Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 592 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, in data 13 dicembre 2021, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale ambrosiano nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato p. e p. dagli articoli 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309 del 1990, contestato come commesso in Italia e in Perù in epoca antecedente e prossima al 4 settembre 2007 (acquisto di kg. 8,748 di cocaina).
Avverso la prefata sentenza ricorre l’COGNOME, con atto articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, anche processuale, in relazione al tardivo deposito della lista testi, in apertura del giudizi di primo grado, da parte della Procura della Repubblica, a fronte del quale il Tribunale di Milano aveva tuttavia ritenuto che il deposito fosse tempestivo, provvedendo perciò all’assunzione delle prove ivi indicate. La Corte di merito, nel replicare all’eccezione difensiva, ha ritenuto che comunque le decisioni adottate in primo grado fossero legittimate dai poteri istruttori di cui all’art. 507 cod. pro pen.: ciò che il ricorrente contesta, non trattandosi di potere sostitutivo di quello assegnato alle parti, né potendosi parlare di integrazione di una lista testimoniale inammissibile e, comunque, neppure di esercizio di un potere che presuppone l’esaurimento dell’istruzione dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nuovamente violazione di legge, anche processuale, in relazione all’assunzione del teste COGNOME, di cui la Procura aveva omesso la citazione: circostanza eccepita dalla difesa ma che non é stata accolta, sempre sul rilievo che il Tribunale avrebbe esercitato i poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., sulla cui inapplicabilità al caso di specie il ricorre fa rinvio a quanto dedotto nel primo motivo di doglianza.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento al fatto che la sostanza sequestrata al coimputato Frigieri non era stata mai analizzata e, dunque, non ne é comprovata la natura stupefacente. A sanare il vuoto probatorio non bastano le note del Ministero dell’Interno cui fa riferimento la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di doglianza risultano manifestamente infondati.
Deve invero chiarirsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non é causa di nullità
della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d’ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d’ufficio (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Cascio, Rv. 246873); ciò in quanto l’art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, dep. 2014, Tardiota, Rv. 259049). Si afferma inoltre pacificamente, in senso del tutto analogo, che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273643). All’evidenza, dunque, le decisioni del Tribunale ambrosiano risultano pienamente in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, che é stato altresì correttamente applicato dalla Corte di merito in replica alle eccezioni difensive.
2. E’ del pari manifestamente infondato il terzo motivo di doglianza. Il fatto che non sia stata sottoposta ad esame la sostanza sequestrata in Perù (qualificata peraltro come cocaina dalle note del Ministero dell’Interno cui fa riferimento la sentenza impugnata) non intacca il quadro probatorio, basato su una molteplicità di acquisizioni (dalle OCP alle intercettazioni ambientali e telefoniche) cui fa chiaro riferimento la Corte distrettuale nella sua complessiva disamina, ed alle quali si salda – sul piano della convergenza probatoria – il sequestro della sostanza. Si rammenta, del resto, che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l’effettiva natura di una sostanza non é necessaria l’effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indiz gravi, specifici e concordanti (ex multis vds. Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704); e del resto é noto che all’accertamento della natura stupefacente della sostanza trattata può pervenirsi anche nei casi in cui non venga neppure operato il sequestro della sostanza stupefacente (c.d. droga parlata), ferma restando la necessità di esaminare il compendio probatorio in modo da pervenire, ove del caso, all’affermazione di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ove essa sia caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022.