Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOMECOGNOME nato il 25/08/1981 a Lamezia Terme avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell”ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe ha parzialmente annullato, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il provvedimento coercitivo emesso il 14 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari, confermando viceversa la misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di acquisto da NOME COGNOME, con la mediazione di NOME COGNOME, di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capo 87).
La prova cautelare delle illecite attività dell’indagato emergeva dagli esiti investigativi delle captazioni di plurime conversazioni che confermavano l’avvenuta transazione di una partita di 5 kg. di marijuana, sebbene di qualità scadente, che COGNOME aveva accettato comunque di acquistare da Cracolici tramite Carchidi, ma che non riusciva a smerciare sulla piazza locale e per la quale chiedeva in cambio la cessione di un quantitativo di cocaina per rifarsi della perdita subita. Ad avviso del Tribunale non poteva escludersi la reale offensività e la conseguente punibilità della condotta dell’indagato solo in considerazione della cattiva qualità dell’ingente quantitativo dello stupefacente acquistato e destinato allo spaccio, perché, pur non essendo consentita la verifica della effettiva efficacia drogante della sostanza e del numero di dosi ricavabili, trattandosi di “droga parlata” e non sequestrata, ben poteva semplicemente ritenersi che essa non possedeva le caratteristiche qualitative tali da soddisfare gli acquirenti. D’altra parte, la richiesta alternativa di una partita cocaina in cambio di quella di marjuana di scarsa qualità denotava il radicato inserimento di COGNOME nei circuiti criminali dediti al narcotraffico.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale giustificava l’applicazione della misura coercitiva sul rilievo che la condotta criminosa dell’indagato fosse dimostrativa di professionalità, pervicacia e spregiudicatezza nel settore del narcotraffico e di cointeressenza illecita con la cosca mafiosa facente capo a Cracolici, sì da rendere concreto e attuale il pericolo di recidivanza.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, chiedendo l’annullamento del citato provvedimento del Tribunale del riesame, di cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’assenza di idonee giustificazioni circa la reale offensività della condotta, a fronte del difetto prova dell’efficacia drogante della sostanza stupefacente desumibile dal tenore dei colloqui intercettati.
In data 3 aprile 2025 il difensore ha depositato memoria con la quale ribadisce i motivi di ricorso e, in subordine, ritiene condivisibili i riliev Procuratore Generale con riferimento alla riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa inammissibile perché sprovvisto del requisito di specificità e avanzato per motivi non consentiti.
In linea di fatto, appare invero evidente l’assoluta genericità della doglianza difensiva, che non contesta affatto e neppure si misura con l’ampio e convincente apparato argomentativo dell’ordinanza del riesame.
Il Tribunale, nel desumere la prova cautelare dagli inequivoci contenuti delle plurime conversazioni captate circa l’avvenuta transazione di una ingente partita di 5 kg. di marijuana, ha osservato che COGNOME aveva accettato comunque di acquistare la droga da Cracolici tramite Carchidi, da destinare allo spaccio sulla piazza locale nonostante la consapevolezza della sua qualità scadente, e che, non essendo poi riuscito a immetterla sul mercato, aveva chiesto in cambio la cessione di un quantitativo di cocaina per rifarsi della perdita subita.
Il giudizio di obiettiva offensività della illecita transazione non era cert precluso dalla (proclamata) cattiva qualità dell’ingente quantitativo di stupefacente destinato allo spaccio, ben potendo viceversa sostenersi, trattandosi di “droga parlata”, che esso semplicemente non possedeva le caratteristiche qualitative idonee a soddisfare la domanda degli acquirenti.
Sotto il profilo del presupposto di gravità indiziaria proprio della presente fase cautelare, che resta distinto dalla regola di giudizio per l’affermazione di colpevolezza e la condanna dell’imputato, si osserva altresì che lo stesso COGNOME si è lamentato della scarsa qualità della droga, senza tuttavia mai accennare a una fornitura di sostanza «innocua» diversa dalla droga, e che è difficile ipotizzare che un quantitativo di 5 kg. di marjuana fosse del tutto privo di eccipiente puro e di minima efficacia, tale da rendere inoffensiva la condotta. D’altra parte, con la richiesta alternativa di una partita di cocaina in cambio di quella di marjuana di scarsa qualità l’indagato ribadiva il perseguimento dei fini dell’illecita transazione, denotando il suo radicato inserimento nei circuiti criminali dediti al narcotraffico.
In linea di diritto, la decisione del riesame appare infine coerente con il principio giurisprudenziale per il quale il giudice di merito, anche in assenza delle
analisi chimiche, può desumere la valenza del principio attivo di una sostanza drogante da diverse e significative fonti di prova, in grado di sostituire i risulta
di una perizia o di un accertamento tecnico, nei casi in cui il processo in materia di stupefacenti si basi esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d
“droga parlata”), senza che sia operato il sequestro della sostanza.
Quanto alla richiesta enunciata, in subordine, nella citata memoria difensiva, con riferimento alla pretesa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art.
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, appare sufficiente osservare che si tratta di una questione nuova, sollevata per la prima volta e assolutamente
estranea ai motivi del ricorso.
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025