Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38437 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA NOME nato a PALO DEL COLLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
LAVV_NOTAIO si riporta ai motivi per quanto riguarda il ricorrente COGNOME, difeso dall’avvocato COGNOME che sostituisce, mentre per quanto riguarda il proprio assistito COGNOME dopo aver elencato tutti i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.
AVV_NOTAIO chiede l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 20/10/2022 dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, appellata dagli imputati – tra gli altri – COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2 bis), 6), 8), 10) e A8), perché estinti intervenuta prescrizione, e preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale di COGNOME NOME, ha rideterminato la pena nei confronti degli attuali ricorrenti, nei termini seguenti: COGNOME NOME, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche prevalenti, in anni sei di reclusione ed euro 30.000,00; COGNOME NOME, rigettata la richiesta di continuazione esterna con la sentenza n. 22/18 della Corte d’Assise di Appello di Bari del 5.10.2018, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; COGNOME NOME, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, in anni sei di reclusione ed euro 45.000.00 di multa.
Gli imputati sono stati – rispettivamente – condannati:
COGNOME NOME in relazione al capo 1 bis) – artt. 81, 110, 629 comma 1 e ult. cod.pen.-, capo 2) artt. 81, 110, 629 cod.pen.-, estorsioni ai danni di COGNOME NOME e capo 4) – art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
COGNOME NOME in relazione al capo 1 bis) – artt. 81, 110, 629 comma 1 e ult. cod.pen.- , capo 2) artt. 81, 110, 629 cod.pen. estorsioni ai danni di COGNOME NOME,
NOME in relazione al capo A26) – art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. In sintesi, per quanto qui di rilievo, la vicenda processuale come ricostruite nelle conformi sentenze di merito, aveva avuto origine dalle indagini condotte a seguito dell’incendio doloso verificatosi a Bari il 19 febbraio 2012, in danno della “RAGIONE_SOCIALE” e nell’ambito della attività di indagine svolta, attraverso operazioni di intercettazione ambientale dei colloqui carcerari del detenuto NOME COGNOME, erano emersi elementi indiziari in ordine a una serie di reati, tra cui l’estorsione ai danni dell’imprenditore edile NOME COGNOME (capi 1 bis e 2) e la sussistenza di un’associazione criminosa capeggiata da NOME COGNOME, operante anche nel traffico di stupefacenti che, durante la detenzione del medesimo COGNOME, aveva affidato il controllo delle operazioni illecite al padre e a NOME COGNOME. Tra le operazioni di maggior rilievo del contesto associativo vi era l’importazione dalla Colombia di 125 ovuli di cocaina. per un totale di 675.49 grammi, tramite il corriere NOME COGNOME con ausilio di NOME e altri membri del gruppo (capo A26).
Tra le fonti di prova figuravano intercettazioni telefoniche, ambientali e veicolari, corroborate da servizi di osservazione e controllo dettagliati nell’annotazione riepilogativa del 26 novembre 2012 e nell’informativa conclusiva. Ulteriori prove derivavano dagli atti relativi all’arresto di NOME COGNOME, specificamente con riferimento alla pistola rinvenuta nella pizzeria, nonché dagli esiti delle rilevazioni GPS, dai tabulati telefonici e dalle testimonianze rese durante l’istruttoria dibattimentale. Decisive risultavano le testimonianze dirette, i particolare quelle della persona offese, NOME COGNOME, che descrivevano le minacce subite e le modalità coercitive degli imputati. Ulteriori riscontri derivavano dai sequestri di droga, comprendenti marijuana, hashish e cocaina in quantitativi
significativi. Infine, i contributi collaborativi di alcuni imputati chiarivano ru modalità operative del gruppo, confermando le responsabilità nelle principali attività illecite.
Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME ha dedotto quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 73 co. 1 d.p.r. 309/90 e all’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. – omessa motivazione rispetto al devoluto in relazione al capo 4). In sintesi, argomenta il ricorrente che la responsabilità penale in ordine al capo 4) sarebbe fondata sul contenuto di una sola conversazione intercettata, la conversazione n. 26 del 28 maggio 2012 del RIT 1043/2012, nel corso della quale il COGNOME e il COGNOME avrebbero commentato l’acquisto di mezzo chilogrammo di cocaina. La decisione sarebbe in contrasto con l’art. ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e con la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, in merito alla valutazione degli indizi raccolti a carico di un soggetto nel corso di operazioni di intercettazione, in assenza di sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata). Nel caso di specie, la Corte avrebbe irragionevolmente trasformato un solo indizio ovvero la frase detta nella conversazione intercettata, in una prova certa del fatto di reato asserendo che il contenuto della conversazione sarebbe sufficiente e preciso ad integrare un indizio grave e concordante, e ciò in contrasto con il dato normativo che richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, sicchè un solo indizio non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, e violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Argomenta il ricorrente che se è pur vero che la giurisprudenza ha riconosciuto che il giudice di merito, anche in assenza delle analisi chimiche, possa desumere la presenza del principio attivo e, dunque, la qualificazione giuridica del fatto, da altri elementi probatori, non di meno questi devono avere un rigore particolare nel caso, come nei processi in
materia di stupefacenti, si basano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d. “droga parlata”), senza che sia operato il sequestro della sostanza. Quindi in assenza della prova di quale tipo di stupefacente si tratta e di quale consistenza quantitativa, la pena andrebbe determinata partendo dal minimo edittale di cui all’art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90. Ciò posto, la corte territoriale avrebbe illogicamente ancorato l’esclusione dell’ipotesi autonoma della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, alla presunta quantità di sostanza stupefacente, cosi come dedotta dalla conversazione intercettata, e dal contesto criminale in cui l’episodio si sarebbe sviluppato e ciò anche in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ritengono compatibile il fatto di lieve entità con un’attività organizzata o professionale.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen. e motivazione carente/apparente con riferimento al trattamento sanzionatorio in relazione alla negata operatività nella massima estensione delle già riconosciute attenuanti generiche.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cod.pen. e motivazione carente con riferimento all’aumento comminato a titolo di continuazione interna. Violazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite Pizzone.
2.2. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, ha dedotto quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 81, 513-bis e 629 c.p. – manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo e anche con riferimento alla sentenza n. 22/18 della Corte di Assise di Appello di Bari. Nei motivi di appello il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la continuazione c.d. “esterna” con la sentenza innanzi indicata, rilevando come vi fosse perfetta “contiguità temporale e geografica fra le diverse condotte criminose oggetto di due distinti procedimenti penali”; a tal fine, evidenziava come “per entrambe le procedure, la persona offesa risulta essere COGNOME NOME“.
La corte territoriale avrebbe disatteso tale richiesta con motivazione illogica e in violazione di legge rilevando che nella sentenza della Corte di Assise n. 22/18 l’imposizione al COGNOME per l’acquisto di cemento, che veniva contestata quale violazione dell’art. 513 bis cod.pen., al capo D) dell’imputazione, era stata commessa all’interno di una cornice criminale diversa, riferita in particolare ad un diverso sodalizio criminale di tipo mafioso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, di cui il COGNOME veniva riconosciuto, a sua volta, partecipe. La condotta contestata, in tale procedimento, inoltre, veniva contenuta all’interno della cornice normativa di cui all’art. 513 bis
risalente al gennaio 2012. Sotto un primo profilo il giudice territoriale sarebbe incorso in errore là dove, indicando il reato di cui all’art. 513 c.p., non avrebbe considerato l’elemento “minaccia o violenza” che rappresenta il quid pluris della fattispecie di cui all’articolo 513-bis cod.pen. che la avvicina all’estorsione contemplata, invece, nell’art. 629 cod.pen., e ciò al fine di escludere l’omogeneità delle condotte, in un contesto nel quale medesima è la persona offesa che subisce le medesime violenze o minacce una volta per comprimere la sua libertà di concorrere sul mercato, l’altra per costringerlo a cedere utilità economiche direttamente all’autore della condotta criminosa. In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbe escluso il vincolo della continuazione sul rilievo della diversità delle associazioni criminose contestate a rappresentare l’elemento discriminante ai fini del riconoscimento del reato continuato e ciò in contrasto con il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra associazioni aventi anche scopi diversi, da parte della giurisprudenza di legittimità. Infine, la contiguit temporale sarebbe stata illogicamente esclusa. Le condotte contestate in questo procedimento penale (capo ibis) delle imputazione si riferiscono ad eventi delittuosi consumati a partire dall’aprile 2012; di talché, appare quantomeno singolare che una distanza temporale di soli tre mesi (dal gennaio 2012 all’aprile 2012) sia tale da ritenersi impeditiva al riconoscimento del vincolo della continuazione, in un contesto nel quale la sentenza della Corte d’assise aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con reati la cui commissione risaliva al 2011.
Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 629 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non contestazione dell’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod.pen. delle “più persone riunite”, ritenuta sussistente in quanto contestata in fatto. Nel caso di specie, emergerebbe con chiarezza come nell’editto accusatorio si faccia espresso riferimento all’art. 629, comma 1, cod.pen., escludendo ogni ipotesi di lettura alternativa della contestazione in fatto e in diritto alla base dell’esercizio dell’azione penale.
Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione delle norme penali di cui agli artt. 133 e 629 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata rideterminazione della pena in senso più favorevole. Motivazione ancorata a frasi di puro stile.
Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione delle norme penali di cui agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod.pen., manifesta illogicità della motivazione. Sebbene sia stato rivisto il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse in sede di giudizio di primo grado, la corte territoriale avrebbe ritenuto di non dover riconoscere la massima estensione della riduzione indicata nell’art 62-bis cod.pen. Infatti, a fronte di una
pena base di anni sei di reclusione, la stessa è stata ridotta ad anni cinque, con la diminuzione di 1/6, anziché di 1/3, come prescrive la norma nella massima estensione della riduzione concedibile.
2.3. L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME deduce due motivi di ricorso.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Pur riconoscendo la sussistenza delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante, ha comunque proceduto alla rideterminazione della pena in misura non coerente con tale riconoscimento, operando una dosimetria non proporzionata né congruamente motivata, non avendo applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Nel caso in esame, la Corte ha omesso di indicare in modo specifico quali criteri abbiano condotto alla determinazione della pena finale, né ha spiegato il motivo per cui, pur riconoscendo la prevalenza delle attenuanti, ha inflitto una pena ancora elevata e non nella sua massima estensione.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. – motivazione apparente o manifestamente illogica sulla determinazione della pena. La sentenza impugnata non avrebbe esposto, in maniera chiara e con una congrua motivazione la scelta di confermare la pena base in misura superiore al minimo edittale essendosi limitata a richiamare ai fini della congruità della pena i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. Chiede l’annullamento con o senza rinvio potendo la Corte di cassazione procedere alla rideterminazione della pena.
AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché muove da un principio contrario all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, deve ricordarsi che ben può assumere rilievo probatorio anche un solo elemento indiziario per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552) e che il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, mentre, in
presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente anche uno solo o un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277529 – 02; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 276743 – 01).
Inoltre, per affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, e qualora, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192, comma secondo cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv. 251527).
In secondo luogo, deve rammentarsi l’altrettanto pacifico principio secondo cui l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, questa si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e dell massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439).
Alla stregua di questi principi risulta inammissibile la dedotta violazione di cui all’art. 192 comma 2, cod.proc.pen. nell’interpretazione propugnata dal ricorrente, e insussistente il vizio di motivazione denunciato avendo il giudice territoriale dato ampia e congrua motivazione sotto tutti i profili.
La corte territoriale, in continuità con il giudice di primo grado, ha argomentato la prova del fatto di reato contestato (acquisto di mezzo chilogrammo di cocaina a fini di spaccio) dal contenuto della conversazione ambientale, avvenuta a bordo di una Mercedes Classe A in uso al NOME COGNOME, in cui il COGNOME ha descritto un precedente acquisto di cocaina, desunto dal riferimento di quest’ultimo al ritiro della sostanza (“la bianca”) nei pressi di un gommista identificato come “COGNOME“, successivamente precisato come un rivenditore di gomme della zona, e dalla chiarezza della frase pronunciata da NOME COGNOME (“Mezzo chilo… ti ricordi? Me la feci portare là”) che, i giudici territoriali h ritenuto, dal chiaro tenore della stessa, quale autodenuncia, collocabile temporalmente a ridosso del maggio 2012. In particolare, secondo la sentenza impugnata, la conversazione del 28 maggio 2012, documenta in modo diretto il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’acquisto della cocaina e la chiarezza del linguaggio utilizzato e i dettagli forniti supportano l’attendibilità del racconto conferma dell’attendibilità dell’interpretazione del contenuto della conversazione, evidenzia, la sentenza impugnata, due elementi: le modalità descritte da NOME COGNOME corrispondono a quelle emerse da altre indagini relative al modus
operandi di COGNOME NOME, identificato come il fornitore della cocaina, e l’annotazione di P.G. da cui risulta che il luogo indicato dal COGNOME corrisponde effettivamente al luogo ove operava COGNOME NOME.
L’affermazione della responsabilità, contrariamente all’assunto difensivo, si fonda su elementi di prova tratti dal risultato delle operazioni di intercettazione, la cui chiarezza del contenuto è stata ritenuta prova diretta del fatto di reato, in un contesto nel quale non risulta neppure che il ricorrente avesse prospettato una diversa e alternativa lettura della stessa, e sostenuta da elementi di riscontro della corretta interpretazione del contenuto dato dal giudice del merito.
In altri termini, la sentenza impugnata ha tratto la prova del reato contestato al COGNOME dal contenuto della conversazione sopra citata, interpretato secondo canoni di logica, quale riferito ad un acquisto di cocaina.
Allo stesso modo risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
Contrariamente al -generico- assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato come dal compendio probatorio fosse determinato sia il tipo che il quantitativo, di per sé incompatibile con l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, anche in ragione dell’inserimento dell’episodio in un contesto di attività organizzata dedita al traffico di stupefacente (pag. 33).
Secondo la sentenza impugnata (cfr. pag. 23 e 33), risulta provato che l’associazione di cui faceva parte il COGNOME, dedita a compiere estorsioni era anche dedita al traffico di stupefacenti di sostanze stupefacenti tipo hashish marijuana ed pure cocaina, come risulta dal sequestro pari a 675,49 che proveniva dall’attività posta in essere dai sodali e segnatamente da NOME COGNOME che l’aveva importata dalla Colombia; in tale contesto NOME COGNOME, coinvolto nell’importazione di cocaina dalla Colombia, aveva rivelato non solo come l’associazione organizzasse il traffico internazionale di cocaina, ma aveva confermato il ruolo di NOME COGNOME e degli altri membri nel coordinare il traffico di droga. Da cui la corretta identificazione della qualità (cocaina) e quantità (mezzo chilo) dell’acquisto di cui al capo 4). Anche il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità risulta congruamente argomentato (vedi pag. 33) in adesione ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui ha assunto elemento pregnante ai fini della sua esclusione sia il quantitativo significativo (mezzo chilogrammo) e sia l’inserimento del fatto all’interno di un’attività organizzata e professionale nella gestione dell’attività illecita.
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, a pag. 35, ha così statuito: “le già concesse circostanze attenuanti generiche devono dichiararsi “prevalenti”, non risultando nel capo di imputazione
alcuna contestazione di recidiva (non potendosi applicare la riduzione ex art. 62 bis cod.pen. nella massima estensione, in ragione della particolare pericolosità dell’imputato e della gravità delle condotte ascritte)”. Contesta il ricorrente la motivazione del mancato riconoscimento delle menzionate circostanze nella massima estensione di 1/3. La pena base di anni sei di reclusione è stata ridotta, per effetto delle menzionate attenuanti ad anni cinque di reclusione.
Si è chiarito, nella giurisprudenza di legittimità, che, nell’applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, COGNOME, Rv. 104781) e di ciò la Corte d’appello ha dato atto evidenziando in particolare la pericolosità dell’imputato e della gravità delle condotte ascritte (tra cui si rammenta due episodi estorsivi) che giustificava una misura della riduzione inferiore ad 1/3.
Manifestamente infondato è il quinto motivi di ricorso.
Nel pervenire alla rideterminazione della pena, muovendo dal minimo edittale di anni sei di reclusione in relazione al reato di cui al capo 4) – reato più grave – pena ridotta, ex art. 62 bis c.p. in anni 5 ed euro 24.000,00, ha mantenuto la misura degli aumenti, ex art. 81 cpv. cod.pen., già operati, limitati ai soli reati non prescritti di cui al capo I bis) e 2) dell’imputazione, ed ha ritenuto congruo, ex art. 133 cod.pen., la misura di questo di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, riconosciuto dalla sentenza appellata.
Non solo risultano specificatamente indicati i singoli aumenti per la continuazione per i reati satelliti di cui ai capi 1 bis) e 2), ma anche motivata la misura dello stesso, mediante richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. in un contesto di misura dell’aumento (mesi sei di reclusione) assai contenuto. La motivazione soddisfa pianamente il dictum delle Sezioni Unite Pizzone.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Il ricorso di COGNOME NOME, che ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità penale in relazione ai capi ibis) e 2), con esclusione della richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicato con sentenza della Corte d’assisi di Bari e sul trattamento sanzionatorio, che ora sono oggetto di censura, è manifestamente infondato.
Quanto alla prima censura, va premesso che, nel caso di specie, il capo di imputazione n. 1 bis), come risulta dalla sentenza impugnata, è stato considerato
ai fini del computo della pena come un solo reato, benché avesse previsto almeno tre distinti episodi di estorsione ai danni del COGNOME. Uno dei tre episodi, effettivamente aveva ad oggetto la pretesa con cui il COGNOME fu costretto ad acquistare il cemento per il proprio cantiere da una ditta individuata dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Nella sentenza della Corte di Assise n. 22/18 l’imposizione al COGNOME per l’acquisto di cemento veniva contestata all’interno di una cornice criminale diversa, riferita in particolare ad un diverso sodalizio criminale di tipo mafioso, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, di cui il COGNOME veniva riconosciuto, a sua volta, partecipe in quel processo. La condotta contestata, in tale procedimento, inoltre, veniva sussunta nella diversa cornice normativa di cui all’art. 513 bis cod.pen., e fatta retroagire a gennaio 2012. Dalla sentenza impugnata, i giudici danno atto che non venivano contestate all’imputato specifiche condotte estorsive ai danni del COGNOME. Veniva quindi affermata, in tale sede, la penale responsabilità di NOME COGNOME, insieme ad altri concorrenti, quale appartenente al diverso RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, perché, avvalendosi della forza intimidatrice di tale RAGIONE_SOCIALE, costringeva il COGNOME (ed altri imprenditori) ad acquistare il cemento prodotto da COGNOME NOME. COGNOME NOME era, quindi, riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) – partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod.pen. costituita dal RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – e D) – turbativa della libertà del commercio ex art. 513 cod.pen. – e condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione. Argomenta la sentenza impugnata, che, rispetto a tali fatti non può ritenersi sussistente alcuna continuità, con i fatti contestati nell’odierno giudizio, in quanto si riferiscono alle attività di un diverso sodalizio criminale (il RAGIONE_SOCIALE COGNOME realizzate con una diversa condotta (estorsioni).
Concludono i giudici del merito che non era provata la medesima ideazione in forza della quale si ravvisa quel medesimo disegno criminoso previsto dall’art. 81 comma 2 cod.pen.
Sin da tempi risalenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di continuazione, richiedendosi, ai fini della riconoscibilità del medesimo disegno criminoso, la progettazione “ah origine” di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, dovendosi escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l’autore degli illeciti, come pure sulla base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli
episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez. 1, n. 574 del 12/02/1993, Rv. 193655 – 01).
L’assenza di ideazione ab origine è stata esclusa, con motivazione per nulla illogica e come tale insindacabile in sede di legittimità, in quanto i singoli episodi di violenza e minaccia verso la stessa persona offesa COGNOME erano maturati, cioè ideati, in due contesti associativi criminali ben distinti, da cui l’insussistenza dell medesima ideazione che deve sussistere per il riconoscimento del vincolo della continuazione, ben potendo i singoli reati scopo di diversi contesti associativi avere di mira la stessa persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata dà atto che non era stata indicata nel capo di imputazione la circostanza aggravante dell’essere il fatto commesso da due person& riunite e che la stessa era sussistente in quando descritta in fatto nell’imputazione là dove risulta che l’estorsione veniva realizzata dall’imputato allorquando si presentava in cantiere con il COGNOME (cfr. pag. 40) e ivi proferiva le minacce estorsive.
Ora, è noto che ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della stessa, così che l’imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Rv. 255793 – 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Rv. 279335 01), non di meno dalla lettura del capo ibis), risulta l’indicazione della disposizione violata: “artt. 110, 629 comma 1 e ult. comma cod.pen.” ultimo comma che richiama, attraverso al rimando all’art. 628 comma 3 cod.pen., l’aggravante in parola che poi è descritta in fatto. Da cui la manifesta infondatezza del motivo.
8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi ovvero la gravità del fatto e la pericolosità sociale (risulta essere stata condannato per reati gravi di stampo mafioso). Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 31 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
9. Anche il quarto motivo di ricorso risulta inammissibile. Come evidenziato nel par. 4, nella giurisprudenza di legittimità, si è chiarito che, nell’applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, COGNOME, Rv. 104781) e di ciò la Corte d’appello ha dato atto evidenziando in particolare la pericolosità dell’imputato ( si ricorsi la sentenza di condanna resa dalla Corte d’assise sopra menzionata, e della gravità delle condotte ascritte (tra cui si rammenta due episodi estorsivi) che giustificava una misura della riduzione inferiore ad 1/3.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
10. Il ricorso di NOME è inammissibile.
Il ricorrente ha rinunciato ai motivi in relazione all’affermazione della responsabilità, limitando il gravame alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, valorizzando il comportamento processuale collaborativo dell’imputato e alla riduzione della pena mediante una più favorevole quantificazione della pena base e il contenimento entro i limiti edittali.
La sentenza impugnata, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla circostanza aggravate dell’art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90.
La sentenza impugnata ha ritenuto, però, che non vi fossero elementi per poter ridurre la pena base applicata dalla sentenza di primo grado, che risulta congrua in ragione della gravità dei fatti accertati, relativi a traffico internazional di un ingente quantità di cocaina (675,49 grammi, dai quali potevano ricavarsi 3.659 dosi singole). La pena base applicata, pur se superiore al minimo edittale (anni otto di reclusione), risulta contenuta entro il medio edittale e pienamente congrua sulla base dei criteri ex art. 133 cod.pen. richiamando sul punto il costante orientamento della Corte di Cassazione: “Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo”. (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, Rv. 276288-01). Muovendo dalla pena base determinata dal primo grado in anni 8 di reclusione ed euro 60.000.00 di multa, applicala la riduzione prevista dall’art. 62-bis c.p. per effetto delle
circostanze attenuanti generiche prevalenti (non applicate nella massima estensione, in ragione della gravità dei fatti accertati), la pena è stata determinata in anni sei di reclusione ed C 45.000,00 di multa. Pena stimata proporzionata alla gravità del fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
11. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
27 O, 2025