Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11620 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GROTTAGLIE il 09/11/1973
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale si è riportata alla memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME del foro di Brindisi per NOME COGNOME il quale si è riportat ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale d Arezzo, con la quale NOME era stato condannato per concorso continuato nel delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990, avente a ogge detenzione a fini di spaccio di più quantitativi di marijuana (almeno K. 300 nel me aprile 2018), con la recidiva reiterata (in provincia di Brindisi fino all’aprile 2018).
La Corte territoriale, ripercorsi gli elementi probatori acquisiti, ha pre che all’identificazione del COGNOME si era giunti partendo dal controllo del traf telefonico tra più utenze, tutte intestate a soggetti africani e risultate in a cittadini albanesi, tra i quali l’interlocutore del COGNOME in relazione alle co contestate, cioè tale COGNOME. In particolare, dalle prove acquis analiticamente riportate nelle due sentenze di merito, erano emers collegamento certo tra le utenze n. 977 (in uso al COGNOME) e n. 307 (in us COGNOME), anche in ragione della comune identità dell’intestatario fittizio, non dei riscontri ricavati dagli esiti dei servizi di OCP approntati, dell’es tabulati e dell’aggancio delle celle, incrociato con il tracciamento veicolare, al GPS installato. Quanto all’altra coppia di utenze in collegamento tra riconducibili sempre al medesimo intestatario fittizio, cioè la n. 123, ricond COGNOME e la n. 642, attribuita al COGNOME, anch’esse considerate di interes investigativo, l’utilizzazione della seconda da parte del COGNOME è stata rite sulla scorta di diversi elementi, tra cui la circostanza del riferimento al c indicato come “biondo”, presente sia negli scambi di sms tra la coppia di ut 977-307, che in quelli ricollegabili alla coppia di utenze 642-123, da cui era ricavato un argomento di ordine logico, nonché dal tenore analogo dei messagg scambiati. Nella sentenza appellata si rinviene, inoltre, la ricostruzione a di tali messaggi, riferiti ora agli scambi delle prime due utenze, ora a quel seconde, essendosi evidenziato come, rispetto ai primi, fosse stato poss ricostruire le condotte culminate nella ritenuta consegna di due caric stupefacente delle ore 18:00 del giorno 08 aprile 2018 (rispettivamente per 100 e Kg. 60) e parimenti accertare il collegamento tra l’utenza n. 307, rit in uso al COGNOME, e altra utenza attribuita allo stesso COGNOME (come verificato sede peritale, vedi nota 1 di pag. 9 della sentenza appellata). Grazie al ten messaggi, dunque, si era risaliti alla prova dell’esistenza di un vero e deposito della droga, in capo all’imputato in concorso con il citato COGNOME, pr il quale al12 aprile 2018 era stoccata la merce degli “ultimi tre viaggi”, per un totale di circa Kg. 300. La ricerca del deposito, che gli investigatori a ipotizzato trovarsi presso l’abitazione del PALMA, aveva avuto però esito negati in sede di perquisizione effettuata il 18 aprile 2018, laddove, invece, il succ Corte di Cassazione – copia non ufficiale
31 maggio 2019, ad esito di un’altra attività investigativa, era Stata sequ la somma di euro 3.550,00, suddivisa in banconote di diverso taglio.
In definitiva, il Tribunale aveva ritenuto certa l’identificazione del PAL quanto alle utenze 307 e 417, siccome riscontrate dai servizi di ?PC del 17 a 2018, utilizzate dopo la fissazione dell’appuntamento, una per l’incontr pomeriggio, l’altra per quello serale; ma anche quanto alla citata utenza n rilevando come l’attribuzione delle utenze fittiziamente intestate facesse pa un preciso modus operandi, con il quale era coerente anche l’utenza 642, tenuto conto della identità del tenore dei messaggi, oltre che del riferimento f “biondo” di cui si è detto, nonché al dato della ripartizione dei compiti, emer che era il COGNOME a dare ordini al COGNOME sul cosa fare, a chi consegnare e dove andare. Si è poi ritenuta dimostrata, anche in difetto di sequéstro, la quantità della sostanza trattata, sul punto essendo stata valorizzata la ch dei riferimenti ai quantitativi di stupefacente, per un totale di circa Kg. gran lunga superiore ai limiti necessari per la sua configurabilità.
3. A fronte delle doglianze veicolate con il gravame, la Corte d’appello confermato il giudizio del Tribunale, ritenendo intanto infondata l’eccezio nullità della vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, dopo la trasmissione degli atti da parte di quello dichiaratosi territoria incompetente (cioè il Tribunale di Firenze), così come quella inerente alla ded competenza territoriale del Tribunale di Brindisi.
Quanto alla prima, quel giudice ha ritenuto che il Tribunale di Arezzo aves considerato quella davanti a sé mera prosecuzione del giudizio instaurat davanti al Tribunale di Firenze, stante la natura processuale della sen dichiarativa della incompetenza. L’atto di trasmissione, pertanto, non a chiuso una fase processuale, né determinato una regressione dei procediment con conseguente regolarità dell’avviso dell’udienza in luogo della citazi giudizio. Ha, poi, ritenuto parimenti infondata l’eccezione di incompetenza, stregua del disposto di cui all’art. 51, comma 3-bis, codice di rito, in base al quale deve derogarsi dagli ordinari criteri quando si proceda per uno dei reati di c lista (tra cui l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 a carico del concorrente COGNOME). caso, infatti, tale reato opera una vis attractiva rispetto agli altri, gli ordinari criteri tornando ad operare nella fase dibattimentale, a nulla rileva separazione dei processi quanto alla competenza di che trattasi. La competen del Tribunale di Arezzo, peraltro, è stata correttamente indíviduaa, second Corte territoriale, proprio in virtù ditale vis attractiva, tenuto conto dei luogo di consumazione del reato associativo attraente (avendo il sodalizi 9 in questione operato in Albania e tra le province di Arezzo e Brindisi).
Nel merito, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze veicola il gravame introducessero mere valutazioni alternative, a tratt generi
inidonee a incrinare il nucleo essenziale delta ricostruzione probatoria, quant deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME ritenendo irrilevante che il primo avesse dovuto consultare la documentazione, poiché ciò non ne inficiava l’attendibil In definitiva, quel giudice, rilevato che nella specie si era trattato di c. parlata”, ha ritenuto irrilevante la mancanza di un sequestro, alla luce del dei messaggi captati, anche per quanto inerisce alla sussistenza della conte aggravante della ingente quantità, confermata dalla captazione dei fluss comunicazione, nei quali si era fatto espresso rinvio a più di trecento chilog di “fumo”. Nessun elemento, poi, è stato ravvisato da quel giudice pe riconoscimento delle generiche, sussistendo di contro elementi negativi, tra curriculum vitae del COGNOME, gravato da più precedenti penali.
4. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso, formulando sette motivi
Con il primo e il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legg processuale con riferimento ai due profili oggetto delle eccezioni preliminari inerenti vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, a seguito della declaratoria d incompetenza di quello di Firenze e della asserita competenza del Tribunale di Brindisi.
Quanto al primo punto, la difesa ha censurato la scelta del Tribunale di Arezzo operare la citazione attraverso un semplice biglietto di cancelleria del 20/11/ comunicato al difensore il successivo 26/11 per l’udienza fissata il 3/12, senza possi per la difesa di presentare neppure una lista testi. Ha contestato l’interpretazione dal giudice del gravame, secondo la quale la trasmissione degli atti a seguito declaratoria d’incompetenza costituirebbe niente di più che una prosecuzione del medesimo processo davanti al giudice indicato come competente, prospettando una difforme lettur dei richiami giurisprudenziali operati dalla Corte territoriale.
Quanto, invece, al secondo punto, la difesa ha rilevato che la Corte del gravame no avrebbe risposto alla censura formulata con l’appello: in quella sede, era stata prosp la competenza del Tribunale aretino solo in via subordinata, con la questione princip essendosi invece rilevata la competenza del Tribunale di Brindisi. Nel caso all’esa secondo il deducente, sarebbe emerso dalla stessa imputazione che il COGNOME, unico imputato, risponde di un’unica accusa da solo e non quale concorrente in uno dei reat cui alla lista dell’art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo stata disposta la separazione dei procedimenti, senza che si fosse acquisita notizia circa l’esito del procedimento a del SEJANI. Sotto altro profilo, poi, il deducente, per quanto sembra trarsi argomentazioni esposte a pag. 11 del ricorso, ha rilevato che il reato si sarebbe svilu a partire dal gennaio 2018 e, ancor prima, dal dicembre del 2017, allorquando quel associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, esercitante la c.d. vis attractiva, si era già perfezionato. Il COGNOME, inoltre, non sarebbe mai andato, né mai sarebbe stato controlla ad Arezzo.
Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quan alla prova dei fatti di cui all’imputazione: la sentenza impugnata sarebbe incorsa
doppio vizio, per non avere i giudici del gravame, da un lato, operato un confronto l’argomentazione difensiva secondo cui, in presenza di una contestazione c.d. chiusa (“f all’aprile 2018”, da intendersi come il 1° aprile), non avrebbero potut essere pr considerazione condotte attribuite al PALMA dopo quella data. Oltretutto, riprendendo tema della competenza per territorio, la difesa ha osservato che, trattandosi di permanente, l’autorità giudiziaria competente sarebbe stata quella del uogo in cui aveva avuto inizio. Dall’altro, ha osservato che delle ulteriori condotte Si sarebbe tener conto solo ove esse avessero formato oggetto di contestazione suppletiva da pa del pubblico ministero, a differenza dei casi di contestazione c.d. “aperta”, nei q giudice può valutare anche condotte realizzate fino alla data della sentenza di primo gr Di qui la conseguenza, prospettata a difesa, della impossibilità di valorizzare at investigative compiute dal 7/4 al 18/4/2018, ma anche l’esito del sequestro del denaro maggio dell’anno successivo.
Con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla prova della identificazi del COGNOME, rilevando una contraddizione tra le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, con riferimento alla genericità delle liste dei passeggeri e alla distanza tra le COGNOME e COGNOME, contestando anche il giudizio della Corte in ordine al contenu “valutativo” delle doglianze, cui i giudici d’appello avrebbero fatto ricorso per so all’obbligo motivazionale.
Con il quinto motivo, ha dedotto gli stessi vizi, questa volta con riferimento alla pr condotte di reato: il mancato accertamento della disponibilità della merce a monte, da del PALMA, impedirebbe di ritenerne provata la responsabilità, rilevandosi una lac investigativa e istruttoria sul punto che í giudici territoriali avrebbero ritenuto semplicemente dando “per scontato” che l’imputato potesse fornire lo stupefacente. S altro profilo, sarebbe difettato, secondo la difesa, quel maggior rigore valutativo impos circostanza che, nella specie, non era stato operato alcun sequestro di droga (versan ipotesi di c.d. “droga parlata”). Il medesimo rilievo è stato Obroposto anche con rifer ad altri passaggi della decisione, sia quanto alla prova, che si assume mancante conclusione del trasporto della droga; che avuto riguardo alla qualificazione giuridica d che si assume esser rimasto, al più, allo stadio del mero tentativo, a tal fine valo non solo il mancato reperimento di stupefacente, ma anche il mancato fermo del PALMA che era stato lasciato andare.
Con il sesto motivo, ha dedotto violazione di legge ed errata applicazione della penale in relazione alla ritenuta aggravante della ingente quantità. Ancora una volta, l ha stigmatizzato il mancato sequestro di stupefacente, per affermare l’issenza di motivazionale circa la sussistenza di tale elemento circostanziale, rispetto al quale del doppio grado si sarebbero limitati a sommare i numeri comparsi nelle captazi rilevando, quanto al sequestro del denaro, che esso era intervenuto oltre un anno dopo per cui si procede.
Infine, con il settimo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al tratta sanzionatorio: in particolare, si è contestato il dìniego delle generiche, fond
circostanza che il COGNOME non aveva ammesso gli addebiti, senza alcuna considerazione de suo comportamento positivo e dell’assenza di precedenti specifici, quelli risalenti; e si è pure contestata la pena base, ritenuta molto alta (anni tr essendo neppure chiaro, secondo il deducente, se la recidiva sia stata esc per l’operatività del meccanismo di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. annoverati essendo di reclusione), non usa esclusivamente
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato. 2. La decisione dei primi due motivi impone una premessa. Com’è noto, a seguito di due sentenze del giudice delle leggi (le n. 76/1993 70/1996, rispettivamente inerenti alla pronuncia di incompetenza per materia e territorio), la regola prevista dall’art. 23, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce c dibattimento di primo grado il giudice ritenga che il processo appartiene alla compete altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e or trasmissione degli atti al pubblico ministero (la norma prevedendo originariamen trasmissione direttamente al giudice competente, punto sul quale è intervenuta la costituzionale con le citate pronunce). Tuttavia, la stessa Corte costituzional nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, com 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 70 de impongono – anche nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod pen. – al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompeten territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incomp territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competent direttamente a quest’ultimo e la questione è stata ritenuta non fondata Con la sent 104 del 2001 del giudice delle leggi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In quella sede, si è precisato che l’esigenza di salvaguardare le facoltà conn diritto di difesa dell’imputato (come l’accesso al rito abbreviato) non ricorre nei c quello all’esame, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto l’individuazione sia dell’ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia d dell’udienza preliminare competente ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei quali pertanto la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo olo nell dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare l’uffici dell’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice territ competente a celebrare l’udienza preliminare. Infatti, la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 cit. può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis pen. (e qui il tema si intreccia con quello oggetto del secondo motivo di r corso), « sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell’ipo esi in c
ritenuto competente un giudice dell’udienza preliminare di altro distretto> di tale decisione trova un limite nei casi in cui l’imputato non è stato giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un preliminare ritualmente investito della competenza. Pertanto, la declarat , cosicché la portata sottratto al proprio giudice dell’udienza ria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al pu ministero, ma direttamente al giudice competente per il giudizio.
Il tema è stato ripreso anche dal massimo organo della nomofilachia che, rinviando, l’appunto, ai dicta del giudice delle leggi, ha ricordato che quest’ultimo aveva delimit l’ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, definito nello stesso dispositivo, ov dichiarata l’illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono “la tras degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare d da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienz in motivazione, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 – 01, con riferimento declaratoria di incompetenza per materia; Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro motivazione, in cui, facendosi puntuale applicazione del diritto vivente, testé richiama precisato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto libera esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi naturale, palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contr con il principio della ragionevole durata del processo).
Da quanto precede, possiamo dunque affermare che, in tali procedimenti, la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, me fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, l’ufficio titolare dell’azione penale l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire “orizzontale”, può esser in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale.
Ciò impone la declaratoria dì infondatezza dei motivi (primo e secondo), con i q sono state riproposte le questioni inerenti alla regolarità della vocatío in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo e alla individuazione della competenza territoriale di tale ufficio.
La risposta dei giudici del merito è, infatti, perfettamente coerente con i p ermeneutici sopra richiamati e del tutto corretta è stata la semplice trasmissione deg Tribunale di Arezzo da parte di quello di Firenze, davanti al quale era stato disposto i a giudizio dal GUP distrettuale, in relazione ai reati per i quali si procedeva (tra gli altri, anche il delitto di associazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rientrante ne nover per i quali, secondo l’art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., procede il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, sebbene a carico di altro soggetto e ne della stessa indagine). Quanto all’avviso dell’udienza fissata davanti al giudice indica competente, poi, dalla sentenza appellata emerge che a quella del 03/12/2019 si era atto della circostanza che il COGNOME era ristretto agli arresti domiciliari, dispcnendosi
all’udienza del 17 dicembre successivo, proprio al fine di non pregiudicar i diritti del e la decisione sulle eccezioni preliminari era stata assunta all’udienza di invio.
Peraltro, giovi osservare che, a verbale dell’udienza del 08/11/2b19, il Tribun Firenze aveva dato atto della richiesta della difesa di dichiarare la incompetenza del Tr di Firenze in favore di quello di Arezzo e quel giudice aveva deciso in confOrmità con sent con la quale dichiarava, per l’appunto, la propria incompetenza territoriale, per competente, per la fase dibattimentale, il Tribunale di Arezzo. Inoltre, nella memoria i firma dell’avv. COGNOME si fa riferimento alla insussistenza di ragioni per le qu spostarsi la competenza dal Tribunale di Brindisi a quello di Lecce, in apparente cont dunque, con le conclusioni rassegnate a verbale, ove la competenza dei Tribunali pugliesi era stata prospettata da alcuno, quello di Lecce non essendo stato evocato neppure in ri Né, sul punto, pare convincente la spiegazione proposta da parte ricorrente, in forz quale detta competenza sarebbe stata implicitamente sostenuta con l’eccezione princip laddove, solo in via subordinata, invece, si sarebbe chiesta la declaratoria di incomp territoriale in favore del Tribunale di Arezzo. Pertanto, del tutto opportunamente, all’ del 17/12/2019, il Tribunale di Arezzo, decidendo sulla riproposta eccezione di nullit vocatio in iudicium e di incompetenza territoriale, rilevava, quanto a quest’ultima, la singolarità dell’eccezione, a fronte di una richiesta difensiva che, davanti al Tri Firenze, era stata formulata proprio per spostare la competenza presso il Tribunale ar rinviando quanto al radicamento della competenza territoriale, all’ordinanza resa dal Tri distrettuale.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della regola proce delineata nel richiamato art. 51 comma3-bis, cit., essendosi proceduto anche per un rientrante nella lista ivi contemplata che, in virtù del principio della simultaneità, h forza attrattiva anche quanto al reato contestato al PALMA. In relazione a tale se questione, peraltro, si è già più volte chiarito che, in tema di competenza per t determinata da connessione, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli Ordinari cr determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391 – 01). Il pr peraltro, è stato anche di recente ripreso proprio con riferimento al caso di proced avente a oggetto un’associazione finalizzata al narcotraffico, promossa e finanzia eseguire una specifica operazione di importazione di cocaina e per tale ultimo reato, po essere dagli associati in concorso con il ricorrente estraneo al sodalizio {Se. 6, n. 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286964 – 01, in cui si è, per l’appunto, affermato che, in tal competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il reato associativo esercita vis attractiva sull’altro reato qualora sia ravvisabile tra essi connessione teleolo ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quest’ultima non rich edendo tra gli autori]. Nella specie, il COGNOME, concorrente nel medesimo reato contestato al COGNOME era a capo dell’associazione finalizzata a realizzare operazioni di introduzioie nello
sostanze stupefacenti, il che è sufficiente a configurare la connessione qualificata affinché operi la richiamata vis attractiva, così scongiurato il pericolo che la connessione meramente soggettiva determini una violazione del principio del giudice iaturale (Sez. 22053 del 18/04/2023, COGNOME, Rv. 284679 – 01).
Inoltre, rilevato che il reato è stato contestato al COGNOME in concorso con il SEJA altri soggetti non individuati operanti in Albania, va pure considerato, secondo quanto e nella sentenza appellata, che la difesa aveva contestato che l’azione si fosse svolta i sull’assunto che, trattandosi di un reato permanente, avrebbe dovuto, operare la dell’inizio della consumazione, di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., omettendo, di considerare quanto sopra già precisato a proposito della vis attractiva esercitata nella specie dal reato associativo contestato al concorrente COGNOME Rispetto a tale reato, infatti stato prospettato alcun elemento indicativo della competenza territoriale in un luogo d la difesa essendosi limitata ad affermare, in evidente contrasto con lo stess accusatorio, che il reato era stato contestato al solo COGNOME laddove, al contrario, inseriva nel contesto associativo facente capo al correo COGNOME ed era stato posto in in concorso con costui e uno o più soggetti operanti in Albania.
In via risolutiva, peraltro, la difesa non ha allegato di aver formulato l’e d’incompetenza territoriale davanti al GUP distrettuale, né che detta autorità l rigettata, facoltizzando così la parte a riproporla entro il termine di cui all’art. 49 cod. proc. pen., come previsto dall’art. 21, comma 2, stesso codice. Cosicché, sot specifico profilo, l’eccezione deve considerarsi anche tardivamente formulata, non es stato neppure allegato che l’incompetenza si fosse manifestata solo all’udienza preli (Sez. 1, n. 34425 del 06/06/2024, Calamo, Rv. 286983 – 01). Infatti, la disciplina di artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. integra un’ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia, sicché l’eccezione relativa violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo cos dall’espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D 275561 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione di inco formulata per la prima volta con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la prospettazione difensiva, la contestazione del reato sarebbe chiusa, sic circoscritta al mese di aprile 2018, cosicché le condotte valutabili sarebbero solo quel in essere sino al primo giorno di quel mese, con conseguente irrileyanza di t accertamenti operati in epoca successiva.
Le deduzioni difensive muovono da un evidente errore, alimentato dall’incomple lettura del capo d’imputazione, specie nella sua parte descrittiva. Nella specie, infat versa in ambito di contestazione c.d. chiusa al primo aprile 2018, poiché, dalla let capo d’imputazione, emerge, al contrario, che al COGNOME si è contestato di avere, in conc con il COGNOME e uno o più soggetti rimasti ignoti, dimoranti in Albania, introdotto mari
per almeno Kg. 300 nell’aprile 2018. Ciò esclude che il monitoraggio dell mese di aprile inerisca a fatti diversi rispetto a quelli per i quali si proc riferiti a condotte accertate attraverso la captazione della messaggistica imputato durante il de, specificamente cambiata dai correi con le utenze delle quali sono risultati usuari e che hanno fondato la ritenu dell’avvenuta consegna della droga in data 08 aprile 2018 e, successivanhente, anche q del 18 dello stesso mese.
5. I motivi quarto e quinto sono manifestamente infondati e, rispetto ad e necessaria una premessa generale sui principi formulati a proposito dei vizi motivazi deducibili, in un caso, come quello all’esame, di sentenze conformi.
Orbene, la difesa ha sostanzialmente censurato la valutazione del compend probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offren una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragion esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all’art. 606, l proc. pen. Peraltro, nonostante le prospettate violazione di legge e inosservanza di processuali, le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento proba operato dalla Corte d’appello, tema che introduce anche quello della natura del controll motivazione devoluto a questa Corte di legittimità, atteso che la struttura giustificat sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico comples corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame concordato nell’analisi e nella valuta degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, esaminando le censure prop dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando freq riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/0 Argentieri, Rv., 257595 – 01; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01;). maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma sìano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella dec impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, poi, l’esame degli aspetti del giudizio che sì sostanzi valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene intera al merito e può essere valutato dalla Corte di cassazione solo nei limiti in cui risulti percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibi censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del ri probatorio da parte del giudice di legittimità al quale, tuttavia, sono precluse la ril elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozion nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorr maggiormente plausibili o dotati dí una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482- 01; n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), non poten egli sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01)
cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare I compatibil motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento p ausibile, ma n stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei f condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto Rv. 285504 –
Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un “silenzio” motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisa – in sede di legittimità – non è censurabile una sentenza per il silenzio su una deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 0 Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
Infine, poiché gran parte delle doglianze difensive ineriscono alla lettura compendio probatorio prevalentemente rappresentato da intercettazioni, non è ultro ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettat quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza Utilizzate, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Pertanto, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dell’attività di captazione sono appannaggio esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindac in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, 268389 – 01).
6. Alla stregua di tali coordinate in diritto, questa Corte ritiene che il ragi probatorio dei giudici del merito sia immune dai vizi dedotti. L’identificazione del PAL avvenuta sulla scorta dell’attribuzione delle utenze in collegamento con il SERJANI, ott anche grazie alla rilevazione di un modus procedendi collaudato, approntato in occasione delle singole importazioni. Inoltre, la lettura della messaggistica non ha disvelato alcuna a tratti evidenziando anzi una chiarezza non suscettibile di letture alternative. In altri giudici, nel ricostruire i vari contatti, riscontrati dai servizi di OPC, hanno:i dato elementi ricavati da una piattaforma probatoria, attraverso la quale le singole azioni de sono state per così dire “fotografate” in tempo reale e, rispetto a tale incedere argome la difesa non ha messo in evidenza vizi del ragionamento probatorio condotto dai giu territoriali, perseverando nella propria lettura difforme di quegli stessi elementi, prop come più persuasiva, ciò che è interdetto, per l’appunto, in sede di legittimità.
Ora, è certamente vero che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consista mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia ope sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro vaNtazione, dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive de scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogn caso su un probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di cre
razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Se. 6, n. 27 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01, in fattispecie relativa ad annullamento di conda per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una convers zione intercett l’imputato accusava il suo interlocutore di averlo “truffato”, circostanza khe consent difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante; Se 20129 del 25/0672020, COGNOME, Rv. 279251 – 01). Ma, nella specie, tale particol “rigore” è stato assicurato dai plurimi riscontri costituiti dai servizi di OPC appron polizia giudiziaria, oltre che dai tracciamenti dei tabulati e del localizzapòre GPS, giudici dato conto anche della ripetitività delle condotte e delle modalità dell’azione c (come quella del procacciamento di numeri di telefono fittiziamente intestati, in concomi della conclusione dei singoli carichi), senza che la difesa abbia peraltro prospettat ipotesi ricostruttiva diversa della quale i giudici di merito non abbiano tenuto conto.
Infatti, la censura che attacca il giudizio di responsabilità è anche generica e del necessario confronto con la risposta che i giudici del merito hanno dato quanto alla v dell’avvenuta disponibilità della droga importata dall’Albania, basata sul tenor messaggistica, dal quale è stata ricavata la conferma che i correi avevano consegu detenzione dei carichi di droga provenienti dall’estero. Il che esclude ih radice astratta configurabilità del mero tentativo: si è già chiarito, infatti, che tale delittuosa, in ipotesi di importazione di sostanze stupefacenti, può ravvisarsi ove la c collocandosi in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga desti essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente dire conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo es che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbia concreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278484 Ma, nella specie, il tenore delle captazioni ha riguardato il conseguito possesso dell trattata, oggetto dell’attività di importazione e ciò pone la decisione addirittura al censure fondate sul principio, ancor più rigoroso, secondo ìl quale, ai finì della consum del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conc dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, con cui si configu la condotta di detenzione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territori (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165 – 01; n. 40044 del 29/09/202 COGNOME, Rv. 283942 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente medi intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), questa Corte di legitt già chiarito che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggr della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantità risulti par
volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione e sere compiut particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME , Rv. 279512 -01; Sez. 2, n 44220 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 257666 – 01). Orbene, nella s ecie, la valut è stata ancorata a un dato avente valore dirimente, tenuto conto del peso complessivo droga trattata, tale da fondare la maggiore pericolosità della condotta al di l ragionevole dubbio. I carichi, infatti, hanno riguardato quantitativi di volta in volta un caso pari addirittura a centosessantacinque chilogrammi dì sostanza. Ciò ripor fattispecie a pieno titolo nell’alveo della maggiore offensività ritenuta dai giudici d secondo i parametri fissati dallo stesso diritto vivente (Sez. U, n. 14722 del 30/0 Polito, Rv. 279005 – 01, in cui si è affermato che, per l’individuazione della soglia quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenz Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principi pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi). Nella specie, dunque, a m ritenere la mancanza di ogni efficacia drogante che neppure la difesa ha argomentat quantitativo oggetto delle condotte illecite si pone ben oltre tale soglia, avuto rigu natura della droga trattata.
8. Infine, è manifestamente infondato anche il settimo motivo.
Premesso che l’onere di motivazione sulla dosimetria della pena deve considera assolto anche senza una specifica e dettagliata giustificazione del giudice nel cas venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02 Del Papa, Rv. 276288 – 01; Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01), nella specie, il discostame dal minimo non ha superato detta soglia (la pena base essendo stata indicata in anni fronte di una forbice edittale che va da anni due ad anni sei di reclusione, senza cons peraltro l’aggravante della ingente quantità), dovendosi pure rilevare l’assoluta gen della doglianza, condensata in un giudizio apodittico, con il quale è stata semplic stigmatizzata l’individuazione di una pena base “molto alta”.
Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, come correttamente afferma dagli stessi giudici territoriali, il loro riconoscimento non costituisce un dititto c all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede el di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il loro diniego (Sez. 3, n del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /20 COGNOME, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o sso può essere circostanze di
segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lugli 2008, n. 12 effetto della quale, ai fini della concessione, non è più sufficient il so incensuratezza dell’imputato). Orbene, nella specie, i giudici del merito ianno giusti giudizio di non meritevolezza, non solo alla stregua del dato normativa (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.), vale a dire del difetto di elementi positivi a tal fine valutabili, relazione ai plurimi precedenti penali annoverati dall’imputato. La congruità di tale i giustificativo trova espressa eco nel consolidato orientamento di questa Corte di legi per il quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli e favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo suf riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle spe considerazioni mosse sul punta dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bia Rv. 282693 – 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 – 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, 281217 – 01).
Infine, nessuna enigmaticità è ravvisabile nell’affermazione con la quale già in grado il Tribunale aveva escluso, nell’aumento di pena, il calcolo della recidiva, ope meccanismo calmíeratore di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. È di tutta evidenza, i che l’aggravante de qua non é stata esclusa, per come emerge a chiare lettere nella sentenz appellata (cfr. 16), diversamente risultando inutile ogni riferimento al criterio di c 63, comma 4, cit. Il che, in difetto di censure che colpiscano la sussistenza dei pre della recidiva stessa, si traduce in una doglianza inammissibile, siccome intesa a manif una mera “perplessità” del deducente.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 26 febbraio 2025
La Consigliera est.
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Il Presidente