Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48743 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48743 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sessa Aurunca il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Formia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2021 dal Giudice per le indagini prelmínari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della decision escluso l’aumento operato a titolo di continuazione in relazione al reato di capo 13, ha rideterminato la pena inflitta al COGNOMECOGNOME ha quindi conferma responsabilità degli imputati – e per il COGNOME anche la pena inflitt relazione ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cuu ai capi 1, 2, 3, 5 – per questo capo limitatamente agli episodi del 24.7.2019, 12.8.201 13.8.2019, 17.8.2019, 19.8.2019, 20.8.2019 nei confonti del COGNOME e, per COGNOME, in relazione ai capi 6, 8, 12 – riqualificata la condotta ai sensi del cod. pen. – 13, 14 – limitatamente all’episodio del 6.12.2019 -, 15, 16, 17, 19.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti dello stesso difensore.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce:
3.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.
Quanto al reato di cui al capo 1 la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiara dell’acquirente in assenza di riscontri sul verificarsi dell’incontro con l’imput dato ponderale e sulla tipologia di stupefacente.
Quanto al reato di cui al capo 2 parimenti è stato ritenuto attendibi presunto acquirente in assenza di riscontri sulla verificazione dell’incontro, de ponderale e della qualità della sostanza cedutagli.
Analogamente avviene per i reati di cui ai capi 3 e 4, così venendosi men all’orientamento in tema di “droga parlata” secondo il quale è necessaria la pr dell’incontro tra venditore e consumatore.
Quanto al reato di cui al capo 5, non si comprende l’attribuzione della nat criptica all’appuntamento tra l’imputato e il COGNOME né comunque risulta verific l’effettivo incontro.
3.2. Con il secondo motivo inosservanza dell’art. 599-bis cod. proc. pen. vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto del concordato sulla pe
ritenuta dalla Corte non congrua, tenuto conto che quella inflitta con la sent si è limitata a rideterminarla con una minima riduzione della pena base.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce:
4.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.
Quanto al reato di cui al capo 6 è stata ritenuta sufficiente la confession Belato senza alcun riscontro di essa.
Quanto al reato di cui al capo 8 nessun riscontro risulta rispetto alla capta considerata in ordine al possesso dello stupefacente da parte dell’imputa senza tener conto della assoluzione per il capo 9 in ragione della presumib codetenzione con il Bencivenga per uso comune.
Quanto al reato di cui al capo 12 – come riqualificato – la Corte si limi affermare il contenuto minatorio della conversazione captata senza contrastare deduzioni difensive al riguardo.
Quanto al reato di cui al capo 14 la responsabilità è affermata senza che risultata l’effettiva custodia dello stupefacente nel rudere dove l’imputato fu accedere o che il preteso acquirente COGNOME fosse in possesso del stupefacente.
Quanto al reato di cui al capo 15 nessun riscontro risulta alle dichiarazioni presunto acquirente COGNOME, tenuto anche conto della versione alternativa forni dalla difesa al lecito motivo dell’incontro di questi con l’imputato.
Quanto al reato di cui al capo 16 la responsabilità è fondata sulle dichiaraz del presunto acquirente senza alcun riscontro.
Quanto al reato di cui al capo 17 nessuna prova vi è della destinazione a spaccio della mariuhana rinvenuta nella roulotte né che sia stato il Sell custodirla in quel luogo accessibile a tutti.
Quanto al reato di cui al capo 19 risulta insufficiente – rispetto al rich orientamento di legittimità – il raggiungimento dell’accordo dell’imputato co soggetto non meglio identificato.
5.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, co 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. m il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indica
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi il principio ‘secondo il qual inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat
dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 d 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710).
Inoltre, costituisce pacifico orientamento quello secondo il quale, in tem giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettur elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fa indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migli capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(S Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Rileva il Collegio che le censure mosse in relazione a ciascuna delle vicen criminose ascritte al ricorrente costituiscono mera – e anche generi reiterazione di quelle in fatto proposte in appello, alle quali la Corte di me dato puntuale risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermand volta in volta, l’attribuzione della responsabilità in base al converg concludente compendio costituito dalle dichiarazioni dell’acquirente abituale, de captazioni che vedono questi interloquire con l’imputato per fissare appuntamen volti alle cessioni di stupefacente, alle ammissioni dello stesso imputato in se interrogatorio di garanzia e alle stesse captazioni nelle quali il COGNOME qualifica quale “reggente” della piazza di spaccio (vicende e valutazioni in relaz alle quali si può senz’altro rinviare a pg. 7 e SS. della sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che al giudizio di incongruità della pena concordata fa da riscontro la giustif condivisione del più grave trattamento sanzionatorio disposto in primo grado.
3. Il ricorso di NOME COGNOME.
Ribaditi i principi di diritto sopra richiamati, anche il ricorso del S costituisce mera – e anche generica – reiterazione dei motivi in fatto di appel punto di valutazione probatoria a fondamento della affermazione di responsabilit in ordine ai vari episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, anche in questo caso ineccepibilmente giustificata in base al convergente dato captativo, ammissioni dell’imputato in sede di interrogatorio, alle fotografie e riprese ( in questo caso può senz’altro rinviarsi a pg. 11 e ss., ibidem). Quanto poi alla dedotta mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 12, com riqualificato ai sensi dell’art. 610 cod. pen., manifestamente infondata è la ce avendo la sentenza dato puntuale risposta alle deduzioni difensive sia in relaz alla pretesa rilevanza della assoluzione in ordine ai reato di cui al capo 11 relazione al tenore minaccioso delle parole rivolte dal ricorrente al Quintil
giustificate da un pregresso debito di quest’ultimo nei confronti del primo, seco una incensurabile interpretazione del dato captativo considerato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023.