Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3924 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3924 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Seminara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del 14 giugno 2021 del Tribunale di Palmi, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di trasporto e detenzione a fini di cessione (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) di circa 5 chilogrammi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, fatti commessi in Seminare, e Milano in epoca anteriore e prossima al maggio 2005. La Corte di appello, applicata la pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, ha denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché ha ritenuto non acquisiti elementi idonei a valutare la personalità dell’imputato evidenziando, viceversa, i gravi precedenti penali a carico del COGNOME e la gravità del fatto tenuto conto della tipologia di stupefacente e della sua quantità.
2.Con i motivi di ricorso il difensore dell’imputato denuncia:
2.1. plurimi vizi di violazione di legge (in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché la Corte di appello ha violato l’obbligo di motivazione rafforzata della sentenza emessa che non si era adeguatamente confrontata con le argomentazioni che erano state poste a fondamento della sentenza di assoluzione.
In particolare, la Corte territoriale non ha adeguatamente confutato la spiegazione alternativa del primo giudice, sulla verosimile millanteria dell’imputato, e non ha spiegato le ragioni idonee a escludere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato, dando conto delle ragioni per cui riteneva sussistenti i requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. dell’unico indizio acquisito
La Corte di appello ha inquadrato la conversazione intercettata quale prova diretta di colpevolezza anziché mero indizio.
La motivazione, inoltre, registra un salto logico nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto accertata la credibilità della confessione del COGNOME richiamando le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME sui controlli ai quali, il giorno precedente, l’auto era stata sottoposta, veridicità acriticamente estesa anche al racconto del COGNOME sul fatto oggetto di giudizio.
2.2. violazione di legge (in relazione all’art. 62-bis cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione perché i Giudici di appello hanno richiamato i precedenti penali gravi e plurimi a carico dell’imputato che, tuttavia, è stato condannato, con sentenza di applicazione pena, per un unico reato in materia di armi, la cui pena è stata espiata attraverso misura alternativa. Tale sentenza, inoltre, è relativa a fatti commessi oltre 10 anni prima di quelli per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
E’ fondato il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini del giudizio di colpevolezza idonei a vincere il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, dubbio, viceversa, valorizzato dalla sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste sulla base della medesima (e unica) fonte di prova a carico del ricorrente.
3.11 risultato di prova a carico del COGNOME discende, infatti, dalla valutazione del contenuto di una conversazione intercettata il giorno 11 maggio 2005 a bordo dell’autovettura di tale COGNOME, conversazione intercorsa tra il ricorrente, il predetto COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
La conversazione si collegava ad altra conversazione, intercettata il giorno precedente, nel corso della quale i conversanti – COGNOME, COGNOME e tale COGNOME avevano discusso della necessità di acquistare munizioni di calibro 9,25, di difficile reperimento, fornitura che proprio il COGNOME aveva sostenuto di potere effettuare presso un suo conoscente, dal quale aveva già acquistato altre munizioni, ed al quale aveva indirizzato gli amici.
Il giorno seguente, nel corso della conversazione posta a base della condanna, il COGNOME, nel giustificarsi per aver raccomandato dei venditori inadempienti, illustrava la propria serietà criminale e quella della persona “raccomandata” come venditore delle munizioni in quanto autori di molti reati in materia di stupefacenti.
Fra questi, riferiva di un episodio che lo aveva protagonista dell’accompagnamento a Milano della persona da lui segnalata agli amici per il trasporto di 5 chilogrammi di cocaina.
La Corte d’appello, di contrario avviso rispetto al Tribunale, che non aveva escluso la possibilità di una millanteria del COGNOME, ha ritenuto che, in una fattispecie riconducibile ad un caso di droga cd. parlata, la dichiarazione autoaccusatoria del COGNOME, per la chiarezza (cristallina) del linguaggio, era sintomatica della veridicità dei fatti riferiti ai suoi interlocutori, tenuto conto che giorno precedente l’auto era stata sottoposta a controllo nel corso del quale era stata accertata l’identità del NOME e degli altri presenti e valorizzando che i colloquianti si sentivano al sicuro all’interno dell’autovettura non temendo intercettazioni.
Secondo la sentenza impugnata sussistevano quindi i requisiti di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per valutare come indizio grave la dichiarazione autoaccusatoria del COGNOME.
2.1.E’ certamente condivisibile l’assunto posto a fondamento della sentenza impugnata, da cui muovono anche le conclusioni del AVV_NOTAIO generale che ha valorizzato la “nitidezza” del contenuto della conversazione intercettata, secondo
cui la confessione stragiudiziale dell’imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l’applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 – 01) e, dunque, nel caso in esame, alla stregua del valore delle conversazioni captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati (Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001, Corso, Rv. 220227 – 01).
Si tratta, tuttavia, di un criterio di interpretazione che necessita di alcune precisazioni tenuto conto che nel caso in esame, in assenza del sequestro o di altri elementi di valutazione utili a corroborare il contenuto accusatorio della conversazione intercettata, si è in presenza di un unico indizio.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01).
La sentenza impugnata ha sottolineato, come si è innanzi precisato, la chiarezza del linguaggio e la circostanza che il ricorrente e i compagni presenti a bordo dell’auto descrivessero il contenuto di un precedente controllo di polizia al quale erano stati sottoposti, sentendosi al sicuro da intercettazioni o indagini di polizia, ma si tratta di aspetti che non valgono, ex se, a deprivare di valore la plausibile interpretazione del Tribunale secondo cui, di fronte alla inadempienza del venditore di munizioni al quale il ricorrente aveva indirizzato gli amici, il COGNOME ne millantasse la capacità criminale recriminando, soprattutto, come egli si fosse speso per tale persona accompagnandola a Milano con un carico di droga da piazzare in quella città.
Non può ritenersi, in presenza di un indizio unico e in un contesto probatorio del tutto privo di riferimenti al traffico di droga e ad attività di trasporto e smerci di stupefacenti – che, in genere, corroborano il giudizio di colpevolezza nelle fattispecie di cd. droga parlata – che il procedimento logico seguito dalla Corte di merito sia caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, essendo stato valorizzato unicamente il “nitido” contenuto della conversazione intercettata, che costituisce il prius logico nella valutazione del dato probatorio, ma che non
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esaurisce l’analisi delta jattispecie concreta ai fini del giudizio di responsabilità e trascurando il dato, viceversa valorizzato dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Palmi, secondo cui il COGNOME avesse millantato la capacità criminale della persona da lui segnalata agli amici per giustificarne l’inadempimento.
Come è noto l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente la possibilità di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», oggi deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 – 01)
Questo grado di credibilità razionale non appare raggiunto nel procedimento in esame, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato, in assenza di elementi idonei a comprovarne l’attendibilità, un unico indizio e ha fatto ricorso a vere e proprie congetture in merito alla serietà del riferimento del COGNOME al trasporto di droga, serietà che, invece, il Tribunale, con argomentazioni del tutto plausibili, aveva smentito valorizzando proprio la circostanza che la persona segnalata dal COGNOME si fosse resa inadempiente e questi tentasse, con gli amici, di ribadirne la serietà, giustificando, attraverso il risalente episodio del trasporto di droga, il suo affidamento nella persona raccomandata.
2.2.Va, infine, rilevato che la Corte di merito neppure ha proceduto alla motivazione rafforzata del giudizio di colpevolezza, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, motivazione che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto processuale e, nel caso in tema
di valutazione della prova indiziaria costituita da un’unica fonte probatoria, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore e la maggior solidità possibile.
La motivazione rafforzata presuppone ed impone, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina degli istituti anche di diritto processuale attraverso un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio e non può risolversi in un mero automatismo valutativo, collegato alla natura della fonte probatoria, secondo il percorso argomentativo viceversa seguito dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
Dal ragionamento svolto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto al COGNOME non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 9 gennaio 2026
La Consigliera relatrice ente