Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente sì duole della dosimetria della pena, lamentando la mancata commisurazione della pena nel minimo edittale e deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto.
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte dì merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non potesse essere suscettibile dì ulteriori riduzioni, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche e della esclusione della recidiva.
Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore