Dosimetria della Pena: I Limiti del Giudice nel Giudizio di Rinvio
La corretta dosimetria della pena è un principio cardine del diritto penale, che assicura che la sanzione sia proporzionata alla gravità del reato e alla colpevolezza del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti su come questo principio debba essere applicato nel contesto di un giudizio di rinvio, ovvero dopo che una precedente sentenza è stata annullata. La pronuncia sottolinea i vincoli imposti al giudice chiamato a decidere nuovamente, specialmente riguardo alla cornice edittale da applicare.
I Fatti del Caso: un Ricorso sulla Quantificazione della Pena
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva rideterminato la sua pena in due anni e otto mesi di reclusione.
In precedenza, la stessa Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’appello. Il motivo dell’annullamento era stato specifico: la pena era stata calcolata utilizzando la cornice edittale prevista per i promotori e gli organizzatori dell’associazione, mentre all’imputato era stato riconosciuto, sin dal primo grado, il ruolo di semplice partecipe. Di conseguenza, il caso era stato rinviato alla Corte d’Appello per una nuova determinazione della pena, che tenesse conto del ruolo effettivamente ricoperto.
L’imputato ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, sostenendo che anche la seconda Corte d’Appello avesse errato nella dosimetria della pena, partendo da una pena base superiore al minimo legale e ponendosi così in contraddizione con la sentenza di annullamento.
La Decisione della Cassazione: Criteri Corretti per la Dosimetria della Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, il giudice del rinvio ha operato correttamente, seguendo pedissequamente le indicazioni fornite nella precedente sentenza di annullamento.
La Corte ha ribadito che il suo precedente intervento mirava a correggere un errore di diritto fondamentale: l’applicazione di una cornice sanzionatoria errata, quella prevista per i ruoli apicali, a un soggetto riconosciuto come semplice partecipe. Il compito del giudice del rinvio era, quindi, quello di ricalcolare la pena all’interno della cornice edittale corretta, prevista per i partecipi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e lineari. Il ragionamento seguito dal giudice del rinvio è stato ritenuto del tutto corretto. La Corte d’Appello ha irrogato una pena inferiore a quella della sentenza originaria, rispettando così il divieto di reformatio in peius (il divieto di peggiorare la condanna in caso di appello del solo imputato). Inoltre, e questo è il punto cruciale, la nuova pena è stata determinata all’interno della cornice edittale applicabile ai semplici partecipi all’associazione, che prevede sanzioni meno severe rispetto a quelle per i promotori.
L’argomento del ricorrente, secondo cui la pena base sarebbe stata superiore al minimo, non ha trovato accoglimento. La scelta del livello della pena base all’interno della cornice edittale corretta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché adeguatamente motivata e non illogica. Avendo il giudice del rinvio agito all’interno dei binari legali tracciati dalla sentenza di annullamento, la sua decisione sulla dosimetria della pena è stata considerata incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma il principio secondo cui il giudice del rinvio è strettamente vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. Il suo margine di manovra è limitato a ciò che la Cassazione ha demandato.
In secondo luogo, chiarisce che la valutazione sulla dosimetria della pena deve primariamente basarsi sulla corretta individuazione della cornice edittale applicabile al caso concreto, in base al titolo di reato e al ruolo specifico dell’imputato. Una volta individuata la cornice corretta, la determinazione della pena specifica è un’espressione della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per vizi di motivazione. Infine, la decisione conferma che il rispetto del divieto di reformatio in peius si valuta confrontando il dispositivo finale della nuova sentenza con quello della sentenza annullata.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rinvia il caso a un altro giudice?
Il nuovo giudice, definito ‘giudice del rinvio’, deve emettere una nuova decisione attenendosi scrupolosamente ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. In questo caso, doveva ricalcolare la pena escludendo il ruolo di promotore dell’associazione e applicando la cornice sanzionatoria prevista per il semplice partecipe.
Il giudice del rinvio può applicare una pena più severa di quella annullata?
No, non può farlo se l’appello originario era stato proposto solo dall’imputato. Vige il principio del divieto di ‘reformatio in peius’, che impedisce di peggiorare la condanna dell’appellante. La sentenza, infatti, specifica che la nuova pena era inferiore a quella precedentemente inflitta.
Perché il ricorso sulla ‘dosimetria della pena’ è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice del rinvio ha agito correttamente. Ha seguito le indicazioni della Cassazione, ha applicato la cornice di pena prevista per i ‘partecipi’ e non per i ‘promotori’ dell’associazione, e ha irrogato una pena inferiore alla precedente, nel pieno rispetto della legge e del principio stabilito dalla sentenza di annullamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena misura di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato previsto dall’a del d.P.R. n.9 ottobre 1990, n.309, qualificato nell’ipotesi prevista dal comma.
L’unico motivo proposto attiene alla concreta dosimetria della pena, attes che il giudice del rinvio, sarebbe partito da una pena base superiore a que minima ed entrando quindi in contraddizione con quanto stabilito dalla sentenza rescindente emessa dalla Terza Sezione di questa Corte.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Difatti, sulla base della lettura della motivazione della sentenza annullamento, si evince come questa Corte abbia fondato la propria decisione sul fatto che il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale rient nella cornice edittale propria dei promotori dell’associazione e non di quella prop dei singoli partecipi, chiedendo quindi una nuova determinazione della pena inflitt previa esclusione del ruolo apicale dell’imputato (in quanto già negato dal giudi di primo grado con punto non fatto oggetto di gravame).
Ne consegue la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale che ha irrogato una pena inferiore rispetto a quella dell’originaria sentenz appello (non incorrendo quindi nella violazione del divieto di reformatio in peius) e compresa nella cornice edittale applicabile per i partecipi all’associazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore