Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9608 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME Azzedine, nato a Fquih Ben Salah (Marocco) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Bosaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 14 febbraio 2019 del Tribunale di Alessandria, h rideterminato in anni cinque di reclusione ed euro 29.000 di multa, esclusa recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, la pena infli NOME COGNOME COGNOME gli evidenziati reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre
n. 309, nonché 110 e 81 comma 2 cod. pen. (capi 20, 25, 34, 39, 40, 42, 174, 175, 176, 177, 178, 179).
1.1. La Corte territoriale ha i invece confermato la prima sentenza relativamente a Azzedine NOME El COGNOME, cui era stato applicato – sempre per i reati, già posti in continuazione tra di loro, di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309, nonché 110 e 81 comma 2 cod. pen. (capi 14, 16, 23, 27, 156, 157, 163, 164, unitamente agli altri capi sub 60, 61, per i quali l’imputato non aveva proposto gravame) – l’aumento per continuazione di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa rispetto alla pena già inflitta dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 31 ottobre 2008, per complessivi anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa.
Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi per cassazione rispettivamente articolati su due (COGNOME) e tre (NOME COGNOME) motivi di impugnazione.
3. Ricorso COGNOME
3.1. Col primo motivo, il ricorrente ha osservato che dalle stesse deposizioni del militare operante non era emersa una compiuta identificazione dell’imputato, Trattandosi poi di droga parlata, il contenuto delle intercettazioni si presentava equivoco e foriero di spiegazioni alternative.
3.1.1. A questo riguardo, ed in relazione ai capi 14, 16, 23 e 27, non era dato comprendere se l’imputato fosse acquirente o venditore di stupefacente, tenuto conto che anche la controparte era dedita allo spaccio. Analogamente doveva concludersi per gli episodi di cui ai capi 156 e 157 mentre, quanto ai capi 163 e 164, non vi erano telefonate che direttamente riguardavano l’imputato.
In specie era stato completamente disatteso l’onere motivazionale, e la spiegazione addotta per giustificare i mancati sequestri – ossia la necessità di non compromettere le indagini – non poteva ritenersi di per sé valida ed efficace a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente.
3.2. Col secondo motivo / il ricorrente ha lamentato la violazione del divieto del ne bis in idem, atteso che nel periodo in contestazione il ricorrente ha posto in essere le medesime condotte con identiche modalità.
3.3. Col terzo motivo infine è stata censurata la mancata applicazione della norma di cui al comma 5 cit., ed in specie si era sempre parlato di quantitativi imprecisati. Sì che doveva propendersi per una scelta differente in relazione alla qualificazione dei fatti.
4. Ricorso COGNOME
4.1. Col primo motivo / il ricorrente, deducendo vizio motivazionale quanto alla contestata affermazione di responsabilità in tema di cd. droga parlata, ha lamentato il mancato esame – da parte della sentenza impugnata – delle doglianze formulate in merito alla carenza di riscontri alle intercettazioni
telefoniche, laddove invece era richiesta particolare attenzione nella valutazione del compendio captatorio.
In proposito, al contrario, erano state registrate solamente due telefonate dal contenuto inconferente, mentre le altre comunicazioni risultavano intrattenute con altra signora, compagna del COGNOME, che la Corte territoriale aveva ritenuto essere in contatto col ricorrente medesimo, dotato di altro telefono di cui appunto – secondo l’apodittica conclusione della sentenza impugnata – senz’altro il COGNOME faceva uso.
In definitiva, adducendo una sorta di responsabilità in alternativa, la sentenza impugnata aveva infine sostenuto che l’attività di spaccio era riferibile indifferentemente ad entrambi. Né erano stati indicati, in un procedimento di notevole ampiezza e complessità, i nominativi dei pretesi fornitori di stupefacente agli imputati, facendo altresì difetto la valutazione sulla qualità della sostanza. Né il fatto che la stessa COGNOME fosse la compagna dell’imputato autorizzava a ritenere la responsabilità concorsuale di quest’ultimo nello spaccio di stupefacenti.
4.2. Col secondo motivo iè stata in ogni caso lamentata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell’art. 73 cit..
Al riguardo, infatti, era stata richiamata semplicemente la motivazione già resa per il coimputato NOME COGNOME, benché i due non avessero avuto alcuna relazione. La sentenza impugnata aveva così fatto riferimento, per un episodio di cessione, ad un quantitativo “apprezzabile” di stupefacente, laddove in genere le transazioni illecite avevano avuto ad oggetto quantità “verosimilmente modiche”. Andava da sé che termini così generici, nel difetto di sequestri di sostanza, non potessero determinare giudizi sulla quantità di sostanza trattata.
5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi sono infondati.
7. Ricorso NOME
7.1. Per quanto riguarda il primo motivo di lamentela, la sentenza impugnata ha fornito adeguato e coerente conto delle ragioni che hanno condotto all’affermazione di responsabilità del ricorrente anche in relazione allo stupefacente trattato, ed ancor prima – senza che in proposito il ricorso abbia inteso confrontarsi con l’iter argomentativo adottato dalla Corte torinese all’individuazione personale dell’imputato, la cui voce era stata senz’altro riconosciuta da altro militare operante mentre, allo stesso tempo, al ricorrente
era risultato direttamente riconducibile l’utilizzo di un’utenza cellulare, spesso contattata da altri soggetti indagati nella medesima indagine.
A questo proposito, quanto alle residue specifiche contestazioni, del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato che “l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità… Le doglianze difensive si risolvono allora nella mera sollecitazione ad una rilettura delle interlocuzioni monitorate in un senso ritenuto più plausibile (e favorevole alla posizione dei singoli ricorrenti), dunque in una operazione non espletabile da questo Giudice di legittimità”.
7.2. In merito al secondo motivo di impugnazione, la censura appare non correttamente posta, atteso che già i reati di cui al presente giudizio sono stati considerati separatamente e quindi posti in continuazione, tra di loro e poi con le distinte condotte già giudicate dalla Corte torinese con sentenza del 31 ottobre 2008. Trattasi di altri fatti – né il ricorrente ha specificato alcunché in senso contrario – commessi nello stesso arco temporale e col concorso di altri soggetti (cfr. ad es. Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267983).
Ciò posto, la sentenza impugnata è stata censurata proprio in considerazione delle valutazioni probatorie compiute in ordine ai residui capi d’imputazione ancora oggetto di contestazione. Non vi è così spazio per alcuna censura di manifesta illogicità circa la motivazione adottata, cui in definitiva il ricorrente ha opposto semplicemente – al di là pertanto del perimetro del giudizio di legittimità – la propria ipotesi ricostruttiva e la propria lettura degli (peraltro alcunché è stato prodotto ai fini dell’autosufficienza), così sostenendo l’erroneità della decisione assunta. Tutto ciò, naturalmente, tenendo altresì conto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ed in specie siffatta soglia di illogicità è ben lungi dall’essere superata, mentre la Corte territoriale ha dato comunque atto che alcuna difforme lettura delle intercettazioni era mai stata prospettata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai fini, infatti, della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di
luogo e di persona (Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078). Ed in proposito, tra l’altro, nulla è stato mai concretamente dedotto.
7.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione, peraltro sovrapponibile al secondo profilo di censura proposto dal coimputato COGNOME.
A questo proposito, infatti, questa Corte di legittimità ha ribadito che, in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (ad es. Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME e altri, Rv. 269149; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270767).
A questo proposito, la sentenza impugnata – con iter argonnentativo certamente non illogico, ed in esito ad una complessiva valutazione del fatto nella sua interezza, siccome descritta nella parte motiva – ha dato conto che in specie non poteva essere applicata la speciale previsione di cui al comma 5 cit. ancorché al solo fine di determinare un aumento di pena a titolo di continuazione rispetto ad altra sentenza della Corte torinese del 31 ottobre 2008 – in ragione della reiterazione delle condotte e della organizzazione, sia pure rudimentale, così posta in essere, e ciò anche al di là dell’eventuale minore consistenza dei singoli reati in materia di stupefacenti.
Al riguardo, comunque, da un lato il ricorrente non ha neppure inteso contestare la propria responsabilità in ordine a più d’una fattispecie concreta di cui all’imputazione, dall’altro la sentenza impugnata ha fatto emergere – alla stregua della condotta complessivamente tenuta dall’odierno ricorrente – una potenzialità offensiva in grado di travalicare i limiti normativi di cui all fattispecie minore.
8. Ricorso COGNOME
8.1. Per quanto riguarda il primo motivo di censura, non può che ribadirsi quanto già affermato sub 7.1., dal momento che il ricorso ha inteso in realtà contestare proprio le valutazioni istruttorie e la ricostruzione dei fatti siccome operata dai Giudici del merito. Laddove, al contrario, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Contrariamente ai rilievi del ricorrente, infatti, la sentenza impugnata ha ampiamente giustificato il suo percorso motivazionale, dando conto delle modalità di contatto tra il NOME, la sua compagna e gli acquirenti di sostanza, anche in esito ad una piana lettura del compendio captativo e dell’interpretazione così adottata delle conversazioni telefoniche intercorse. Dove, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la scarsa presenza telefonica dell’odierno ricorrente è stata oggetto di spiegazione tutt’altro che illogica, mentre in ogni caso la clientela, ancorché in contatto col numero telefonico della compagna del COGNOME, indifferentemente anche di quest’ultimo chiedeva, parimenti coinvolto nel traffico.
8.2. In relazione poi alla seconda doglianza, la sentenza impugnata ha sì inteso valorizzare lo stesso principio di diritto applicato al coimputato COGNOME quanto all’esclusione della speciale ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., tenuto invero conto che proprio la descrizione delle condotte poste in essere dall’odierno ricorrente in una con la convivente successivamente deceduta è tale da escludere l’applicazione di quel principio di minima offensività, cui il medesimo ricorrente si è appellato. Ostano infatti, come è stato correttamente osservato dalla Corte territoriale, la ramificata attività posta in essere, i contatti sistematici con gli acquirenti, le modalità di smercio dello stupefacente. Né infine, tenuto conto dell’attività di osservazione siccome svolta e della successiva identificazione del gruppo di fornitori (evento che il ricorrente non ha contestato nella sua oggettività), sono residuati dubbi sull’ampiezza dell’illecito traffico, avente ad oggetto ripetute cessioni di cocaina.
L’infondatezza dei motivi di impugnazione non può che condurre al rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27/10/2022
Il Consigliere estenspre