Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 05/12/1998
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10.07.2024, la Corte di Appello di Catania zonfermava la decisione del Tribunale di Catania del 05.05.2023, con cui COGNOMEandro veniv condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generichc, alla pena condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di nulta, oltre pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 73, comma IV, D.P.R 309/1990.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo di!l difensore fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 606, lett. e), cod proc.pen mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive orientate al a richiest mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare adi!guatamente rigetto dell’istanza di riduzione della pena, limitandosi ad affermare che le circos attenuanti generiche già concesse dal primo giudice avrebbero sufficienteme Ite mitigato trattamento sanzionatorio, senza considerare le specifiche circostanze dedotte dalla difesa appello, quali il licenziamento dal posto di lavoro, la nascita di un secondogeni disoccupazione della compagna, il comportamento processuale ed extraprocessuale e l’assenza di aiuti sociali e familiari.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determinazior e della mis della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezior aie del g di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalme gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucifor 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferi!: ce, at l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri i nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 68 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008′ COGNOME, Rv. 239754).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la prcpria decisio rilevando che “la pena irrogata dal giudice di prime cure, già mitigati median riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle mc dalità in cui sono svolti i fatti, della condotta processuale e delle dichiarazioni confessorie dal o stesso appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto”.
Tale motivazione, benché sintetica, risulta idonea a dar conto dell’iter hgico-giur seguito nella determinazione della pena, anche in considerazione del fatto che il Tribunale primo grado aveva già tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato, del suo comportamento processuale e dell’immediata ammissione degli addebiti, riconoscendo sia e circostanze attenuanti generiche sia il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nella fattispecie, la Corte territoriale, richiamando la gravità del reato e k congru trattamento sanzionatorio già determinato nel primo grado di giudizio, ha mplicitamen
ritenuto che le circostanze personali e familiari addotte non fossero tali ia giust un’ulteriore diminuzione della pena, tenuto conto del fatto che il ricorrente è stz: to conda
per la detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo non trasc:Jrabile,
1.500 grammi.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co
, Lproc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il P esidente