Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del G.i.p. Tribunale diAVV_NOTAIO del 05/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 5 gennaio 2023, il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO, ha convalidato il provvedimento D.A.S.P.O. n. 16/NUMERO_DOCUMENTO emesso dal AVV_NOTAIO della Provincia di AVV_NOTAIO in data 30/12/2022 nei confronti di COGNOME NOME con il quale si è disposto il divieto di accesso negli stadi e impiant sportivi per la durata di anni cinque e l’obbligo di presentazione alla p.g. ne termini di cui al provvedimento.
2.Avverso il provvedimento COGNOME NOME, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione.
Il GRAGIONE_SOCIALEp. non avrebbe effettuato un controllo effettivo del provvedimento del AVV_NOTAIO non avendo a disposizione il video messo a disposizione dalla polizia giudiziaria ai fini del riscontro degli addebiti, ma soltanto alcuni fotogramm estrapolati dallo stesso.
4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell’assenza fisica della motivazione in relazione alla urgenza e necessità del provvedimento. Si evidenzia che detti requisiti difetterebbero essendo stato il provvedimento concesso a distanza di cinquanta giorni senza che in tale lasso temporale si siano verificati altri fenomeni di condotte illecite collegate ad even sportivi.
5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione per aver il giudice irrogato la misura nel massimo di legge ad un soggetto incensurato, per un episodio “contro un oggetto, senza coinvolgimento diretto o contatto con persone”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché aspecifico.
La doglianza è genericamente riferita alla circostanza che il G.i.p. abbia optato per la convalida dell’ordine del AVV_NOTAIO fondandosi sui fotogrammi messi a disposizione dalla polizia giudiziaria e non sul video riproduttivo degli scontri.
Tuttavia, non si deduce quale sarebbe la violazione di legge né si lamenta alcunché rispetto alla inidoneità di tali fotogrammi ad essere posti a fondamento del provvedimento di convalida: non si contesta la loro genuinità né che gli stessi, in maniera univoca, abbiano contribuito a determinare l’identificazione del ricorrente.
2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il RAGIONE_SOCIALEp. nell’ordinanza di convalida dà conto della condotta posta essere dal ricorrente facendo integrale rinvio al provvedimento del AVV_NOTAIO.
In particolare, si evidenzia che le immagini in atti permettono di identificar COGNOME NOME in colui che partecipa attivamente alle concitate fasi di entrambe le risse ed in colui che colpisce con un calcio l’autovettura a bordo della quale viaggiavano ultras ospiti, impugnando un megafono che gli sfugge dalle mani nel corso della contesa. Dando atto di tali condotte e facendo rinvio al provvedimento del AVV_NOTAIO, il G.i.p. ha dunque correttamente esplicitato il controllo sulla sussistenza della pericolosità e necessità dell’emissione del Daspo alla luce delle condotte violente e della gravità dei fatti commessi e dell necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza.
3.11 terzo motivo di ricorso è, invece, da accogliere poiché fondato.
Il provvedimento di convalida, infatti, non contiene alcuna motivazione circa la congruità della misura prescelta.
Giova ricordare che l’ordinanza n. 16 nel 2022 Daspo emessa in data 30/12/2022 dal AVV_NOTAIO della provincia di AVV_NOTAIO ha disposto che COGNOME NOME dovesse comparire nei giorni e nelle ore in cui sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive della squadra di calcio della “RAGIONE_SOCIALE” presso l’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite calcistiche della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” sia “in casa” che “in trasferta” con conseguente comparizione personale presso la Questura di AVV_NOTAIO, per la durata di anni cinque.
A fronte della durata di tale provvedimento la parte motiva in cui si afferma che le prescrizioni imposte appaiono “proporzionate alla gravità del fatto commesso e idonea a prevenire ulteriori episodi di violenza” utilizza una mera clausola di stile non idonea a giustificare la durata non esigua e non prossima al minimo edittale dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia competente.
4.Per questi motivi l’ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizioni imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AVV_NOTAIO, in diversa persona fisica, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata del provvedimento del AVV_NOTAIO del 10 dicembre 2022 n. 16 del 2022 Daspo. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza limitatamente alla durata dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti in base al luogo di residenza del ricorrente, c rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AVV_NOTAIO, in diversa persona fisica
sospende, limitatamente alla parte annullata, il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 30 dicembre 2022 n.16/2022 Daspo. Dispone, altresì, la comunicazione del presente provvedimento al medesimo AVV_NOTAIO.
Così deciso il 22/11/2023