Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata dal giudice del rinvio non sia motivata in relazione al discostamento dal minimo edittale e che alcuna considerazione viene svolta in relazione alla già ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, già ritenuta con la precedente sentenza di appello poi annullta che non era stata oggetto di censura dal giudice di legittimità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugNOME è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
In primis, va rilevato che è di tutta evidenza, non essendo stato operato alcun aumento per la recidiva, che il giudice del rinvio ha mantenuto il già operato giudizio di equivalenza delle contestate circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva.
Quanto alla dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, ex art. 133 cod. pen. l’ammontare delle ritenute previdenziali e assistenziali non versate relativa (euro 12.997) e la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabil nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei qual sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME R.G.
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezi del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivaz sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, es invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura medi quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Cqrigliere COGNOME es nsore
COGNOME
Il P sid nte