Dubbio Ragionevole: Quando la Difesa si Limita a Ripetere e il Ricorso Viene Respinto
Il principio del dubbio ragionevole rappresenta una colonna portante del nostro sistema penale: nessuno può essere condannato se la sua colpevolezza non è provata ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’. Ma cosa accade quando la difesa si appella a questo principio senza però sostenerlo con elementi concreti? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, stabilendo che un ricorso basato su una generica incertezza, senza una ricostruzione alternativa plausibile, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Truffa Orchestrata via Telefono
La vicenda giudiziaria ha origine da un acquisto fraudolento. Una persona, utilizzando false generalità, contatta la vittima per mezzo di un’utenza telefonica e conclude un affare pagando con un titolo di credito risultato ricettato. Le indagini successive portano all’identificazione dell’intestatario dell’utenza telefonica, che viene quindi accusato e condannato nei primi due gradi di giudizio.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
L’imputato, non accettando la condanna della Corte d’Appello, decide di presentare ricorso in Cassazione. La sua difesa si concentra su un unico punto: l’illogicità della motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente, il solo fatto di essere l’intestatario del numero di telefono utilizzato per la truffa non sarebbe sufficiente a superare la soglia del dubbio ragionevole. In altre parole, non era stato provato con certezza che fosse stato proprio lui a utilizzare quel telefono per commettere il reato, lasciando aperta la possibilità che fosse stato un altro soggetto.
La Tesi Difensiva e il Principio del Dubbio Ragionevole
La linea difensiva si basava interamente sulla presunta violazione del principio del dubbio ragionevole. L’argomentazione era semplice: l’intestazione di un’utenza non equivale alla certezza del suo utilizzo da parte dell’intestatario. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno di una possibile ricostruzione alternativa dei fatti. Non ha indicato chi altro avrebbe potuto usare il suo telefono, né ha spiegato le circostanze che avrebbero potuto portare a un uso indebito da parte di terzi. Si è limitato a sollevare un dubbio astratto, senza ancorarlo a una realtà fattuale credibile.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della Corte è netta e si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non abbia adempiuto al proprio onere di allegazione. Invocare il dubbio ragionevole non è sufficiente; è necessario prospettare una ‘ricostruzione alternativa ragionevole’ che possa spiegare gli elementi indiziari a carico. Poiché l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione alternativa credibile sull’uso del suo telefono da parte di altri, il suo appello al dubbio è rimasto una mera ipotesi astratta, incapace di scalfire la logicità della motivazione della sentenza di condanna.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: non basta criticare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma è necessario, per chi ricorre in Cassazione, basare le proprie censure su vizi di legittimità concreti. Per quanto riguarda il dubbio ragionevole, la decisione chiarisce che non può essere un appiglio generico. La difesa che intende far valere l’esistenza di un dubbio deve essere in grado di presentare uno scenario alternativo plausibile e coerente. In assenza di ciò, il ricorso si risolve in una contestazione di fatto, non consentita in sede di legittimità, e come tale viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza introdurre nuovi motivi di diritto. La Corte lo ha definito una “pedissequa reiterazione” di argomenti fattuali, non ammessi in sede di legittimità.
È sufficiente invocare il ‘dubbio ragionevole’ per ottenere l’annullamento di una condanna?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. L’imputato non può limitarsi a sollevare un dubbio generico, ma deve fornire una ricostruzione alternativa ragionevole dei fatti che spieghi gli indizi a suo carico, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione posta a base giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte d’appello, evidenziando la rilevanza del dell’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata dal sedicente acquirente (che utilizzò generalità) per contattare la vittima e programmare l’acquisto fraudolento, eseguito con consegna del titolo di credito ricettato; il ricorrente ripropone il tema del mancato superame della soglia del dubbio ragionevole, dubbio che però non viene prospettato né allegato, no avendo fornito una ricostruzione alternativa ragionevole in relazione all’attribuzione dell’ut e al suo uso da parte di altro soggetto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi9I re estensore
Il Presidente