Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48261 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA
NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie dell’AVV_NOTAIO, difensore del NOME, e dell’AVV_NOTAIO, difensore del NOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado del 15 giugno 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, all’esito di giudizio abbreviato,
aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, loro rispettivamente contestati in numerosi capi d’imputazione, per avere in più occasioni detenuto a fini di spaccio sostanze stupefacenti del tipo cocaina o marijuana.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, benché gli elementi di prova acquisiti non avevano permesso di chiarire quale fosse stata la natura e la quantità della droga volta in volta detenuta e/o ceduta dall’imputato, dunque di definire la sostanza (mai sequestrata) come “pesante” o “leggera” ai fini della determinazione della disciplina sanzionatoria applicabile: contesto probatorio di “droga parlata” nella quale la valutazione del contenuto della conversazioni intercettate andava effettuato con attenzione e particolare rigore, che avrebbe permesso la qualificazione dei fatti come di lieve entità ai sensi del comma 5 del suddetto art. 73.
Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, benché l’utenza del NOME non fosse stata mai intercettata e nonostante gli elementi di prova acquisiti non ,avessero permesso di dimostrare che il prevenuto aveva ceduto a terzi la sostanza che acquistava per sé, peraltro in quantitativi non determinati se non con mere congetture indiziarie.
3.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale sostenuto che le cessioni di droga riguardavano ogni volta grammi della sostanza, pur dopo aver ammesso che non erano stati acquisiti dati certi in ordine ai quantitativi di droga detenuti dagli interessati.
3.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte dui merito disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità, tenuto conto che i quantitativi di stupefacente oggetto di detenzione (mai sequestrati) erano rimasti indeterminati, che gli episodi esaminati potevano rientrare in fattispecie di “piccolo spaccio” e che il COGNOME non aveva avuto relazioni con altri coimputati diversi dal NOME.
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Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse dei due imputati siano inammissibili.
Il motivo unico del ricorso del COGNOME nella sua prima parte e gli analoghi primo e secondo motivo del ricorso del COGNOME sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Quanto alle prospettate violazioni di legge è sufficiente rarnmentare come sia pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., come di altre disposizioni del codice di rito che dettano mere “regole di giudizio”, non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall’art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito; mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell’esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
D’altro canto entrambi i ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivi della loro impugnazioni, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che la Corte appello di Cagliari aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini e, in specie, al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni. E tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre un ‘travisamento
delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalle difese una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata (a tal fine integrata dal tenore della conforme sentenza di primo grado, alla quale i giudici di appello hanno ripetutamente fatto rinvio) possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte cagliaritana analiticamente spiegato come, a fronte dell’intervenuto ritrovamento di vari quantitativi di stupefacenti, le indicazioni contenute in quelle conversazioni captate avessero dimostrato l’esistenza di un vorticoso ed abituale svolgimento di attività di compra-vendita di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, identificata volta per volta dal contenuto delle frasi criptiche impiegate (ad esempio, la “bianca” da “mescolare”, riferendosi alla cocaina), commercializzata in pacchi da 30, 40 o 50 grammi nelle singole circostanze (v. pagg. 5-8 sent. impugn.; pagg. 14-36 sent. primo grado): elementi conoscitivi contestati in forma generica, con un atomistico tentativo difensivo di lettura dei singoli dati scollegati tra loro e sganciati dal contesto generale delle prove acquisite.
Resta, dunque, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
Il motivo del.ricorso del COGNOME nella sua seconda parte e il terzo motivo del ricorso del NOME sono manifestamente infondati.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un’adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell’azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, .Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, COGNOME, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615); in ogni caso, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 del suddetto art. 73 è configurabile nei casi che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati (in questo senso Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-02).
Di tale principio di diritto la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l’atto di impugnazione e sottolineando – con argomenti, nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità – come non potessero considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, condotta delittuose caratterizzate dall’acquisto, dalla detenzione e dal trasporto di quantitativi tutt’altro che esigui di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, comprate per importi di non ridotta entità, da cui potevano essere ricavate numerose dosi destinate al consumo di terzi soggetti.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023