Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BAGNARA CALABRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME il quale espone le proprie ragioni e chiede l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calab parziale riforma della pronuncia emessa il 5 ottobre 2018 dal locale Tribunale per riconosciuto le circostanze attenuanti generiche all’imputato NOME COGNOME‘ conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata, ha confermato nel l’impugnata sentenza e condannato l’imputato NOME COGNOME al pagamento dell ulteriori spese processuali del grado.
1.1. Il COGNOME e il COGNOME sono stati ritenuti responsabili di due violazioni degli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
‘ GLYPH GLYPH l GLYPH i GLYPH /íit ‘ , GLYPH c;GLYPH il1.2. Il Giudice di primo grado ha valbrizzato te nurnerose conversazioni che, seppur , non seguite da alcun sequestro o alcun riscontro, hanno consentito di affermare COGNOME COGNOME all’acquisto di sostanza stupefacente in quantità incompat con un uso strettamente personale. In particolare, nella conversazione del 15 ge 2005, l’imputato discuteva con il COGNOME e con altro soggetto terzo di una par droga appena acquistata, chiaramente riferibile dai termini utilizzati a sostanza cocaina, e della necessità di pesarla. A tale conversazione ne seguivano altre richiamate dal primo Giudice, nelle quali i giudici di merito hanno ritenuto coht sussistere i chiari riferimenti alla sostanza stupefacente e alla disponibi stessa da parte degli imputati. Il Tribunale affermava la responsabilità di costo scorta degli esiti delle attività intercettativa e di quanto riferito dai te giudiziaria, escussi in dibattimento, da cui è stato possibile ricavare che la oggetto delle conversazioni era di tipo cocaina e che si discorreva di partite da elevato (tra i 5.000 e i 15.000 euro), tale da escludere la ricorrenza de attenuata di cui al comma 5 della norma incriminatrice. La circostanza c intercettazioni fossero state realizzate a bordo dell’automobile del Cannbarer questi fosse il principale protagonista dei dialoghi è stata posta fond dell’affermazione della sua responsabilità; quanto al COGNOME, oltre ad esser anch’egli oggetto di captazione in alcune conversazioni, è risultato avere una a frequentazione con il primo, con il quale è stato fermato plurime volte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 1 4
Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati con distinti a articolano il medesimo unico motivo, qui enunciato nei limiti strettamente nece per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con cui si deducono vi di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. 309/90. Con rig COGNOME, si sostiene che la sua figura sia stata totalmente appiattita su q coimputato cosicché, nonostante il fatto che egli sia un semplice interlocut COGNOME, è stato considerato una sorta di socio di fatto di quest’ultimo. NOME lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto provata, dal contenut
conversazioni intercettate tra il 15 gennaio e il 7 luglio 2005, la detenzione spaccio e non invece un’ipotesi di tentativo di acquisto di sostanza non precisa individuata nella qualità e quantità, stante comunque la mancanza di un sequestro potesse comprovare l’esistenza del traffico ipotizzato. La Corte territoriale sarebbe affatto preoccupata di indicare quali sarebbero gli elementi sulla base de possa affermarsi che siano stati provati l’epoca in cui si sarebbe concluso l’ traslativo, i termini della trattativa, il buon esito della stessa, i soggetti sentenza impugnata non sarebbe riuscita a fornire congrue argomentazioni p dimostrare con certezza che l’acquisto di droga fosse già avvenuto e che questa nella disponibilità degli imputati. Essa non avrebbe fornito neppure alcun element ordine ad un’ipotesi di tentativo. La Corte territoriale non chiarirebbe in c l’indizio tratto dalle conversazioni intercettate sia da solo sufficiente per addi una condanna, in assenza di qualsivoglia riscontro esterno, in aperta violazion principi sanciti dall’art. 192 cod. proc. pen.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, versati in f nonché generici.
Le doglianze con cui i ricorrenti contestano, peraltro genericamen l’interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate sono minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di m -élYaSe -GLYPH questé. Risulta pertanto evidente che si tratta d doglianze che introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio legittimità. È, del resto, noto il principio per cui, in matería di inter telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono rec (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337). In tema di intercettazio conversazioni o comunicazioni, invero, l’interpretazione del linguaggio adoperato soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di leg (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Anche in relazione al precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giud nel caso di cosiddetta “droga parlata”, la sentenza impugnata si appalesa immune d sollevate censure. Questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupef
qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni capt corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della s stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.19 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che con condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “a là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità raz con esclusione soltanto delle eventualità più remote(Sez. 4, n. 20129 del 25/06/ De COGNOME NOME, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, COGNOME, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, COGNOME, Rv. 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l’esistenza del può essere desuntrA anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qua il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, n cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di m fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di r motivazione. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione conto di un’attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dall ha reputato emergere, in termini di certezza, l’integrazione dei reati ascritti. D osservato che, nel caso in esame, non risulta possibile la ricostruzione dei termini alternativi a quelli ritenuti dai Giudici di merito, considerato il tenore i dei dialoghi interpretati, la Corte territoriale ha osservato che l’unica tesi avanzata dalla difesa, in via del tutto ipotetica, e cioè quella di un utilizzo dell per uso personale e collettivo, non appare sostenibile alla luce del tenore dei nei quali si discorre di qualità dello stupefacente e del prezzo di cessione. H congruamente osservato che il riferimento all’aspetto della sostanza e alle modal assunzione, elementi emersi dalle captazioni, non lasciano alcun dubbio sul fatto si tratti di cocaina, della quale il COGNOME mostra di avere ampia disponibilit il richiamo alle somme che l’imputato richiede per la cessione, sovente nell’ordi 5.000/10.000 euro, dimostra che le partite avevano ad oggetto quantit stupefacente non esigue. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fav della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente