Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 05/12/1983
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, com 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunqu reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso peraltro con modalità del tutto aspecifiche, a ottenere la riqualificazione del sotto la specie di quello di lieve entità – è stato analiticamente affrontato Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il car decisivo da attribuire alla diversità delle sostanze detenute, alle modali occultamento e confezionamento, tutti elementi tali da escludere l’occasionalit della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i paramet proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, de 2018, COGNOME, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv 285706).
Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101); rilevando che, come dato atto dalla Corte, il trattament sanzionatorio si è comunque attestato sui minimi edittali.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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