Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24615 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a LIMA( PERU’) il 27/09/1980
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in esito a giudizio abbreviato, il 21 febbrai 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, ha ridotto la pena inflitta ad NOME NOME, previo assorbimento nel capo C) dei due residui fatti di cui al capo E), precisando che tali fatti sono stati commessi tr 14 e il 15 maggio 2010. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo B), relativo alla partecipazio dell’imputato all’importazione di un quantitativo imprecisato di cocaina, importata dall’Argentina a mezzo del corriere Maxi COGNOME. La difesa fa presente che, in relazione a tale episodio, non vi è stato alcun sequestro di droga, basandosi l contestazione unicamente sul contenuto delle intercettazioni da cui emergerebbe che il COGNOME era giunto in Italia con droga dall’Argentina, su indicazione di ta NOMECOGNOME cedendo lo stupefacente all’odierno ricorrente. La sentenza di secondo grado avrebbe confermato il giudizio di responsabilità con una valutazione aprioristica senza tener conto del fatto che non vi è mai, nelle intercettazioni, al passaggio in cui i diversi interlocutori parlino in maniera indiretta o criptica di dr o di una qualche quantità di essa, tant’è che l’imputazione ha ad oggetto un “quantitativo imprecisato.., probabilmente allo stato liquido”. Né si dà atto di riferimenti a consegne o dazioni da parte di NOME COGNOME ad Acuna Toledo. A fronte delle doglianze espresse in tal senso nei motivi di appello, la sentenza di second grado avrebbe dovuto indicare da che cosa abbia tratto il convincimento che NOME COGNOME abbia consegnato la droga all’imputato. Sulla base del convincimento aprioristico in merito alla consegna della droga, la Corte di appello ha po interpretato, in modo altrettanto aprioristico ed incoerente, altre circostanze qual in particolare, la consegna di 5.000 euro da parte dell’imputato all’altro soggetto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo B) ai sensi d comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. Poiché è impossibile che i menzionati 5.000 euro costituiscano il prezzo di importazione della cocaina, sarebbe del tutto logico e coerente ritenere che essi siano il corrispettivo di un’importazione di hashish o ma rijua na ;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della mancata prevalenza delle attenuanti generiche. La valutazione della Corte di
appello, che valorizza la sussistenza di precedenti penali, non è coerente, in quant se è vero che sussistono dei precedenti è altrettanto vero che non vi sono ulterior condotte specifiche. I fatti, inoltre, sono racchiusi nell’arco di appena un mes lontano di quindici anni.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, evocando in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa co indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non consentita in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il primo motivo, infatti, l’imputato oppone al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattual trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. I tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se qu ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito
una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta all deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nell sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Giova peraltro ricordare il principio per cui, in materia di intercettazion telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza de giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dell conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di meri la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sott al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Nel caso di specie, con riguardo al capo B), la Corte territoriale ha fatt corretta applicazione del precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta “droga parlata” (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, COGNOME, Rv. 263356), dando conto di un’attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, il pieno ed attivo coinvolgimento dell’imputato nella presa in consegna della droga importata dall’Argentina a mezzo del corriere Montes. Ha sul punto ricordato come il corriere Montes (che di lì a poco sarebbe stato arrestato in Francia nella flagrante detenzione di 1,541 kg. di cocaina liquida una volta giunto in Italia, abbia contattato l’imputato sull’utenza allo stesso in u prendendo direttamente accordi per la presa in consegna dello stupefacente che i’Acuna delegava ad altri due soggetti, mentre egli si occupava sia del versamento a Montes della complessiva somma di 5.000 euro, sia dell’accompagnamento di costui all’aeroporto in occasione del suo viaggio di rientro in Argentina. Si legge infine, nella sentenza impugnata che l’assenza di qualsiasi sequestro e la mancanza di servizi di ocp non incidono sulla «chiara e straordinaria efficacia dimostrativa dell intercettazioni telefoniche», tenuto altresì conto che i sequestri compiuti occasione dell’arresto dei tre corrieri eliminano ogni, eventuale, residuo dubbio sul fatto che le conversazioni e comunicazioni telefoniche intercettate riguardassero effettivamente l’importazione di sostanza stupefacente, meglio descritta nel capo B). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla doglianza reiterata con il secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fornito risposta congrua e non manifestamente illogica laddove ha osservato che la
citata somma di 5.000 euro, consegnata al corriere Montes dall’imputato, lungi dall’essere il complessivo prezzo dello stupefacente importato, costituiva tutto
parte del compenso spettante allo stesso COGNOME; oppure, più verosimilmente, solo una parte del prezzo totale della cocaina da costui trasportata iltArgentina in Ital
Nessun dubbio esprime la Corte territoriale sul fatto che si trattasse di cocain attesa la natura della sostanza successivamente sequestrata in altra occasione allo
stesso Montes, al pari di quella precedentemente e successivamente sequestrata ai corrieri Forga Cortes e Choque. Il fatto è stato, pertanto, correttamente configurat
ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Privo di pregio è anche il terzo motivo di ricorso. Giova ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla
discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora sia sorret da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, a fini dell’esclusione dell’invocata prevalenza, i numerosi precedenti penali, risultan dal certificato del casellario giudiziale estratto il 4 novembre 2024.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 marzo 2025