Dosimetria Sanzionatoria: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena, nota come dosimetria sanzionatoria, è una prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la decisione è motivata in modo logico e coerente. L’ordinanza in esame dichiara inammissibile un ricorso che mirava proprio a ottenere una revisione della pena e il riconoscimento di attenuanti, senza però evidenziare vizi di legge nella sentenza impugnata.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 424, comma 3, del codice penale, con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su un unico motivo: la presunta erroneità della dosimetria sanzionatoria applicata dalla Corte d’Appello di Napoli e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva la pena inflitta eccessivamente severa.
La Posizione del Ricorrente
L’imputato, attraverso il suo legale, lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una pena più mite. La richiesta alla Suprema Corte era, di fatto, quella di effettuare una nuova valutazione delle circostanze del caso per ridurre la sanzione, una richiesta che si scontra con i limiti strutturali del giudizio di cassazione.
La Decisione della Corte sulla Dosimetria Sanzionatoria
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente riguardavano valutazioni ‘squisitamente di merito’, ovvero decisioni che rientrano nel potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti e le prove. La Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali, ma è un giudice di ‘legittimità’, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha chiarito che il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena è incensurabile in sede di legittimità, a condizione che sia esercitato in modo congruo e logico. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione adeguata per la pena inflitta, facendo specifico riferimento alla gravità della condotta e all’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della sanzione o la concessione delle attenuanti generiche. Di fronte a una motivazione logicamente coerente e priva di vizi giuridici, la Corte di Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Pertanto, il tentativo di sottoporre alla Corte una nuova analisi del merito è stato respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: per contestare la dosimetria sanzionatoria in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la severità della pena. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. In assenza di tali vizi, il ricorso che si limita a sollecitare una riconsiderazione del merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la valutazione sulla quantità della pena (dosimetria sanzionatoria) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Non è possibile contestarla in Cassazione, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o giuridicamente errata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate (relative alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche) riguardavano valutazioni di merito, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10702 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il 31/01/1989
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 424 comma 3 cod. pen.;
considerato che il motivo unico del ricorso con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed all’assenza di positivi elementi valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, GLYPH è incensurabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025