Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43938 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Genova e dagli imputati nel procedimento a carico di
NOME, nato a Kavaje (Albania) l’DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
NOME NOMENOME nato a Oppido Mamertina (RC) il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Cannes (F) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello e RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, per il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME e per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza per COGNOME, limitatamente alla confisca, ed il rigetto del suo ricorso nel resto;
uditi gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per NOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME per NOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla vendita, al trasporto, all’esportazione verso la Francia ed alla successiva reimportazione in Italia di un carico di circa undici chilogrammi di cocaina (capo 21 RAGIONE_SOCIALE‘imputazione).
Ha confermato altresì la condanna di COGNOME per ulteriori transazioni aventi egualmente ad oggetto cocaina e/o marijuana (capi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27), nonché per la vendita di due mitragliette ed una pistola (capi 28 e 29) e per la procurata inosservanza di pena da parte di tale NOME COGNOME, condannato quale appartenente alla “RAGIONE_SOCIALE” (capo 1), riconoscendo in relazione a tal ultimo reato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del Pubblico ministero sul punto, l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolativa di quell’associazione mafiosa.
Impugna tale decisione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la medesima Corte distrettuale, denunciando vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa l’aggravante del metodo mafioso per il delitto di cui al predetto capo 21).
2.1. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il 25 maggio 2019, un gruppo albanese, rappresentato da COGNOME, vendeva la sostanza stupefacente, con la mediazione di COGNOME, a tali NOME e NOME COGNOME, trasportandola nel luogo convenuto per lo scambio; questi ultimi, però, se ne impossessavano, senza pagarne il prezzo, e la trasportavano in Francia. Due giorni dopo, quindi, COGNOME, COGNOME ed NOME COGNOME, esponente RAGIONE_SOCIALE‘omonima famiglia di “RAGIONE_SOCIALE“, si recavano in Francia: quivi prendevano contatti con NOME, il quale incontrava NOME ed NOME, che, a loro volta, il 31 maggio riportavano la droga in Italia, consegnandola presso un garage nella disponibilità di COGNOME.
2.2. Già il primo giudice aveva escluso l’anzidetta aggravante e la Corte d’appello ha respinto il gravame del Pubblico ministero sul punto, rilevando: che la presenza di NOME in Francia non dimostra anche il suo diretto interessamento nella vicenda, non avendo egli avuto alcun contatto con gli acquirenti; che non è neppure dimostrato che a convincere questi ultimi sia stata la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa forza intimidatrice RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“; che non vi sono elementi per collegare a quella vicenda il dialogo successivamente intercettato tra COGNOME e tale COGNOME, in
cui quest’ultimo gli rappresenta che «la famiglia di NOME è una grande famiglia laggiù», altresì riferendogli di timori per la propria compagna; che la condizione di COGNOME quale malavitoso in contatto con organizzazioni criminali era nota a COGNOME e NOME già prima RAGIONE_SOCIALEa sottrazione RAGIONE_SOCIALEa cocaina; che, il 28 maggio, NOME era andato a casa dei genitori di NOME con intenzioni minacciose, tenendo perciò un comportamento incompatibile con una modifica dei loro rapporti per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“. Pertanto – conclude quella Corte – non è provato che alla fornitura di stupefacente in questione, anche solo nella fase del recupero, tale associazione mafiosa abbia preso parte attiva tramite suoi esponenti, potendo semmai ipotizzarsi un suo generico interesse ed un «aiuto secondario» offerto da COGNOME a COGNOME a titolo personale, ed altresì che ad indurre i due acquirenti a restituire la droga trafugata possa essere stata piuttosto la capacità di reazione RAGIONE_SOCIALEa criminalità albanese.
2.3. Ritiene il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente che tale argomentare sia illogico.
Evidenzia, in proposito: che la restituzione RAGIONE_SOCIALEa droga è avvenuta praticamente sùbito dopo il colloquio tra “i francesi” e COGNOME; che quest’ultimo era un mero esecutore di ordini; che COGNOME, prima di tale colloquio, non era affatto intimorito da COGNOME, tanto da non aver esitato a sottrarre lo stupefacente, con l’intenzione di compensare suoi pregressi crediti verso di lui, sempre derivanti da analoghe transazioni precedenti tra loro; che la minaccia trova conferma nella citata conversazione tra COGNOME e COGNOME.
Da tanto, quindi, desume che la restituzione non sia avvenuta né spontaneamente, né per le pressioni di COGNOME o di COGNOME, ma soltanto per il timore di gravi ritorsioni da parte di organizzazioni criminali più efferate, non rilevando ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante – quali esse siano, e dovendo comunque evidenziarsi come COGNOME, fino a poco prima del colloquio, fosse stato insieme a COGNOME, COGNOME e COGNOME ed altresì che l’appartenenza di quest’ultimo alla “RAGIONE_SOCIALE” fosse nota ai francesi.
Rileva, inoltre, in diritto, che l’aggravante in questione non postula l’effettiva esistenza di un’associazione mafiosa, attenendo piuttosto ai metodi operativi tipici di tale forma di criminalità e, perciò, potendo ravvisarsi anche in caso di reati commessi nell’àmbito di un’associazione criminale comune o da soggetti estranei a qualsiasi sodalizio: talché, nel caso specifico, perché essa potesse configurarsi, sarebbe stato sufficiente che il sodalizio di cui era parte COGNOME fosse solito attuare sul territorio nazionale un effettivo e percepibile impiego di tali metodi.
Per l’imputato COGNOME hanno proposto distinti ricorsi entrambi i suoi difensori, avvocati COGNOME e COGNOME.
3.1. Il primo lamenta anzitutto l’assenza di motivazione sul motivo d’appello con il quale era stata contestata l’affermazione di responsabilità in primo grado, rilevando come la Corte d’appello abbia completamente omesso di trattare la questione.
3.2. Comune ai due ricorsi, invece, è la doglianza riguardante i vizi di motivazione in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990).
Trattandosi di motivazione fondata esclusivamente sugli esiti di conversazioni oggetto d’intercettazione, non suffragati da sequestri di sostanze o da riscontri obiettivi sull’effettività dei movimenti di danaro in quelle indicati, non vi sarebbe certezza né RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa sostanza, né RAGIONE_SOCIALEa sua quantità, trattandosi di dialoghi non espliciti. La Corte d’appello – si sostiene – erra quando afferma che il dato non sarebbe stato contestato con il gravame; inoltre, individua un “valoresoglia” diverso da quello comunemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, senza nemmeno considerare, a tal fine, il territorio od il mercato di riferimento; ed utilizza, altresì, un criterio soggettivo (quale quello RAGIONE_SOCIALEa «caratura criminale» dei soggetti coinvolti) per dimostrare l’esistenza di una circostanza invece oggettiva. Più in AVV_NOTAIO, il relativo giudizio si fonda su asserzioni congetturali e probabilistiche, in violazione del criterio di particolare rigore imposto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di c.d. “droga parlata”.
3.3. L’AVV_NOTAIO lamenta vizi di motivazione relativamente al diniego RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di minima importanza (art. 114, cod. pen.)., in quanto fondato dalla Corte distrettuale sull’assunto, tuttavia indimostrato, che dietro al ricorrente operasse un gruppo organizzato, senza tuttavia indicare quale sarebbe stato il contributo da lui offerto nella preparazione od esecuzione del reato.
3.4. I medesimi vizi – secondo l’AVV_NOTAIO – presenterebbe pure la motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, giustificato anch’esso sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato in «realtà criminali di alto livello», tuttavia indinnostrato e, anzi, logicamente contraddetto dall’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del metodo mafioso, confermata anche dalla Corte d’appello.
3.5. Comune, invece, ad entrambi i ricorsi, sebbene sulla base di presupposti differenti, è il motivo riguardante il vizio di motivazione in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena-base.
AVV_NOTAIO evidenzia la disparità di trattamento rispetto all’imputato COGNOME, quantunque ben più gravato, giustificata in sentenza per le ammissioni di responsabilità operate da quest’ultimo, che tuttavia non hanno apportato alcun ausilio alle indagini, risultando perciò assimilabili le due posizioni per questo
aspetto. A tanto si aggiunga che la stessa Corte distrettuale ha qualificato come «non apicale» il ruolo di COGNOME.
AVV_NOTAIO, invece, anche sotto il profilo in esame rileva la mancata dimostrazione degli indici valorizzati in sentenza, ovvero l’elevato quantitativo di sostanza, il coinvolgimento di gruppi organizzati e la movimentazione internazionale RAGIONE_SOCIALEa sostanza, essendosi in realtà trattato di un semplice e temporaneo spostamento.
3.6. Entrambi i ricorsi, infine, denunciano vizi di motivazione nella parte relativa alla confisca di alcuni immobili RAGIONE_SOCIALE‘imputato, rilevando che gli stessi erano stati acquistati anteriormente al reato, con modalità perfettamente regolari e verificabili e con il conferimento di somme, per lo meno in parte, di sicura provenienza lecita, poiché versate da familiari ed altri terzi. La sentenza si fonderebbe, invece, su un asserito legSme occulto, tuttavia puramente congetturale, tra il ricorrente e la società “RAGIONE_SOCIALE“, che risulterebbe aver corrisposto una notevole somma per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘usufrutto di uno di quegli immobili fino al 2028, rinunciandovi però soltanto dopo pochi mesi e senza alcun corrispettivo.
Il ricorso proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME poggia su tre motivi.
4.1. Il primo censura la mancata declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di attività da costui compiuta interamente all’estero.
Egli, infatti, è stato contattato in Francia per sollecitare NOME ed NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente sottratto, e lì è avvenuto l’incontro tra loro, non avendo successivamente egli preso parte alla reimportazione del carico in Italia.
Citando giurisprudenza di questa Corte, sostiene dunque il suo difensore che, in caso di reato concorsuale, la giurisdizione italiana nei confronti del singolo concorrente presuppone che questi abbia tenuto nel territorio nazionale almeno una frazione RAGIONE_SOCIALEa sua condotta e che quest’ultima si presenti significativa e collegabile funzionalmente alla restante porzione commessa all’estero.
4.2. Il secondo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in punto di colpevolezza.
Esclusa l’aggravante del metodo mafioso, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato risulterebbe equivoca, non essendo possibile stabilire se egli abbia offerto uno specifico contributo alla reimportazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente in Italia o, piuttosto, si sia limitato a sollecitarne la restituzione ai venditori: nel qual caso, la sua condotta non avrebbe rilevanza penale, quanto meno sotto il profilo del dolo, ove si consideri che le sue conversazioni con i coimputati non sono state captate e che, quindi, le sue effettive intenzioni sono rimaste ignote.
4.3. Da ultimo, la difesa ricorrente denuncia una violazione di legge, lì dove la Corte d’appello ha respinto la richiesta di riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME nel delitto di favoreggiamento reale (art. 379, cod. pen.).
Considerando che, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale, la pluralità di condotte previste dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, se realizzata in un lasso temporale contenuto, dalle stesse persone e sulla medesima “partita” di sostanza, dà luogo ad un unico reato, integrando le azioni successive un mero post factum non punibile, tale deve considerarsi la reimportazione di cui si discute: di conseguenza, essendo il ricorrente intervenuto soltanto in questa successiva fase RAGIONE_SOCIALEa vicenda, nessun comportamento di rilevo penale egli avrebbe posto in essere.
5. La difesa di COGNOME adduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi.
5.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, accogliendo l’appello del Pubblico ministero sul punto, ha riconosciuto l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore RAGIONE_SOCIALE‘associato alla “RAGIONE_SOCIALE” NOME COGNOME (capo 1 RAGIONE_SOCIALE‘imputazione).
La Corte d’appello sarebbe venuta meno al suo dovere di motivazione rafforzata e, comunque, non sussisterebbero i presupposti di legge per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante.
Replicando alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la difesa sostiene che i giudici d’appello abbiano sottovalutato le pur riconosciute millanterie RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, confondendo la sua presunta volontà di accreditarsi presso il sodalizio mafioso con lo scopo di agevolazione RAGIONE_SOCIALEo stesso. Inoltre, il rapporto di parentela con il COGNOME costituisce idonea ragione alternativa RAGIONE_SOCIALE‘ausilio a lui prestato; ed ancora, non si concilia con la ritenuta finalità agevolativa RAGIONE_SOCIALEa consorteria la contrarietà manifestata dal ricorrente rispetto alla partecipazione del COGNOME alle riunioni con altri esponenti RAGIONE_SOCIALE‘associazione, peraltro mai accertate.
I giudici d’appello, inoltre, non avrebbero risposto ad alcune specifiche obiezioni rassegnate con il relativo gravame: ovvero che non è stato verificato se, nel periodo RAGIONE_SOCIALEa sua latitanza, COGNOME abbia continuato ad operare per l’organizzazione mafiosa, né comunque, in caso affermativo, che COGNOME fosse a conoscenza di ciò e lo abbia direttamente e specificamente agevolato; ed altresì che le plurime millanterie compiute dallo COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE sue conversazioni con il figlio del COGNOME, e specificamente rammentate in ricorso, erano tese ad esaltare l’ausilio da lui prestato al latitante, al solo scopo di aggirare una problematica economica esistente tra lui ed i familiari RAGIONE_SOCIALE‘altro.
5.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Le ragioni sono essenzialmente quelle già esaminate nell’esporre l’analogo motivo rassegnato dalle difese di COGNOME. Nello specifico, poi, la difesa di COGNOME osserva: che la decisione si presenta contraddittoria, perché è giunta a conclusione opposta con riferimento ad altro episodio analogo, contestato al capo 13) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e relativo anch’esso ad un quantitativo di droga desunto da conversazioni intercettate, ma dalla qualità non verificata; che, come dichiarato dal ricorrente, COGNOME si era lamentato RAGIONE_SOCIALEa bassissima qualità RAGIONE_SOCIALEa sostanza vendutagli; che, ragionando come la Corte distrettuale; si finisce irrazionalmente per far scaturire l’aggravante ed il conseguente aumento di pena da una scelta degli investigatori – quella, cioè, di non sequestrare la sostanza, pur potendolo e per ribaltare l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
5.3. L’ultima doglianza riguarda il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, denunciandosi anche in questo caso violazione di legge e vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Si deduce in proposito: che il ricorrente ha ammesso sin dal primo grado di giudizio le proprie responsabilità per gran parte dei fatti addebitatigli e, in apertura del dibattimento d’appello, anche per quelli da cui non era stato già assolto dal primo giudice; che, come riconosciuto da quest’ultimo, egli ha coinvolto sia i suoi coimputati che soggetti neppure indagati, consentendo di chiarire aspetti decisivi; che la sentenza impugnata si rivela contraddittoria, là dove, valorizzando tale contributo dichiarativo, ha ritenuto di ridurre gli aumenti di pena per continuazione; che non è corretto aver posto sullo stesso piano COGNOME e COGNOME, come invece la sentenza ha fatto, non avendo il secondo reso alcuna dichiarazione; che la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa gravità obiettiva del reato, effettuata dai giudici d’appello ai fini del diniego di tali attenuanti, è giuridicamente scorretta, introducendo una sorta di automatica esclusione non prevista dalla legge; che, infine, lo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO distrettuale aveva chiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, ancorché soltanto equivalenti alle aggravanti.
5.4. La difesa di COGNOME ha depositato memoria di replica al ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO distrettuale, richiamando i principali argomenti RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e ribadendone la correttezza; inoltre, con riferimento all’ipotesi alternativa formulata da quel ricorso, ovvero quella di una minaccia proveniente dalla criminalità albanese anziché dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ma pur sempre dai connotati mafiosi, ha osservato che si tratta di ricostruzione di fatto non consentita, perché formulata per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO distrettuale è inammissibile, poiché, dietro la censura d’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in realtà si duole RAGIONE_SOCIALEa valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d’appello, chiedendone al giudice di legittimità una diversa, che però non gli compete.
L’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, censurabile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); non sono censurabili, cioè, nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra risultanze probatorie o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
Nello specifico, il percorso argomentativo seguìto dalla Corte distrettuale non presenta affatto tale vizio, poiché la semplice presenza del COGNOME in Francia insieme a COGNOME e COGNOME, senza tuttavia la dimostrazione di suoi contatti diretti con i soggetti “ricercati” né di altri suoi comportamenti attivi e concludenti, se può essere espressiva di un imprecisato interesse RAGIONE_SOCIALEa cosca mafiosa alla vicenda, come pure di un ausilio personale da lui prestato al proprio conterraneo COGNOME, non può valere a comprovare, se non attraverso un inammissibile salto logico, la perpetrazione di quella forma di coartazione particolarmente incisiva e suggestiva, necessaria per la configurabilità del c.d. “metodo mafioso”. In tal senso, pertinente si rivela il riferimento, compiuto dalla Corte d’appello, al comportamento minaccioso tenuto da COGNOME verso i genitori di COGNOME dopo il colloquio con COGNOME, difficilmente conciliabile, a ragionar per logica, con una minaccia mafiosa da lui, in ipotesi, subita solo poche ore prima.
Del resto, di tanto finisce per mostrarsi consapevole anche il AVV_NOTAIO ricorrente, nel momento in cui prospetta l’ipotesi alternativa di una minaccia pur sempre munita di quei connotati, ma proveniente dal gruppo dei fornitori albanesi anziché dalla “RAGIONE_SOCIALE“: ipotesi, questa, che però – oltre a chiedere al giudice di legittimità un’indagine di fatto, ovviamente preclusagli – si rivela puramente congetturale, poiché non è sorretta nemmeno dalla semplice allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una tale capacità d’intimidazione da parte di un tale ipotetico gruppo criminale, né, men che mai, da specifici elementi probatori eventualmente trascurati o travisati dai giudici d’appello.
Per quel che riguarda l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, risulta fondato il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
2.1. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello – consentita a questa Corte in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura procedurale del vizio dedotto – emerge infatti nitidamente che la difesa aveva con esso devoluto ed argomentato anche la questione RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza o meno RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sulla quale, però, la sentenza d’appello ha completamente omesso di pronunciarsi.
Palese, dunque, è il vizio di motivazione ed inevitabile, di conseguenza, è l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione per tale imputato, con rinvio del processo al giudice · di merito, onde consentirgli di integrare la motivazione per tale capo.
2.2. Tanto determina il superamento e l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione, poiché essi afferiscono tutti al trattamento sanzionatorio (riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis, cod. pen.; eccessiva entità RAGIONE_SOCIALEa pena base; confisca) e, come tali, presuppongono la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato e sulla rilevanza del contributo da lui eventualmente offerto alla condotta collettiva.
2.3. In proposito, tuttavia, oltre a quanto si dirà più avanti in tema di aggravante RAGIONE_SOCIALE‘ingente quantità, trattando RAGIONE_SOCIALE‘analoga doglianza proposta anche dall’imputato COGNOME, può essere utile segnalare sin d’ora, per l’ipotesi che il giudizio di colpevolezza del COGNOME venga confermato, la necessità di una motivazione supplementare sulla confisca.
Deve ribadirsi, a tal fine, che, in tema di confisca a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 240-bis, cod. pen., una volta accertata la sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte) e patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sorge a carico di quest’ultimo una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che spetta a lui superare, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene staggito (e non solamente la non derivazione di esso dai profitti realizzati con il reato addebitatogli), in quanto acquistato con proventi adeguati alla propria capacità reddituale lecita, e quindi attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (così, tra le tante: Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, P., Rv. 274052).
Ma, come da tempo precisato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del requisito RAGIONE_SOCIALEa sproporzione grava sul Pubblico ministero e dev’essere rigoroso, calibrato, cioè, sul medesimo standard RAGIONE_SOCIALEa prova di colpevolezza, ove si consideri la natura di “pena reale” di tale confisca, piuttosto che di misura di sicurezza, dal momento che essa è suscettibile di attingere anche beni in alcun modo ricollegabili al reato oggetto di condanna.
Ne deriva – con riferimento all’ipotesi oggetto di giudizio – che, in presenza RAGIONE_SOCIALEa non discussa allegazione di specifici elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa disponibilità, da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, di redditi leciti e del conferimento degli stessi per l’acquisto del bene oggetto di ablazione, la valutazione operata dalla Corte d’appello non può ritenersi rispettosa di tale regola di giudizio. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a supporre la natura di schermo RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE” in ragione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia gratuita, da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa, al diritto di usufrutto sull’immobile confiscato, tuttavia esprimendosi Itermini di incertezza sui motivi di tale comportamento: ivi si legge, infatti, di «sconosciute dinamiche economiche sottostanti» e di riferibilità di tale società e del relativo patrimonio all’imputat come «unica spiegazione verosimile», con una valutazione perciò calibrata su un parametro di maggiore probabilità anziché di elevato grado di credibilità razionale, come invece dev’essere quella sottesa alla condanna ed alle relative pene.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME è, invece, inammissibile, per la manifesta infondatezza di tutti e tre i motivi.
3.1. Il primo, in tema di difetto di giurisdizione, muove da un’erronea lettura RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686), la quale è in realtà conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all’estero, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione italiana e per la punibilità di tutt concorrenti, è sufficiente che nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato si sia verificata anche solo una frazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, s comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (per tutte: Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, NOME, Rv. 274376).
Nello specifico, dunque, non vi può essere alcun dubbio sulla giurisdizione italiana, considerando lo stretto ed indiscusso nesso logico e cronologico di consequenzialità RAGIONE_SOCIALEa condotta mediatrice del COGNOME rispetto alle altrui condotte in cui si è articolata la complessiva transazione criminale e che sono state realizzate sul territorio italiano (ove la vicenda ha avuto inizio e fine).
3.2. La seconda doglianza, con cui si dubita del giudizio di colpevolezza, è puramente congetturale.
La sequenza degli accadimenti ricostruita in sentenza rende del tutto plausibile, sul piano logico, la valutazione, operata dai giudici d’appello, in termini di decisività RAGIONE_SOCIALEa mediazione del COGNOME nella determinazione dei “francesi” non solo di restituire la droga, ma altresì di farsi carico del trasporto di essa in Italia è a lui, infatti, che si rivolgono COGNOME e COGNOME ed è dopo aver parlato con lui che
NOME ed NOME, con un totale revirement di atteggiamento, restituiscono l’illecito carico precedentemente trafugato e, addirittura, si curano di riportarlo in Italia, accollandosi i relativi rischi, senza dubbio non minimi.
A nulla rileva, poi, ai fini del giudizio di colpevolezza, la motivazione che lo ha indotto ad agire. Quand’anche, cioè, fosse stato mosso semplicemente dall’intento di permettere la restituzione di tale partita di stupefacente ai venditori, egli – per quanto rileva agli effetti penali – ha offerto un contributo morale, quanto meno agevolatore, se non addirittura determinante, alle altrui condotte illecite ·di trasporto dalla Francia, detenzione e cessione (tale ovviamente essendo anche la restituzione) di quella sostanza.
3.3. Priva di qualsiasi fondamento giuridico, infine, è la richiesta di riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa sua condotta come favoreggiamento reale, formulata sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa verificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dopo che il delitto di detenzione di stupefacenti si era già realizzato.
L’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha sicuramente natura giuridica di norma a più fattispecie, con l’effetto che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle ivi descritte, è possibile ravvisare un unico reato. Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che le diverse azioni siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, avendo per oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente e dal medesimo soggetto; quando, invece, le differenti condotte tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati in concorso tra loro (vds., tra altre: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246404; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, COGNOME, Rv. 222013; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215175). A maggior ragione ciò vale quando esse siano riferibili ad individui distinti, poiché, laddove il terzo s’inserisca con la propri condotta nel corso RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione di gestione di un dato carico di droga, non v’è alcuna ragione per derogare alle regole ordinarie e, quindi, per escludere l’ascrivibilità ad esso RAGIONE_SOCIALEa specifica e più circoscritta condotta tipica, che costituisca un segmento di quella tenuta da altro soggetto, già resosi autore, in relazione alla medesima sostanza, anche di altri comportamenti sanzionati dal predetto art. 73.
3.4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Il ricorso avanzato nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME dev’essere respinto.
4.1. Infondato è il primo motivo, in tema di aggravante RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore RAGIONE_SOCIALE‘affiliato alla “RAGIONE_SOCIALE” COGNOME.
Deve anzitutto ritenersi assolto, dal giudice di appello, il dovere di c.d. “motivazione rafforzata”, di apprestare, cioè, in caso di riforma in senso sfavorevole all’imputato RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia ragione RAGIONE_SOCIALE difformi conclusioni raggiunte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229), attraverso la compiuta indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (in questo senso, tra altre: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
Nello specifico, la Corte d’appello di Genova si è fatta carico di misurarsi specificamente con le argomentazioni del primo giudice, evidenziando plurime circostanze ritenute sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolativa RAGIONE_SOCIALE‘intera cosca, e non del solo latitante, e così confutando l’assunto RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, che aveva lamentato un vuoto probatorio sul punto. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno motivatamente dissentito dalla valutazione riservata dal Tribunale all’unico dato da esso specificamente valorizzato quale elemento rivelatore RAGIONE_SOCIALE motivazioni esclusivamente personali RAGIONE_SOCIALEa condotta ausiliatrice di COGNOME a COGNOME, ovvero le sollecitazioni a non partecipare alle riunioni di “RAGIONE_SOCIALE” (vds. pagg. 13 s., sent. G.u.p. Trib., e pagg. 8 s, sent. d’appello).
In particolare, la sentenza impugnata ha posto in risalto: il carattere protratto nel tempo RAGIONE_SOCIALE‘aiuto prestato dal ricorrente, non limitato a singoli episodi e qualificato anche da un significativo contributo economico; la sicura conoscenza, da parte sua, RAGIONE_SOCIALE‘attività associativa del COGNOME, resa manifesta dalla volontà di quest’ultimo di prendere parte alle riunioni di “RAGIONE_SOCIALE“; l’avere lo COGNOME avvertito la necessità di accreditarsi con il figlio di COGNOME; la presenza, nel dialogo con questi, accanto a possibili millanterie, di riferimenti a fatti specifici ed a comuni conoscenti, sì da essere agevolmente suscettibili di smentita i fatti da lui narrati, ove mai non veritieri. Più specificamente, la Corte d’appello ha plausibilmente rilevato come la contrarietà manifestata da COGNOME alla partecipazione di COGNOME alle riunioni tra mafiosi fosse determinata non già dalla sua presa di distanza da tale contesto illegale, bensì soltanto dalla consapevolezza del maggior rischio cui entrambi si esponevano, in ragione RAGIONE_SOCIALEa latitanza in atto; così come
correttamente ha osservato, altresì, che non rileva se a quelle riunioni COGNOME, poi, avesse o meno preso parte, quanto piuttosto che egli avesse titolo a farlo e ciò gli fosse consentito proprio grazie alla latitanza assicuratagli da COGNOME.
La concludenza probatoria di tali elementi, se letti in reciproca interazione tra loro, non è superata dalle obiezioni difensive: quella RAGIONE_SOCIALEa sottovalutazione RAGIONE_SOCIALE millanterie RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, infatti, si scontra non solo con la già rilevata possibilità di agevole smentita del suo narrato, ma anche con il contegno del figlio di COGNOME, che, nel corso del loro dialogo (testualmente riportato nei suoi passaggi significativi alle pagg. da 6 a 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, richiamata da quella d’appello), mostra di essere pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALE‘aiuto da quegli prestato al proprio padre; mentre l’allegazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse di COGNOME ad accreditarsi presso i familiari del COGNOME per sottrarsi alle pretese economiche degli stessi, derivanti sempre da transazioni riguardanti stupefacenti e non andate a buon fine, è espressamente smentita già dalla sentenza di primo grado (pagg. 11 s.), che la sentenza d’appello richiama e con la cui motivazione, decisamente articolata, il ricorso elude qualsiasi confronto critico.
In conclusione, dunque, la motivazione resa dai giudici d’appello non ha trascurato risultanze probatorie di segno contrario e potenzialmente decisive, non si presenta manifestamente illogica nel suo complessivo percorso argomentativo e si rivela munita di una valenza persuasiva superiore a quella del Tribunale, risultando perciò incensurabile in questa sede.
4.2. Anche il secondo motivo, in punto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘ingente quantità RAGIONE_SOCIALEo stupefacente trattato, non ha fondamento.
Vero è che la sostanza non è stata rinvenuta e che, avendo la tipologia e la quantità RAGIONE_SOCIALEa stessa una rilevanza decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa gravità del reato, la prova logica sul punto debba essere stringente, ma il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello – conforme per questa parte a quello del Tribunale, con il recettizio rinvio agli elementi di prova illustrati nella relativa sentenza – soddisfa senza dubbio tale esigenza di rigore argomentativo.
Plurime ed esplicite, infatti, sono le affermazioni rese dagli stessi imputati nel corso dei loro dialoghi intercettati, dalle quali emergono la quantità ed il valore RAGIONE_SOCIALEa sostanza oggetto RAGIONE_SOCIALEa transazione: COGNOME, ad esempio, parla di «undici pezzi» e COGNOME di «undici pani», ma poi quest’ultimo, raccontando l’accaduto ad un’altra persona, riferisce di aver fatto portare nell’occasione «undici chili di bianca»; COGNOME, nelle fasi immediatamente precedenti l’acquisto, parla di «317.000 per pagar tutto… lui porta 300.000, io porto 17.500», e COGNOME, raccomandandogli di non creare problemi, commenta: «penso che la mia vita vale più di 300.000 euro»; ed è sempre COGNOME che, dopo la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa sostanza, replicando alle sollecitazioni rivoltegli da COGNOME per risolvere rapidamente la
situazione, spiega di non disporre di trecentomila euro, ma aggiunge: «se mi date un po’ di tempo io li raccolgo quelli che avanzo.., in tutto il capitale 151.000 euro» (pagg. 66, 70, 78, 82, 83, 90, sent. Trib.). Del resto, coerenti con tali informazioni – peraltro indiscutibilmente genuine, perché derivanti dai diretti interessati – si presentano anche i timori per la propria incolumità, a più riprese manifestati da COGNOME nonché la sua iniziativa di recarsi direttamente e con urgenza in Francia, non spiegabili altrimenti che con la grande rilevanza economica RAGIONE_SOCIALEa transazione.
Risulta perciò del tutto lineare e ragi-onevole la deduzione logica dei giudici di merito, nel senso che si sia trattato di cocaina (la “bianca”) e di un quantitativo, quand’anche destinato al consumo immediato senza ulteriori “tagli” e quindi meno puro, comunque superiore ad 1,5 chilogrammi di principio attivo, ovvero al “valore-soglia” convenzionalmente individuato per la ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253151; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005). Giova ricordare – al di là RAGIONE_SOCIALE’empirico riferimento contenuto in sentenza, tuttavia non contrastato dal ricorrente con dati fondati su indagini scientifiche e/o statistiche – che, secondo l’ultima relazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, pubblicata nel 2022 e relativa all’anno 2020, gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione hanno segnalato circa 64.000 sequestri di cocaina, per un totale di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio oscillante tra il 31% e l’80% (dati simili, peraltro, a quelli ricavabili dalla stessa fonte e riferiti al 2019, ovvero 98.000 sequestri, per un totale sempre di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio tra il 31% ed il 91%).
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul punto, dunque, si sottrae a censura, tanto più se si rileva che le contrarie allegazioni difensive non sono sorrette da alcuno spunto probatorio, e men che mai da specifiche risultanze eventualmente trascurate dai giudici d’appello: tale non può certamente reputarsi, infatti, l’affermazione di COGNOME, secondo cui la droga sarebbe stata di pessima qualità, trattandosi di allegazione tardiva, interessata e comunque generica, nonché logicamente smentita dalle sue parole e dai suoi comportamenti nitidamente emersi dai suoi dialoghi intercettati.
Né, infine, la decisione si presenta contraddittoria rispetto all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa medesima circostanza aggravante in relazione al delitto di cui al capo 13). Si trattava, infatti, nei due casi, non soltanto di stupefacenti di diversa tipologia (hashish e cocaina) nonché di dati ponderali e somme sensibilmente differenti (pagg. 43-46, sent. G.u.p.); ma soprattutto non è possibile denunciare tale vizio – come fa la difesa – tra decisioni diverse, in quanto l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante per il capo 13) è stata disposta in primo grado e la questione non è stata poi devoluta alla Corte d’appello, che dunque sul punto non si è pronunciata.
N
4.3. Il terzo motivo di ricorso, in tema di diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è inammissibile, perché non consentito in questa sede, in cui il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘arbitrarietà per la sua manifesta irragionevolezza.
Questo certamente non è il caso RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che, con motivazione ampiamente plausibile, ha spiegato perché, in ragione del comportamento limitatamente collaborativo RAGIONE_SOCIALE‘imputato, ha ritenuto equo ridurre gli aumenti di pena per i vari reati in continuazione, ma non anche riconoscergli le attenuanti generiche (vds. pagg. 11 s., sent.).
4.4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.