi acquisiti, nel periodo successivo, a sostegno della perdurante partecipazione (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221 – 01) e che, se autonomamente considerati, potrebbero non essere sufficienti a fondare un ‘ accusa di partecipazione all’associazione (così Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 257427 – 01). Elementi che, giova ancora evidenziare, devono riguardare la condotta di partecipazione, dovendo le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi di riscontro individualizzante riguardare non il singolo comportamento dell ‘ associato, bensì il dato della sua appartenenza al sodalizio (v. Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269658 – 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264380 – 01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263699 – 01). Tra questi elementi l ‘ ordinanza ha richiamato il fatto che NOME fosse l ‘ uomo di riferimento, su Catanzaro, dalle altre cosche calabresi; che gestisse, quale referente del RAGIONE_SOCIALE , varie questioni riguardanti gli abitanti del quartiere di Santa Maria, che a lui si rivolgevano; che provvedesse al mantenimento in carcere del vecchio capo del RAGIONE_SOCIALE , NOME, versandogli mensilmente del denaro; che si interessasse dell ‘ affissione dei manifesti elettorali a Catanzaro e della rilevanza economica dell ‘ affare; che si avvalesse di uomini di sua fiducia quali NOME COGNOME, che portava anche ‘ ambasciate ‘ per suo conto, e di NOME COGNOME, che lo informava di quel che accadeva nella zona sud della città.
A tale proposito l ‘ ordinanza impugnata ha menzionato, come già ricordato, il contributo dei collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME, concordi nel delineare il ruolo di partecipe dell ‘ indagato all ‘ interno del RAGIONE_SOCIALE storico dei ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e, anzi, a delinearne il ruolo di vertice del RAGIONE_SOCIALE , avendo la COGNOME evidenziato che egli era a capo di un «gruppetto» di sodali di cui facevano parte alcuni giovani posti alle dirette dipendenze del braccio destro di COGNOME, NOME COGNOME, ed avendo NOME COGNOME riferito che COGNOME, indicato come ‘ ndranghetista tra i più alti dei RAGIONE_SOCIALE, assai rispettato da personaggi di rilievo criminale (tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME), era stato cresciuto a livello criminale proprio da NOME COGNOME, a riprova del ruolo sovraordinato di quest ‘ ultimo. Dunque, la circostanza che, come osservato dalla difesa, le dichiarazioni della COGNOME non siano state riscontrate rispetto alle condotte di cui ai capi 56) e 56bis ) non priva certamente di rilievo indiziario quanto dalla stessa riferito in ordine alla partecipazione di NOME al sodalizio, avendo invece
il suo racconto sul punto trovato una sostanziale corrispondenza con gli ulteriori apporti dichiarativi. A questo riguardo, la circostanza, sempre posta in luce dal ricorso, che COGNOME, trattando la posizione di NOME, abbia fatto riferimento al suo distacco dalla famiglia per occuparsi di affari legati al settore delle scommesse, non oblitera il significato complessivo che il collaboratore, per quanto ritenuto dall ‘ ordinanza, ha inteso attribuire al suo racconto, ossia che l ‘ indagato, dopo la condanna che lo aveva raggiunto, aveva cercato di presentarsi all ‘ esterno come meno legato alla famiglia mafiosa di provenienza, che però aveva continuato a sostenere con i proventi delle sue attività illecite.
Quanto, poi, al mantenimento in carcere dell ‘ anziano boss NOME, che la difesa vorrebbe derubricare a circostanza neutra in quanto a quest ‘ ultimo non sarebbe stato riconosciuto un qualche ruolo attuale nel sodalizio, l ‘ ordinanza ha adeguatamente motivato la rilevanza di tale elemento indiziario e il significato che tale gesto assume nel sistema delle regole che caratterizza le consorterie mafiose , richiamando, a tal fine, il contenuto dell’intercettazione telematica attiva sul telefono di NOME (v. progr. n. 112 del 20 giugno 2021 R.I. T. n. 1025/21) e relativa alla conversazione con NOME COGNOME, nella quale il primo confidava di versare a NOME, con cadenza mensile, una somma di denaro. In tale contesto espositivo, la circostanza che a NOME non sia stata contestata un ‘ attuale condotta di partecipazione attiva è del tutto irrilevante, essendo il versamento del denaro correlato al ruolo che, in passato, egli aveva rivestito al vertice della RAGIONE_SOCIALE e al fatto che NOME ne fosse stato uno dei più fidati collaboratori.
Quanto, poi, all ‘ interessamento mostrato da NOME in relazione alla questione dell ‘ affissione dei manifesti elettorali, sottopostagli da NOME COGNOME, la circostanza che, come rilevato in ricorso, i conversanti non avessero mostrato interesse circa gli sviluppi della vicenda, non priva di significato indiziario la conversazione, che l ‘ ordinanza ha valorizzato per sottolineare la vigile attenzione di NOME a quanto avveniva nel territorio di competenza del RAGIONE_SOCIALE ; sicché la censura, sul punto, si rivela aspecifica. E alla medesima logica sono riconducibili gli ulteriori episodi relativi alle richieste rivolte a NOME da parte di varie persone e volte a sollecitare il suo intervento per dirimere talune controversie; episodi che il Tribunale ha richiamato indipendentemente dal concreto apporto risolutivo che l ‘ indagato abbia offerto, essendo in sé significativa la circostanza che egli venisse considerato, nel territorio di competenza della RAGIONE_SOCIALE, come un punto di riferimento al quale rivolgersi per ottenere protezione (si pensi alla conversazione di cui al progr. n. 4971 – R.I.T n. 1210/20, relativa alla richiesta, da parte dell ‘ imprenditore NOME COGNOME e di NOME, di un interessamento nella controversia insorta tra il primo e altri soggetti per taluni lavori in corso di esecuzione nei pressi dei terreni che lo interessavano; alla
conversazione tra NOME COGNOME e NOME, in cui il primo gli aveva chiesto protezione a seguito dell ‘ aggressione fisica subita dal nipote e dal cognato; nonché alla conversazione in data 7 maggio 2021, alle 15.00, di cui al progr. n. 3525 R.I.T. n. NUMERO_DOCUMENTO, in cui NOME COGNOME e NOME COGNOME, commentando le precedenti condanne, evidenziavano la necessità di ridimensionare il loro operato, riferendo di averne parlato anche «NOME», ossia con NOME COGNOME, evidentemente riconosciuto come partecipe e figura autorevole del RAGIONE_SOCIALE ).
Allo stato, dunque, e salvo ogni futuro approfondimento dibattimentale, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato si sottrae, nel suo complesso, alle censure difensive, che devono essere, pertanto, respinte.
5. Infondato è, poi, il quarto motivo, con cui il ricorso deduce, con riferimento ai capi 17), 22) e 47), relativi alla condotta di partecipazione a un ‘ associazione finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del contestato delitto associativo in luogo di una semplice ipotesi di concorso di persone nel reato.
In particolare, il ricorso opina che mancherebbe una delle caratteristiche fondamentali dell ‘ associazione per delinquere, costituita dalla predisposizione di una struttura organizzativa stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminale, atteso che dopo la costituzione della RAGIONE_SOCIALE le truffe commesse a nome della società avrebbero, da subito, condotto a una crisi dell ‘ organizzazione, determinando la dissoluzione dell ‘ accordo tra i soci.
Sul punto, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato ha dato atto della avvenuta costituzione di una società, previa individuazione di alcuni intestatari fittizi, della apertura di conti correnti, dell ‘ acquisizione di un supermercato e dell ‘ assunzione, all ‘ interno di stesso, di personale, dell ‘ organizzazione di trasporti di merce da Pogliano Milanese alla Calabria, dell ‘ impiego della merce provento delle truffe; e in generale dell ‘ attività posta in essere dai partecipi per l’attuazione del programm a criminoso. Dunque, il provvedimento impugnato ha delineato, in misura adeguata, quantomeno rispetto ai caratteri propri della fase cautelare e fatti salvi gli approfondimenti della fase del giudizio, gli elementi indicativi dell ‘ esistenza di una organizzazione stabile e strutturata, destinata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di truffa, autoriciclaggio e di fittizie intestazioni ex art. 512bis cod. pen., avendo le conversazioni intercettate restituito una progettualità, condivisa tra i partecipi, di dare vita ad altre società con analoghe caratteristiche (si cita la conversazione ambientale n. 1184 intercorsa il 26 gennaio 2021 tra Anello e COGNOME – R.I.T. n. 1210/20), in ciò correttamente identificando la cd. affectio societatis , dal ricorso nemmeno posta in dubbio, quale intenzione condivisa di partecipare al programma
volto a realizzare una pluralità indeterminata di reati (Sez. 6, n. 38524 del 1/07/2018, Rv. 274099 – 01).
A fronte di ciò, la circostanza che, come dedotto con il presente motivo, le operazioni illecite non siano state protratte per un lungo periodo, non appare certo di ostacolo, sul piano logico, alla configurabilità del delitto associativo contestato, per la cui integrazione, come noto, non è necessaria l ‘ effettiva commissione dei cd. delitti-scopo.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l ‘ ordinanza si è pienamente conformata all ‘ indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito secondo cui il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato continuato concerne, essenzialmente, il modo di svolgersi dell ‘ accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, avviene in via occasionale e limitata in quanto diretto solo alla commissione di più reati determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso e con la realizzazione dei quali l ‘ accordo si esaurisce, mentre nella ipotesi dell ‘ associazione per delinquere, esso deve assumere un carattere permanente o comunque stabile tra i partecipi (Sez. 3, n. 2039 del 2/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 -02), deve essere diretto all ‘ attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini, che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi e che può ben prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274442 -01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258009 – 01; Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo, Rv. 229906 – 01; Sez. 6, n. 5649 del 22/01/1997, COGNOME, Rv. 208901 – 01; Sez. 1, n. 7063 del 5/05/1995, COGNOME, Rv. 201907 – 01).
Fondato è, invece, il quinto motivo, con cui il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione ai delitti contestati ai capi 10) e 11).
Dalla ricostruzione accolta dal provvedimento impugnato è emerso che il 12 agosto 2015 la persona offesa, NOME COGNOME, aveva sporto denuncia nei confronti di NOME COGNOME e di altri soggetti, rappresentando che: cinque o sei anni prima aveva ottenuto in prestito dallo stesso COGNOME la somma di 30.000 euro, pattuendone la restituzione con un interesse mensile del 20% e consegnando, a garanzia, due assegni in bianco da restituire all ‘ estinzione del debito; a seguito della restituzione solo parziale del prestito, erano cominciate le minacce e le violenze in particolare da parte di NOME, con il tentativo di incendio dell ‘ auto della madre, il rinvenimento, dinanzi allo stesso veicolo, di un ordigno artigianale, l ‘ incendio dell ‘ autovettura, il rinvenimento, dinanzi alla porta di casa, di alcune lattine; impossibilitato a restituire la somma, aveva deciso di allontanarsi dalla Calabria, ma poi, rientrato in città, gli era stato intimato da un soggetto di
origini campane di presentarsi da NOME, il quale, insieme a NOME COGNOME e allo stesso soggetto campano, identificato in NOME COGNOME, lo aveva aggredito con calci e pugni, nonché con minacce di morte se non avesse pagato e se avesse riferito ad alcuno l ‘ accaduto; nel febbraio 2015 aveva venduto un appartamento e aveva dovuto consegnare 3.000 euro da destinare ad COGNOME; nel mese di aprile 2015 era stato colpito con un calcio dallo stesso NOME, mentre NOME, uomo vicino a quest’ultimo , gli aveva detto di essersi messo in una brutta situazione; ad agosto, uno sconosciuto gli aveva riferito che NOME e NOME volevano parlargli e quando aveva contattato NOME per farsi dare il numero di telefono di NOME, il primo gli aveva mandato dei messaggi di testo in cui affermava di non capire a cosa NOME si riferisse.
Tale complessiva ricostruzione, tuttavia, presenta, a parere del Collegio, un profilo di manifesta illogicità, puntualmente segnalato con il ricorso, tale da rendere necessaria una nuova valutazione da parte del Giudice di merito.
Invero, stando anche alla contestazione, parrebbe che l ‘ attività estorsiva sia stata delineata come strumentale alla restituzione delle somme dovute in base al prestito usurario. E, tuttavia, le condotte estorsive sono state contestate in un ‘ epoca, il 2005, assai antecedente alla stipula del contratto con cui era stato convenuto il prestito, risalente, invece, al 2011.
Nonostante il menzionato elemento di oggettiva contraddittorietà, il Tribunale del riesame non ha saputo sciogliere tale aporia logica, sicché si rende indispensabile sollecitare un nuovo esame della questione da parte del Collegio di merito. Nel frangente sarà anche necessario che il Tribunale, definito lo statuto giuridico da riconoscere al dichiarante COGNOME (se persona informata sui fatti o indagato in procedimento connesso, come parrebbe eccepire il ricorso), chiarisca, altresì, se, effettivamente, costui avesse offerto, nell ‘ immediatezza dei fatti, spiegazioni alternative alle minacce estorsive asseritamente ricevute, con riguardo sia al danneggiamento dell ‘ auto della madre, denunciato nel luglio 2010, sia all ‘ aggressione dell ‘ agosto 2005 da parte dei NOME e di NOME; e, ove ciò risulti dimostrato, come tali differenti versioni si armonizzino con il contenuto della denuncia presentata nel 2015, da cui sono originate le imputazioni di cui trattasi.
Pertanto, in relazione ai capi 10) e 11) si rende necessario disporre l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
Inammissibili sono, infine, le censure svolte con il sesto motivo di ricorso con riferimento al dedotto vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all ‘ art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen.
7.1. Sul punto, invero, l ‘ ordinanza impugnata ha sottolineato l ‘ insussistenza di elementi tali da vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51,
comma 3bis , cod. proc. pen., tenuto conto del contesto criminale di consumazione dei fatti, della gravità intrinseca RAGIONE_SOCIALE stessi, delle allarmanti modalità esecutive, della caratura criminale di NOME, già condannato irrevocabilmente per reati della stessa specie di quelli per cui si procede; circostanze di fatto a partire dalle quali è stata logicamente ritenuta l ‘ alta probabilità che l ‘ indagato, ove non sottoposto a vincolo coercitivo, potesse reiterare il compimento dei reati in questione, in specie in considerazione del suo risalente inserimento in un contesto di ‘ mafia storica ‘ , i cui legami con il quale egli non aveva, affatto, reciso. E ciò tanto più che in occasione dell ‘ affare ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , NOME aveva manifestato una significativa capacità criminale nel dirigere le operazioni fraudolente connesse alla costituzione di quel soggetto giuridico-economico.
7.2. A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso deduce, innanzitutto, una circostanza non pertinente, ovvero la esclusione della configurabilità dell ‘ associazione mafiosa nei confronti dei coindagati, da cui deriverebbe il venire meno del rischio reiterativo. Premesso che, come già più sopra rilevato, non è dato conoscere le ragioni dell ‘ annullamento del provvedimento genetico disposto con riferimento a taluni RAGIONE_SOCIALE indagati, la conferma dell ‘ ipotesi cautelare per il delitto di associazione mafiosa per NOME e altri sodali impone di ritenere sussistente la struttura associativa mafiosa, dalla quale origina il pericolo di commissione di ulteriori reati, sia pure per presunzione relativa, ma confermata dai cennati elementi di rilievo prognostico.
Del pari inconferente è che rispetto ad alcuni capi di imputazione sia stata esclusa, già in sede di merito, l ‘ aggravante mafiosa; circostanza che il ricorso, in maniera illogica, assume come dimostrativa dell ‘ impossibilità di attuare un programma associativo diretto alla commissione di un numero indeterminato di delitti, proprio per l’impossibilità di utilizzare metodi mafiosi. Un ‘ affermazione che, ove coerentemente sviluppata sul piano logico, porterebbe ad escludere che le finalità di un ‘ associazione per delinquere comune possano attuarsi in assenza di metodi mafiosi. Ciò che, all ‘ evidenza, costituisce un approdo illogico e in frontale contrasto con il diritto positivo, che distingue, sul piano struttura e funzionale, le due tipologie delittuose.
Tanto premesso, e osservato che la sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi sarebbe comunque sufficiente a sorreggere l ‘ attuale misura custodiale, vi è da rilevare, conclusivamente, la manifesta infondatezza dell ‘ affermazione difensiva secondo cui il ritenuto pericolo di reiterazione non considererebbe, quanto alle ipotesi di truffa e di intestazione fittizia di beni, il dato dell ‘ avvenuta applicazione di una misura cautelare reale. Ciò in quanto, all’evidenza, l a peculiare capacità criminale dell ‘ indagato e il suo pieno inserimento in contesti associativi di natura mafiosa gli consentirebbe agevolmente di reperire le risorse necessarie per la prosecuzione delle attività criminali in questione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente ai capi 10) e 11), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale del riesame di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai capi 10) e 11) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME