Dosimetria della Pena: i Limiti del Ricorso in Cassazione
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Questo processo, noto come dosimetria della pena, è guidato da precisi criteri di legge ma lascia al magistrato un margine di discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45099/2024) ci offre l’occasione per approfondire i confini di questo potere e i limiti entro cui la decisione del giudice può essere contestata in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Quantificazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per furto in abitazione aggravato in concorso. L’unico motivo di contestazione sollevato davanti alla Corte di Cassazione riguardava la concreta dosimetria della pena applicata. Secondo il ricorrente, la sanzione inflitta non era congrua. Egli, tuttavia, non ha articolato una critica specifica al percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, ma ha sostanzialmente chiesto una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena.
La Decisione della Cassazione sulla Dosimetria della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. La decisione si fonda su una chiara distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano i fatti e si commisura la pena, e il giudizio di legittimità, dove la Cassazione verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici di legittimità hanno ricordato che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Finché il giudice si attiene a questi criteri e fornisce una motivazione non illogica, la sua scelta non è sindacabile in Cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per una Nuova Valutazione
Il ricorso che mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza contestare vizi logici o violazioni di legge nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte ha osservato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la propria decisione. I giudici di secondo grado avevano dato atto dei criteri seguiti per esercitare il loro potere discrezionale e, aspetto rilevante, avevano evidenziato che la pena concretamente inflitta si collocava in corrispondenza del minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. Di fronte a una motivazione logica e a una pena fissata al livello più basso possibile, ogni ulteriore doglianza sulla sua presunta eccessività è risultata infondata. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela sull’entità della pena. Per avere successo, un ricorso deve individuare e dimostrare specifici vizi della sentenza impugnata, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o la violazione di una precisa norma di legge in materia di dosimetria della pena. In assenza di tali elementi, il potere discrezionale del giudice di merito rimane insindacabile, specialmente quando la sanzione si attesta sui minimi previsti dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si contesta una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione con cui il giudice di merito ha determinato la sanzione.
Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere la pena?
Il giudice deve esercitare il suo potere discrezionale attenendosi ai principi degli articoli 132 e 133 del Codice Penale, valutando la gravità del reato (natura, mezzi, oggetto, danno) e la capacità a delinquere del colpevole (precedenti, condotta).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45099 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTE() NOME nato a NAPOLI il 30/06/2003
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO dì NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
*à.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 1 624bis, 625, nn.6 e 7 cod.pen..
L’unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazional debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corrett nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nell discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sic è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e no tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti al del suddetto potere discrezionale, evidenziando comunque come la pena concretamente inflitta si collochi in corrispondenza del mimimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente