Droga Parlata: La Cassazione Conferma la Condanna Anche Senza Sequestro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di reati di droga: la cosiddetta droga parlata, desunta dalle intercettazioni, può essere sufficiente per una condanna per spaccio, anche quando la sostanza non viene mai sequestrata. Questa decisione sottolinea l’importanza di una motivazione rigorosa da parte dei giudici e della specificità dei motivi di ricorso. Approfondiamo i dettagli del caso e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Condanna Basata su Intercettazioni
Un individuo veniva condannato in appello per illecita cessione di stupefacenti. La sua difesa presentava ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva che mancasse la prova della capacità drogante della sostanza ceduta, un elemento considerato essenziale per la configurabilità del reato. La condanna si fondava, infatti, principalmente sul contenuto di conversazioni telefoniche intercettate e su servizi di osservazione, senza che vi fosse stato un sequestro di droga a seguito dei dialoghi captati.
Il Principio della “Droga Parlata” e l’Onere della Prova
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla droga parlata. Secondo tale principio, la sussistenza del reato di spaccio può essere provata anche solo dal contenuto delle conversazioni, qualora queste rivelino in modo sintomatico l’esistenza di un’attività illecita organizzata.
Tuttavia, in assenza di un sequestro, sul giudice di merito grava un “onere di motivazione rafforzata”. Ciò significa che la sentenza deve spiegare in modo particolarmente rigoroso, completo e logico come si è giunti alla conclusione della colpevolezza, analizzando il significato delle conversazioni e collegandole ad altri elementi probatori, come i servizi di osservazione.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Cassazione ha stabilito che il ricorso presentato era generico e aspecifico. L’imputato, infatti, si era limitato a contestare l’assenza della prova sulla capacità drogante, senza però confrontarsi con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo esaustivo che le cessioni contestate facevano parte di un flusso di droga proveniente da un fornitore identificato, come emerso chiaramente dal compendio probatorio.
La Corte ha quindi ribadito un principio fondamentale del processo: un’impugnazione è inammissibile se non indica una chiara correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso. Non è sufficiente sollevare una critica generica; è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la corte d’appello aveva adempiuto al suo onere di motivazione rafforzata, basando la condanna su un’analisi logica e congrua delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, che dimostravano l’inserimento dell’imputato in una rete di spaccio. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua aspecificità. La difesa non ha contestato nel merito il ragionamento della sentenza impugnata, ignorando le affermazioni del provvedimento e cadendo così in un vizio procedurale che ne ha impedito l’esame nel merito. L’inammissibilità, essendo riconducibile a colpa del ricorrente, ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’importanza delle prove logiche e delle intercettazioni nel contrasto al traffico di stupefacenti, anche in assenza di prove materiali come il sequestro della droga. Per gli operatori del diritto, emerge una chiara lezione sull’importanza di redigere ricorsi specifici e puntuali, che affrontino direttamente e criticamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Una difesa generica, come dimostra questo caso, è destinata all’inammissibilità, con conseguente conferma della condanna e aggravio di spese per l’imputato.
È possibile essere condannati per spaccio di droga solo sulla base di intercettazioni telefoniche, senza che la sostanza sia mai stata sequestrata?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che, nel caso della cosiddetta “droga parlata”, la prova del reato può essere desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, a condizione che il giudice fornisca una motivazione particolarmente rigorosa e dettagliata.
Quali requisiti deve avere un ricorso in Cassazione per non essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando. Non può limitarsi a sollevare critiche generiche, ma deve indicare una correlazione precisa tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 24/08/1983
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di illecita cessione di stupefacenti.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di prova circa capacità drogante del quantitativo ceduto.
Il ricorso è inammissibile.
E’ acquisito che in caso di cd ” droga parlata” la sussistenza del reato di cessione sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel cas ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di af la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex mult Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 – 01). Nel caso di specie, l’accertamento della penale responsabilità è argomentato esaustivamente in base alle risultanze dei servizi d osservazione e al significato delle conversazioni telefoniche lette in modo congruo e logico pertanto, sottratte al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389) e soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l’onere di motivazione rafforzata. I giudici di mer particolare, hanno rilevato che i quantitativi di droga ceduti dal ricorrente facevano parte quantitativo a sua volta cedutogli dal suo fornitore COGNOME, come era ampiamente emerso dal compendio probatorio sopra evidenziato. Ciò premesso, la censura proposta, relativa alla capacità drogante dello stupefacente ceduto, risulta generica e aspecifica, poiché non confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione dell correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (C Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
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