Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4854 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito il difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di entrambi i ricorrenti per distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nell’ordine di vari chilogrammi.
Essi impugnano tale decisione, con separati atti dei rispettivi difensori.
COGNOME lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen..
COGNOME rassegna tre motivi di ricorso.
3.1. Con i primi due, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, lamentando essenzialmente che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso l’alternativa ricostruzione della difesa, secondo cui i messaggi telefonici intercettati tra il ricorrente e tale NOME – sui quali poggia condanna – non riguardassero vendite di stupefacenti, bensì commerci di autovetture.
Rileva il ricorso, in particolare: che la circostanza per cui i due trattassero cocaina è stata desunta esclusivamente dall’arresto di NOME con otto chili di tale sostanza, tuttavia avvenuto due anni dopo; che, inoltre, la cessione intervenuta tra costoro avesse avuto per oggetto cinque chili di tale sostanza è stato dedotto dall’indicazione di “5 k” contenuta in un messaggio telefonico di COGNOME, la quale, tuttavia, non corrisponde all’indicazione convenzionale dei chilogrammi; che il linguaggio da costoro utilizzato non era criptico, bensì soltanto scorretto, non conoscendo entrambi a sufficienza la lingua italiana; che difetta qualsiasi riscontro probatorio su tipo, quantità e qualità di detta sostanza, nonostante gli operatori di polizia abbiano riferito di aver predisposto ed eseguito specifiche attività di pedinamento ed osservazione; che manca, dunque, in conclusione, la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi, come questi, di cd. “droga parlata”.
3.2. Il terzo motivo deduce l’assenza di motivazione sulla riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, ai sensi del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante lo specifico motivo d’appello proposto sul punto.
Si richiama, anche sotto questo aspetto, la giurisprudenza che esige una rigorosa motivazione in assenza di sequestri di sostanze e di accertamenti tecnici sulle stesse, evidenziandosi, altresì, che l’affermazione «se ci sono due tipi è meglio», fatta da NOME in uno dei messaggi con il ricorrente, dovrebbe comunque far evincere che i due stessero trattando, semmai, anche droga c.d. “leggera”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Quello di COGNOME è del tutto generico, risolvendosi nella pura e semplice enunciazione della doglianza, priva del benché minimo confronto critico con le motivazioni della decisione impugnata.
Quello di COGNOME, invece, oltre ad essere manifestamente infondato, è orientato essenzialmente ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, in questa sede non consentita.
3.1. La sentenza impugnata ha preso in considerazione l’ipotesi per cui i dialoghi tra il ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE avessero per oggetto il commercio di automobili e l’ha esclusa in modo indiscutibilmente razionale, evidenziando non solo l’assenza di qualsiasi riferimento generico, in quelle comunicazioni, ad affari di tal specie, ma altresì la inconciliabilità con questi di alcune affermazioni di costoro («due tipi meglio», «quella di ieri», «5k») oltre che delle cautele adottate dagli stessi in occasione dei loro incontri (pagg. 17 s.): e, su questi dati di fatto, il ricorso riman sostanzialmente in silenzio, se non per il riferimento al “5k”, relativamente al quale, tuttavia, neppure accenna ad un significato alternativo compatibile con quell’ipotesi difensiva.
6.2. Inoltre, la motivazione si sottrae a censura anche nella parte relativa alla specie e quantità della sostanza ceduta, avendo plausibilmente dato rilievo alle articolate modalità della cessione, con un precedente incontro per la consegna di un campione di prova e l’adozione di varie cautele (ben descritte nella sentenza di primo grado e richiamate in quella impugnata: pagg. 5-9); all’espresso riferimento a “5k”, non altrimenti spiegato; nonché al successivo arresto di RAGIONE_SOCIALE nel possesso di otto chilogrammi proprio di cocaina.
È appena il caso di rammentare, a tale proposito, che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); con la conseguenza che non è censurabile nel giudizio di legittimità, se non entro tali limiti, la valutazione del giudice di merito ci eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
6.3. Infine, così ricostruita la condotta del ricorrente, deve ritenersi motivata, implicitamente ma inequivocamente, l’esclusione dell’ipotesi lieve, trattandosi di modalità esecutive e di quantitativo – ancorché non precisamente individuato logicamente incompatibili con la minima offensività che qualifica la fattispecie del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.
Sebbene la sentenza non si sia soffermata ex professo sul relativo motivo d’appello, non può allora ravvisarsi alcun vuoto motivazionale decisivo.
7. L’inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di loro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.