Dosimetria Pena Tentativo: Quando la Riduzione è Corretta?
L’applicazione della riduzione di pena per un reato tentato è uno dei temi più delicati nel diritto penale. La dosimetria pena tentativo non segue un mero calcolo matematico, ma implica una valutazione discrezionale da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su quali criteri devono guidare questa valutazione, specialmente in casi di reati gravi come la tentata rapina a mano armata.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Riduzione per Tentativo
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato in appello per tentata rapina aggravata e porto abusivo d’arma. La Corte d’Appello, pur riducendo il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, aveva applicato una diminuzione per il tentativo ritenuta dalla difesa eccessivamente contenuta e priva di un’adeguata giustificazione. L’unico motivo del ricorso si concentrava proprio su questo aspetto: la presunta onerosità della pena finale a causa di una non congrua riduzione per la forma tentata del delitto.
Dosimetria Pena Tentativo e la Valutazione del Giudice
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la critica mossa alla sentenza di secondo grado era generica e non teneva conto dei principi consolidati che regolano la materia.
La Corte ha ribadito che la determinazione della riduzione della pena per il tentativo rientra nell’apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione deve basarsi su elementi concreti, tra cui:
1. La progressione dell’azione criminosa: si deve considerare quanto l’imputato si sia avvicinato alla consumazione effettiva del reato. Un’azione interrotta nelle sue fasi iniziali meriterà una riduzione maggiore rispetto a un’azione quasi portata a compimento.
2. Le modalità esecutive del fatto: le circostanze specifiche del reato sono fondamentali. Nel caso di specie, l’uso di un’arma è stato considerato un fattore di “sicuro allarme”, indicativo di una maggiore pericolosità e gravità del fatto, che giustifica pienamente una riduzione di pena meno marcata.
La Corte ha inoltre specificato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non elide né contraddice la valutazione sulla gravità del tentativo. Sono due giudizi distinti che operano su piani diversi.
La Decisione della Corte di Cassazione
Confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha evidenziato come quest’ultima avesse correttamente illustrato il percorso logico seguito per la determinazione della pena. È stata inoltre confermata la piena legittimità del ricorso al cosiddetto “metodo sintetico” per la quantificazione della pena base nel delitto tentato. In sostanza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su rilievi generici che non si confrontavano con la solida motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio consolidato secondo cui la quantificazione della riduzione per il tentativo è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e aderente alle risultanze processuali. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a censurare vizi di legittimità, come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello era presente e coerente, avendo ancorato la limitata riduzione di pena alla gravità concreta del fatto, manifestata dall’avanzata fase dell’azione e dall’uso di un’arma.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio pratico: per contestare efficacemente la dosimetria pena tentativo in sede di legittimità, non è sufficiente lamentare genericamente la severità della sanzione. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici vizi logico-giuridici nel ragionamento del giudice di merito. La decisione conferma che elementi come la pericolosità dell’azione e le modalità di esecuzione sono fattori determinanti che possono legittimamente portare a una riduzione di pena contenuta, anche in presenza di circostanze attenuanti generiche. Questo orientamento serve a garantire che la pena sia sempre proporzionata alla gravità effettiva del comportamento criminale.
Come viene calcolata la riduzione della pena per un delitto tentato?
La riduzione non è automatica o fissa, ma è frutto di una valutazione discrezionale del giudice. Egli deve considerare il grado di progressione dell’azione criminale e le modalità con cui è stata eseguita, come la pericolosità e l’allarme sociale generato.
L’uso di un’arma influenza la dosimetria della pena nel tentativo?
Sì, in modo significativo. Secondo la Corte, l’uso di un’arma è una modalità esecutiva di “sicuro allarme” che dimostra una maggiore gravità del fatto. Ciò giustifica una riduzione della pena per il tentativo meno consistente rispetto a casi meno gravi.
È sufficiente lamentare una pena troppo alta per vincere un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i “generici rilievi” sulla severità della pena, senza una critica specifica alla logica della motivazione del giudice, rendono il ricorso inammissibile. L’appello deve evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste nel ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4489 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4489 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermando il giudizio di penale responsabilità dell’imputato i ordine ai delitti di tentata rapina aggravata e porto abusivo d’arma, riducendo il trattame sanzionatorio;
rilevato che con l’unico motivo proposto la difesa censura la dosimetria della pena con specifico riguardo all’entità della riduzione per il tentativo, lamentandone l’onerosità in asse di adeguata giustificazione; che la Corte di merito a pag. 2 ha illustrato le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, evidenziandone la sequenza, che appare giuridicamente corretta, stante la piena legittimità del ricorso al c.d. metodo sintetico p determinazione della pena base in ipotesi di delitto tentato (in tal sen Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528 – 01; n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258461 – 01); che la difesa accentra i propri generici rilievi sul discostame dal minimo edittale senza considerare che nella valutazione della riduzione per il tentati trovano ingresso valutazioni connesse all’avanzata progressione dell’azione criminosa e alle modalità esecutive del fatto (nella specie di sicuro allarme, atteso l’uso di un’arma) rimes all’apprezzamento del giudice di merito e non elise dall’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025
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Il Consigliere est.
Il Presidente