Dosimetria Pena: La Cassazione sui Limiti alla Motivazione del Giudice
La corretta applicazione della dosimetria pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui la discrezionalità del giudice deve essere guidata da precisi criteri normativi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sull’obbligo di motivazione che grava sul giudice in questa fase, specialmente quando la pena inflitta si colloca al di sotto della media edittale. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi affermati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di un soggetto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di una quantità significativa di hashish, pari a 460 dosi, ed era già gravato da precedenti specifici in materia.
Il Ricorso per Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla dosimetria pena applicata dai giudici di merito. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente giustificato la quantificazione della sanzione, limitandosi a formule generiche.
Analisi della Corte sulla Dosimetria Pena
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati della sua giurisprudenza in materia. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione, in questo contesto, è adempiuto quando il giudice dà conto dell’utilizzo dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Quando è sufficiente una motivazione sintetica?
La Corte ha chiarito che espressioni come “pena congrua”, “pena equa” o il semplice richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a motivare la decisione. Non è richiesta una spiegazione analitica e dettagliata, a meno che la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso di specie, la pena inflitta era ampiamente al di sotto di tale media, rendendo superflua una motivazione più approfondita.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha osservato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica. La sentenza impugnata, infatti, aveva correttamente valorizzato elementi cruciali per la determinazione della pena. In primo luogo, le modalità dell’azione sono state definite “allarmanti”, in considerazione dell’ingente quantitativo di stupefacente detenuto (460 dosi). In secondo luogo, è stato dato il giusto peso ai precedenti penali specifici dell’imputato, indice di una spiccata capacità a delinquere. Pertanto, la valutazione complessiva ha giustificato pienamente la sanzione comminata, pur mantenendosi al di sotto della media prevista dalla legge.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Essendo manifestamente infondato, non è stato possibile ravvisare un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Di conseguenza, conformemente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione conferma un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice nella dosimetria pena è ampia, e l’obbligo di motivazione si intensifica solo al crescere della severità della sanzione rispetto ai limiti edittali.
Quando è necessaria una motivazione dettagliata per la dosimetria della pena?
Secondo la Corte, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale prevista dalla legge per quel reato.
Quali elementi possono giustificare la pena anche se inferiore alla media?
Elementi come le modalità allarmanti dell’azione (nel caso specifico, la detenzione di 460 dosi di hashish) e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato possono giustificare la pena decisa dal giudice, anche se questa si colloca nella fascia bassa del range edittale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea che la pena è ampiamente al di sotto del medio edittale, che le modalità dell’azione erano comunque allarmanti ( l’imputato deteneva 460 dosi di hashish) e che il predetto imputato era gravato da precedenti specifici.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
, Il Consigliere estensore
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