Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Genova, in data 30 giugno 2022, ha confermato condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Savona il 26 ottobre 2021 in relazio al reato ex art. 186, comma 2, lettera b, D. L. vo 285/92.
Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta vizio di vazione in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze tenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla determinazione della sanz amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti i missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale tamente sviluppato sul punto dalla Corte di Genova, che appare corretto nell’ese zio della valutazione attribuita sul punto al giudice di m In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezio del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissib censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congr della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-m delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia ria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.