Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6005 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6005 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Platì il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi, udite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO
Giunta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano del 14 marzo 2024 – con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME
erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81 e 110 cod. pen. (capo 1), 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81 e 110 cod. pen. (capo 2), 110, 61, primo comma, n. 2 e 648 cod. pen. (capo 4), 110 e 648-bis cod. pen. (capo 5), 110, 648 cod. pen. (capo 6), 110, 81, 648-bis cod. pen. (capo 7), 110, 61, primo comma, n. 2 e 648 cod. pen. (capo 8), 110, 648-bis (capo 9) e il COGNOME anche per i reati di cui agli artt. 110, 648-ter, comma 1, cod. pen. (così riqualificato, in motivazione, il contestato reato di cui agli artt. 110, 648-ter.1, cod. pen. – capo 10), 110 e 648 cod. pen. (capo 11), 648 cod. pen. (capo 12), 648 cod. pen. (capo 13), tutti unificati dal vincolo della continuazione – assolvendo il solo COGNOME dai reati a lui ascritti ai capi 6), 7) e 8) per non aver commesso il fatto, riducendo la pena inflitta al predetto imputato per i residui reati ad anni cinque, mesi sei d reclusione ed euro 36.300 di multa e riducendo la pena inflitta al COGNOME ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 40.000 di multa, con conferma nel resto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Ricorso per NOME COGNOME.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione, nella parte in cui afferma, nello stesso tempo, da una parte, che il quantitativo della compravendita dello stupefacente sarebbe stato di un chilo e mezzo e, dall’altra, che tale quantitativo non sarebbe oggettivamente determinabile dal momento che saremmo in presenza di “droga parlata”. Deduce, quindi, il ricorrente che se non si è in grado di stabilire i quantitativi riprende vigore l doglianza contenuta nei motivi di appello con riferimento alla qualità della sostanza oggetto della compravendita e che, pertanto, il termine “pernacchio” potrebbe essere stato utilizzato come riferimento a sostanza stupefacente non necessariamente del tipo cocaina.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriore illogicità della motivazione e, in particolare, deduce che la pena base, in accoglimento di specifiche doglianze difensive, è stata rideterminata; che a sostegno di tale operazione si è addotto che si trattasse di “droga parlata” per cui non sarebbero conosciuti gli esatti dati ponderali; che si dice che la sostanza trattata, anche se riguardante un apprezzabile quantitativo, sarebbe risultata di non elevata qualità) che dunque la droga sarebbe tanta ma non di elevata qualità e che non si comprende come sia possibile stabilire il dato ponderale se la sentenza stessa ci dice che ciò non sarebbe possibile.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e deduce che è stata irrogata la pena base di anni otto discostantesi sensibilmente dal minino edittale di anni sei: che tale discostamento avrebbe dovuto implicare un onere motivazionale aggiuntivo e che la sentenza arriva a giustificare il discostannento dai minimi edittali sulla base di affermazioni palesemente illogiche, come si è evidenziato con il secondo motivo.
3.4 Con il quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e deduce che la Corte ha motivato apoditticamente sulla sussistenza della recidiva; che erano stati evidenziati ben precisi dati fattuali dai quali era possibile ricavar come egli si fosse accostato in maniera occasionale agli ambienti all’interno dei quali sono stati commessi i reati; che dalle intercettazioni emerge un suo coinvolgimento dettato da difficoltà nella ricerca di una lecita attività lavorativa da difficoltà economiche ; che era stata evidenziata la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari a motivo del suo mancato coinvolgimento nelle ulteriori condotte illecite, che si erano potute accertare tramite parallel attività di indagine: che si era evidenziato come egli si fosse dedicato successivamente alla commissione dei reati ad attività di volontariato in favore di RAGIONE_SOCIALE e che da tali circostanze fattuali si sarebbero dovuti ricavare gli elementi in base ai quali poter affermare che le ultime condotte illecite poste in essere non rappresentino indice di maggiore pericolosità rispetto alle precedenti annotazioni riportate nel casellario giudiziale.
4. Ricorso per NOME COGNOME
4.1 Con il primo motivo il ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 110, 114 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). Deduce, dopo aver riepilogato l’iter processuale di primo e secondo grado, che la motivazione della Corte territoriale relativa al capo 1) di imputazione non convince in punto di logicità; che la mera condivisione dell’orario dell’appuntamento con l’acquirente dello stupefacente non influisce sulla condotta di cessione in termini agevolatori o rafforzativi e che lo scambio di notizia, in uno alla sua presenza in auto, rappresenta condotta inidonea per essere ritenuta diretta alla verificazione della cessione. Deduce, inoltre, che appare illogico il profilo motivazionale con cui è stata negata la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. poiché lo stesso principio di diritto riportato nella sentenza, espresso da questa Corte, con sentenza n. 26525/2023, vale in senso contrario perché aderente al fatto e in contrasto con la motivazione censurata e che la pregressa presenza in auto e la notizia dell’orario dell’appuntamento costituiscono condotta trascurabile
nell’economia della contestazione in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 187 – 192 cod. proc. pen. Deduce, poi, in merito all’individuazione dello stupefacente che appare congetturale la motivazione della Corte di appello con la quale si è ritenuto che si trattasse di cocaina e non di “droghe leggere” perché si tratta di c.d. “droga parlata”‘ che non si comprende quale sia il discrimine che con l’acetone si pulisse solo la cocaina e non già anche l’hashish piuttosto che altra droga leggera: che il prezzo di euro 4.300 per 150 gr. di cocaina appare notoriamente non di mercato e che anche l’ultimo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, con il quale si afferma che dalle intercettazioni pregresse non si ricavasse la volontà di acquisire droghe leggere bensì pesanti, è deduzione che “non sconfigge la netta esclusione del possesso o della disponibilità in altro tempo di droghe leggere”.
4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 110, 114 cod. proc. pen. e 73, primo comma 1, d.P.R. 309 del 1990 (capo 2). Deduce che la motivazione relativa al capo 2) dell’imputazione non appare frutto di logicità interna ai fini del concorso; che la mera presenza all’atto della consegna di una prima tranche di denaro al fornitore non equivale, secondo logica, alla pregressa detenzione dello stupefacente da parte sua o che della precedente cessione egli ne avesse preso parte o anche che egli avesse avuto la disponibilità del prodotto ceduto in un tempo antecedente; che la circostanza che il COGNOME avesse dettato il testo del messaggio da scrivere al fornitore si poneva come elemento logico di non conoscenza di una sua partecipazione pregressa5 che la sentenza non ha colto nel suo chiaro senso letterario che la condotta successiva alla cessione di consegna di denaro non rileva ai fini della dimostrazione logica di partecipazione al fatto punibile pregresso e che la motivazione di condanna sviluppa una tesi di salto logico ovvero saltando dal fatto noto posteriore al fatto ignoto precedente senza accorgersi della caducazione di una condotta di concorso nell’evento punibile di ricezione. Deduce anche l’erroneità dell’ulteriore passaggio motivazionale con cui si nega la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; che lo stesso principio espresso da questa Corte con sentenza n. 26525/2023 relativo al precedente capo di imputazione vale in senso contrario poiché aderente al fatto e in contrasto con la motivazione censurata e che la condotta di scrittura di un messaggio, sempre successivo al fatto punibile, o la presenza all’atto della consegna del denaro, configurano una condotta causale lieve rispetto all’evento che già si era realizzato né “la mera conoscenza del fornitore (lo avrebbe salutato col nomignolo) equivale a risollevare la condotta da lieve a grave e di pieno concorso punibile in toto”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533, 546, comma 1, n. 1, lett. e), cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 110, 648 e 648-bis cod. pen. (capi 4-59). Deduce con riferimento al reato di cui al capo 4) l’illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma che vi fosse stato un collegamento strutturale fra auto rubate e il traffico di stupefacenti e che, pertanto, quando COGNOME gli avrebbe chiesto di spostare l’auto egli fosse necessariamente consapevole della provenienza furtiva dell’auto, donde dell’aiuto prestato nello spostare l’auto; che 7 tale motivazione è frutto di “congetturalità” atteso che fa discendere la consapevolezza della provenienza furtiva dell’auto dalla valutazione circa la strumentalità in ordine ai traffici di stupefacenti contestati e che si è incorsi una doppia presunzione perché si parte da un dato equivoco per sviluppare una tesi che non poggia su un dato certo ma su un dato di supposizione. Deduce con riferimento al capo 5) che la motivazione appare del tutto illogica allorquando afferma che egli concorre nel delitto di riciclaggio della Volkswagen Polo poiché consapevole della provenienza furtiva “donde aver fatto da staffetta in un’unica occasione per lo spostamento lo incrimina di riciclaggio”; che si contesta il delitto di riciclaggio sulla base della sostituzione della targa’ che dalla sentenza non si evince alcun elemento da cui inferire che egli avesse concorso nella sostituzione della targa né tantomeno che sapesse non tanto e solo che l’auto fosse oggetto di un furto ma che alla stessa fosse stata cambiata la targa) che non si indica alcun progressivo in cui il COGNOME lo informa di aver sostituito la targa o che egli avesse concorso nella sostituzione e che far discendere la conoscenza della sostituzione della targa dalla circostanza che egli in un’occasione avesse concorso nello spostamento è operazione palesemente illogica e censurabile in sede di legittimità. Deduce con riferimento al capo 9) che la motivazione appare del tutto illogica e apparente allorquando afferma che egli concorre nel delitto di riciclaggio della Fiat Panda bianca atteso che avendo coadiuvato nella vendita dell’auto sicuramente era consapevole che la stessa fosse dotata di targhe false; che valgono le critiche già espresse per i capi di imputazione capi 4) e 5); che la Corte territoriale non indica alcun elemento attinente al concorso rispetto al cambio delle targhe e in relazione alla conoscenza che l’autovettura fosse dotata di targhe posticce apparatenenti all’autovettura di NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 4, 99, 133 e 62 -bis cod. pen. Deduce che nonostante la gode abbia rideterminato la pena base del capo 0 1; GLYPH e4 n GLYPH n 01 2) in anni otto e un meseVla sentenza impugnata appare viziata con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato; che la fissazione di tale pena avrebbe imposto un onere di motivazione maggiore di quello assolto in ordine alle ragioni
di tale scelta’ che appare erroneo il riconoscimento della recidiva atteso che si trattava di reati commessi molto tempo addietro e che tale circostanza avrebbe comunque suggerito un onere motivazionale più accentuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso per NOME COGNOME
Il primo e il secondo motivo possono trattarsi congiuntamente riguardando entrambi censure fondate sul dato ponderale delle sostanze stupefacenti. I motivi devono ritenersi manifestamente infondati e finalizzati a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La Corte territoriale, all’esito del dettagliato esame del contenuto delle intercettazioni, ha ritenuto, «ur con i limiti derivanti dal fatto che si verte ipotesi di cd. “droga parlata”» che i quantitativi di sostanza stupefacente fossero quelli contestati, che si trattasse, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di cocaina e non di sostanze stupefacenti “leggere”, che ciò si desumesse dal contenuto delle conversazioni intercettate ove è stato fatto riferimento anche al “lavaggio con l’acetone” (sostanza utilizzata per purificare la cocaina), al tenore delle pregresse trattative mai riguardanti hashish, al prezzo delle sostanze e che, pertanto, fosse infondata anche la dedotta riferibilità del termine “pernacchio” a qualsiasi tipo di stupefacente. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo 1) la Corte ha evidenziato, tra l’altro, come la censura difensiva volta a ricondurre la contestata cessione all’hashish fosse frutto di una parcellizzazione delle risultanze investigative e che dallo stesso colloquio intercettato emergesse che il prezzo della cessione dei 150 grammi di cocaina era giudicato basso dagli stessi imputati poiché il COGNOME puntualizzava che potevano chiedere anche “5, 5 e 5” per 150 grammi, così allineandosi al costo di mercato della cocaina. Quanto alla condotta di cui al capo 2) la Corte territoriale ha osservato come i riferimenti ai quantitativi (“uno e mezzo”) e ai corrispettivi (“31,5-32”) appaiono correttamente riferibili alla trattativa avente a oggetto un chilo e mezzo di cocaina e che il corrispettivo, inferiore alla media del mercato, si spiegasse in relazione al trattamento di favore praticato dal venditore e, probabilmente, per l’aspetto esteriore della sostanza non particolarmente gradevole.
La Corte di appello ha ritenuto di accogliere l’istanza del COGNOME per una più favorevole determinazione della pena «tenuto conto del fatto che, pur
avendo in debita considerazione l’apprezzabile dato ponderale, si tratta pur sempre di droga parlata, per cui non sono conosciuti i quantitativi esatti, e certamente si trattava di sostanza di non elevata qualità, come desumibile dai colloqui intercettati e riportati nella relativa trattazione».
Da quanto esposto emerge che la Corte territoriale, ricollegandosi a quanto premesso rispetto alla ricostruzione dei fatti e non smentendo quest’ultima, ha considerato la circostanza che trattandosi di “droga parlata” non fosse possibile, non accertare quale fosse di massima il dato ponderale delle sostanze stupefacenti, da ritenersi rilevante per la determinazione della pena, ma solo che non si potesse stabilire, con certezza, il dato quantitativo e che ciò, unitamente alla non elevata qualità delle sostanze, potesse essere considerato per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio. Pertanto, la denunciata incongruenza è insussistente e non si profila alcuna delle illogicità prospettate.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta insufficiente motivazione con riferimento al discostamento della pena base dal minimo edittale e che tale discostamento sarebbe stato giustificato “sulla base di affermazioni palesemente illogiche”, come già evidenziato nel secondo motivo di appello.
Il Giudice dell’udienza preliminare nel determinare la pena da infliggere agli imputati nel valutare tutti gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., ha considerato capacità strutturata, organizzata e consolidata degli imputati di diffondere lo stupefacente anche in mercati e con acquirenti esorbitanti la propria provincia di residenza con modalità organizzative, di strumenti e mezzi, non certamente primitivi/. e sulla base di un coefficiente doloso particolarmente chiaro e intenso e, in particolare, per il COGNOME, a sostegno del discostamento del minimo edittale, ha ritenuto che costui avesse dimostrato maggiore coinvolgimento nei fatti.
La Corte di appello, nel rideterminare la pena, non ha escluso tali modalità delle condotte ascritte al COGNOME ma, ferme le considerazioni già espresse del primo giudice, ha inteso solamente attenuare il trattamento sanzionatorio avendo riguardo, come rilevato nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, in modo ragionevole e sufficientemente motivato, dunque non sindacabile in sede di legittimità, al dato quantitativo non esattamente determinabile e al dato qualitativo dello stupefacente.
Pertanto, il dedotto vizio di mancanza di motivazione del discostannento dal minimo edittale è manifestamente infondato, senza contare che trattandosi di pena assai inferiore alla media edittale non era neppure richiesto particolare
onere motivazionale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 01, avente a oggetto anche le modalità di calcolo della media edittale).
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha riportato nel motivo di ricorso solo parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale è stata respinta la richiesta di esclusione della recidiva. Invero, la Corte territoriale, richiamando espressamente le rappresentate precarie condizioni economiche del ricorrente e l’avvio da parte dello stesso di attività di volontariato, ha ritenuto che tali circostanze rappresentate dalla difesa, non fossero rilevanti in ragione dei gravi precedenti del COGNOME per ricettazione, rapina, detenzione illegale di armi, associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, del livello di omogeneità tra le condotte, del fatto che i nuovi reati fossero stati realizzati nonostante lunghe espiazioni di pena e la concessione di benefici, del difetto di elementi tali da far ritenere che la ricaduta nel medesimo tipo di reati fosse frutto di occasionalità e che dette circostanze evidenziassero mancanza di efficacia deterrente delle precedenti condanne, continuità dell’attività illecita e intensità del dolo giustificanti rispos punitiva più severa. Pertanto, il dedotto vizio di insufficiente motivazione è insussistente e non rileva che non siano stati considerati ulteriori elementi addotti dalla difesa avendo il giudice di appello correttamente considerato quelli da ritenersi più significativi per la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva.
6. Ricorso per NOME COGNOME.
7. Il primo motivo è generico.
Occorre premettere come sia pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01).
La Corte territoriale, con riferimento alla vendita di stupefacente di cui al capo 1) dell’imputazione, ha evidenziato come i rapporti con il cliente fossero tenuti materialmente dal COGNOME con, però, la preventiva consultazione con il COGNOME sull’orario dell’appuntamento per fissare la consegna dello stupefacente, che tale circostanza evidenziasse come fossero entrambi
ugualmente coinvolti nella cessione, che entrambi si trovassero a bordo dell’autovettura in cui veniva trasportato lo stupefacente e che il solo fatto che all’appuntamento con l’acquirente si fosse recato il solo COGNOME, più giovane e operativo dei due agenti, non comportasse un ruolo di minima importanza del COGNOME posto che il COGNOME “ha pur sempre agito in piena sinergia con il sodale COGNOME, il quale anzi è stato colui che ha detto la parola definitiva sull’orario dell’appuntamento”. Per l’ulteriore doglianza relativa alla natura della sostanza stupefacente si richiama quanto osservato nell’esame del primo e secondo motivo di ricorso del COGNOME quanto all’articolata motivazione della Corte territoriale con la quale si è ritenuto che oggetto delle condotte contestate a entrambi i ricorrenti fosse stupefacente del tipo cocaina.
Pertanto, le doglianze del ricorrente devono ritenersi meramente reiterative di quelle disattese, con motivazione esente da illogicità, dalla Corte di appello con riferimento alla sussistenza del concorso, al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e alla natura dello stupefacente.
8. Il secondo motivo è generico.
La Corte di appello, con riferimento al reato di cui al capo 2), ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza evidenziando che «COGNOME risulta collaborare con COGNOME su un piano di sostanziale parità: egli certamente lascia che sia il coimputato più giovane a guidare l’autovettura ed a corrispondere il denaro al fornitore, ma lo accompagna in auto e partecipa all’incontro finalizzato al pagamento dello stupefacente, mostrando peraltro di ben conoscere il COGNOME che appella amichevolmente “NOME“; sulla via del rientro COGNOME parla con COGNOME dell’opportunità di chiedere al COGNOME un ribasso del corrispettivo, senza mostrare alcun reale segno di subordinazione verso il compagno di viaggio: COGNOME gli suggerisce come scrivere il messaggio per avere “mezzo punticino di sconto” ma emerge dal medesimo scambio di battute che il prezzo, con relativo sconto, è stato concordato proprio tra il FORNITORE e COGNOME in assenza del COGNOME), ciò che porta ad escludere che NOME abbia avuto un ruolo minoritario». Richiamato il principio di diritto indicato nell’esame del primo motivo, deve ritenersi che anche in questo caso le doglianze della difesa siano meramente reiterative di quelle disattese, con motivazione immune da censure, dalla Corte di appello.
9. Il terzo motivo è generico.
La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha considerato solo la strumentalità dell’autovettura di cui al capo 4) in ordine ai
traffici di stupefacenti ma, a sostegno del concorso del COGNOME nella ricettazione del veicolo, ha considerato la certa consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza del mezzo desumibile dalla necessita di continui spostamenti per non destare sospetti, la condivisione con il COGNOME della decisione di spostare l’autovettura senza bisogno di alcuna spiegazione, la movimentazione in prima persona dell’autovettura, la circostanza che l’autovettura era nella disponibilità degli imputati da tempo e che le autovetture rubate, come emerge dai dialoghi intercettati il 9 giugno 2021, fossero strumentali rispetto al traffico di stupefacenti svolto congiuntamente dagli imputati.
Quanto al capo 5) la Corte ha ritenuto che le censure proposte con l’appello non fossero convincenti essendo frutto di una artificiosa frammentazione del materiale probatorio. Ha evidenziato al riguardo la Corte come dat colloquio intercettato il 14 giugno 2021 emergesse la consapevolezza del COGNOME in ordine alla provenienza furtiva delle auto e la sua partecipazione all’illecito traffico mediante anche la programmazione di nuovi furti, che l’unica movimentazione dell’auto non smentisse la sua compartecipazione alla detenzione del bene delle cui vicende era costantemente informato e che tale flusso informativo non trovasse altra ragione se non in un possesso del bene condiviso. Inoltre, la Corte ha rilevato che il fatto della prevalent movimentazione del veicolo da parte del COGNOME si spiegasse «nella differente età dei due che spingeva COGNOME ad invitare in diverse occasioni COGNOME a “riposarsi” perché ai dettagli operativi avrebbe provveduto lui».
Con riferimento al capo 9) la Corte ha ritenuto infondate le doglianze espresse nell’atto di appello in merito all’estraneità del COGNOME evidenziando che pur essendo stata effettuata la sostituzione materiale delle targhe proprie della Fiat Panda con quelle relative a veicolo di proprietà di tale NOME COGNOME da parte di COGNOME e COGNOME, la compartecipazione del COGNOME al delitto di riciclaggio emergesse, oltre che dai contatti tra COGNOME e COGNOME e tra COGNOME e COGNOME, dalla circostanza che NOME avesse anticipato il compenso della compravendita, così facendosi garante della vendita. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che «non può dubitarsi che COGNOME fosse perfettamente consapevole anche del fatto che l’autovettura da inviare in Calabria era dotata di targhe false, appartenenti, peraltro, all’auto del suo parente, in quanto tale operazione era necessaria ai fini della rivendita di un mezzo apparentemente pulito», che l’aver cooperato nella vendita di tale mezzo, sul quale erano state eseguite operazioni idonee ad impedirne il rintraccio, costituisce una condotta di concorso nel delitto di riciclaggio e che la sola
intermediazione nella vendita del veicolo rubato in Lombardia all’acquirente residente in Calabria configurasse il delitto contestato.
In ragione di quanto esposto le censure del ricorrente in merito ai delitti relativi alle autovetture devono ritenersi meramente reiterative di quelle disattese, con motivazione esente da illogicità, dalla Corte di appello.
10. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Quanto al profilo relativo al trattamento sanzionatorio devono richiamarsi le considerazioni già espresse per l’analogo motivo di ricorso proposto per il COGNOME circa l’integrazione della motivazione della sentenza impugnata, anche con richiami ai temi della recidiva e al bilanciamento delle circostanze, con quella di primo grado che aveva chiaramente esplicitato i parametri valutativi dell’art. 133 cod. pen., la ragionevole e motivata attenuazione del trattamento sanzionatorio e la circostanza che è stata inflitta pena inferiore alla media edittale, come tale non richiedente particolare onere motivazionale. In merito alla recidiva, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha espressamente considerato il dato temporale dei precedenti del COGNOME per favoreggiamento personale, rapina e per più reati in materia di stupefacenti ritenendo però che l’applicazione della circostanza aggravante fosse giustificata, come per il COGNOME, dal livello di omogeneità tra le condotte, dal fatto che i nuovi reati fossero stati realizzati nonostante lunghe espiazioni di pena e la concessione di benefici, dal difetto di elementi tali da far ritenere che la ricaduta nel medesimo tipo di reati fosse frutto di occasionalità e dal fatto che dette circostanze evidenziassero mancanza di efficacia deterrente delle precedenti condanne, continuità dell’attività illecita e intensità del dolo giustificanti risposta punitiva più severa. Pertanto, le doglianze difensive sono manifestamente infondate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
11. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’08/01/2026.