Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5184 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 35429/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a GENOVA il 22/05/1979 avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte chiedeno l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 3 ottobre 2024, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME riconosceva il vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna raggruppate in un primo gruppo aventi ad oggetto reati di cui agli artt. 624 bis , 625 cod. pen., e 337 cod. pen. commessi in Genova fra il 13 dicembre 2011 e il 28 marzo 2014, rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni uno, mesi otto di reclusione e 790 euro di multa; nonchØ fra ulteriori quattro sentenze di condanna raggruppate in un secondo gruppo, relative a reati di cui agli artt. 624, 625, 624 bis cod. pen. commessi in Genova fra il 10 gennaio 2015 e il 3 aprile 2016, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi sette di reclusione e 680 euro di multa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe errato perchØ ha conteggiato due volte l’aumento di pena a titolo di continuazione per il medesimo fatto.
Infatti, per rideterminare la pena per il secondo gruppo di reati la Corte di Appello ha individuato come pena piø grave quella inflitta dalla Corte di Appello di Genova il 12 luglio 2023 e pari ad anni uno e mesi sei di reclusione e 440 euro di multa.
Ma la pena così determinata dalla Corte di Appello di Genova con quella sentenza era a sua volta comprensiva della pena di mesi dieci di reclusione e 300 euro di multa per i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Genova emessa in data 10 novembre 2016, nonchØ dell’ulteriore pena di
mesi otto di reclusione e 140 euro di multa per i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Genova del 12 luglio 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha poi calcolato su detta pena base, come detto, comprensiva già della pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 10 novembre 2016, un ulteriore aumento di mesi quattro per la medesima sentenza, così duplicando gli aumenti di pena in continuazione per il medesimo fatto.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Il difensore depositava memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Come emerge dall’impugnato provvedimento la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e 440 euro di multa emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 12 luglio 2023, irrevocabile il 13 dicembre 2023, era comprensiva della pena inflitta dal Tribunale di Genova il 13 dicembre 2019, posta in aumento per continuazione sulla pena di mesi dieci di reclusione e 300 euro di multa, inflitta dal Tribunale di Genova il 10 novembre 2016.
Ecco, dunque, che, laddove l’impugnato provvedimento, nel rideterminare la pena complessiva di infliggere a NOMECOGNOME ha posto come pena piø grave per il gruppo II di sentenze quella di cui alla sentenza della Corte di Appello di Genova in data 12 luglio 2023 pari, come visto, ad anni uno e mesi sei di reclusione e 440 euro di multa e ha ricalcolato su tale pena un aumento ulteriore per i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre 2016, pari a mesi quattro di reclusione e 100 euro di multa, ha inflitto due volte la pena per i medesimi fatti.
L’impugnato provvedimento deve – limitatamente al trattamento sanzionatorio determinato per il secondo gruppo di reati – essere annullato senza rinvio, potendo questa Corte, ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. rideterminare la pena in anni due, mesi tre di reclusione e calcolata per i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre 2016 e pari a mesi
580 euro di multa, ottenuta sottraendo alla pena erroneamente indicata nell’impugnato provvedimento pari ad anni due e mesi sette di reclusione e 680 euro di multa, la porzione di pena quattro di reclusione e 100 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni due, mesi tre di reclusione ed euo 580 di multa.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME