Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30344 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 20/09/1982
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. RIESAME DI LECCE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 28 febbraio 2025 depositata in data 3 aprile 2025 il Tribunale di Lecce, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 7 gennaio 2025 nei confronti di COGNOME Andrea con la quale è stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere:
per avere acquistato a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, pur essendo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare (capo 1.6.8.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e nullità dell’ordinanza per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza fonda la gravità indiziaria su conversazioni telefoniche ed ambientali e su tre annotazioni di servizio.
Omette del tutto di confrontarsi con la documentazione difensiva in base alla quale il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare non è mai stato revocato; la relazione dei Carabinieri di Monteroni per il periodo di vigilanza 19 marzo/19 settembre 2021 non segnala alcuna inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura in atto; sono state successivamente concesse autorizzazioni dal Magistrato di Sorveglianza all’indagato di autorizzazione al lavoro proprio per l’assenza di segnalazioni a suo carico e di rilevati collegamenti con la criminalità organizzata.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Nella rappresentazione della gravità indiziaria l’ordinanza impugnata ha ricavato dalle conversazioni telefoniche che l’indagato abbia ricevuto in sei occasioni dal coindagato COGNOME sostanza stupefacente per poi cederla a terzi e ha valorizzato l’incontro del 21 settembre 2021 di Martella con un corriere di Gubello.
Evidente la frattura logica tra quanto provato e quanto affermato dal momento che dalla esistenza di un non identificato corriere che riceve la sostanza stupefacente per conto dell’indagato si è ricavata la esistenza di una pluralità di persone alle sue dipendenze che cedono la sostanza a terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che “una prova allo stato degli atti”, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. (Sez.1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601). l)
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la ordinanza impugnata (p.8 ordinanza) opera un espresso riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa e chiarisce con motivazione immune da vizi che, pure a fronte della produzione difensiva, il Pubblico ministero ha depositato una relazione del 12 ottobre 2024 dalla quale risultava che l’indagato, disoccupato, era stato trovato a
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seguito di perquisizione personale in possesso di sostanza stupefacente e di materiale atto al confezionamento.
La circostanza evidenziata dalla difesa in base alla quale in una serie di controlli di polizia giudiziaria non sia stata rilevata l’inosservanza alle prescrizioni imposte, non appare incompatibile con l’attività illecita posta egualmente in essere dall’indagato e non rilevata dagli organi inquirenti nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale passa nuovamente in rassegna il compendio indiziario relativo all’indagato (p.2/4 ordinanza impugnata): dalle plurime intercettazioni registrate risultano i continui e ripetuti contatti tra COGNOME e COGNOME preordinati alle cessioni di sostanza stupefacente.
In proposito va ricordato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che in tema di intercettazioni, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01).
Così come in tema di cd. “droga parlata” questa Corte ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (ex multis Sez.4, n.20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv.279521).
La ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi ora richiamati.
Al riguardo, il Tribunale ( p.3 e ss.) non solo ha esaminato il contenuto delle plurime conversazioni intercettate offrendone una ricostruzione logica e non contraddittoria ( conv. del 29 luglio 2021; del 13, 18, 19,31 agosto 2021; del 3,4 e 21 settembre 2021), ma ha anche valorizzato quale riscontro alle stesse le tre annotazioni di servizio della Polizia giudiziaria in relazione alle consegne effettuate.
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così è deciso in Roma in data 24 luglio 2025
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE