Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 1 aprile 2020, esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole de reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’av condanNOME alla pena di tre mesi di arresto.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e deduce tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura prevenzione del foglio di via obbligatorio.
La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contrari rispetto all’insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquill pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meram individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza de collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez n. 32903 del 22/06/2011, COGNOME, RV. 281842).
Nel provvedimento annmnistrativo di cui si tratta COGNOME COGNOME stato inver indicato come responsabile esclusivamente di reati contro il patrimonio e comunque non collegati all’ordine ovvero alla sicurezza pubblica, sicché i Giudic di merito avrebbero dovuto disapplicare il provvedimento e, conseguentemente, assolvere l’imputato dalla contravvenzione contestata.
2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del presupposto fattuale dell’avere COGNOME abbandoNOME Comune di Codigoro dopo l’intimazione del relativo obbligo.
L’argomentazione svolta dalla Corte di appello sul punto è meramente ipotetica e, come tale, insufficiente.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. l’illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena.
La Corte territoriale, dinanzi ad analogo motivo di appello, ha ritenuto pena base di sei mesi di arresto «prossima al minimo edittale» rendendo una motivazione del tutto illogica e, comunque, errata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 febbraio 2024, ha chiesto dichia inammissibile il ricorso.
La difesa, in data 15 febbraio 2024 ha depositato conclusioni scritte con l quali ha replicato a quelle del Sostituto Procuratore generale, concludendo p l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, per le ragioni che indicano di seguito.
1. Il primo motivo è privo di pregio.
Nell’avversare la doglianza difensiva, la Corte di appello, dopo aver richiamato le «categorie dell’art. 1» del d.lgs. n. 159 del 2011, fa espl riferimento alle «molteplici condanne per delitti contro il patrimonio».
Tale motivazione, sintetica ma adeguata, è rispettosa del principio espress in sede di legittimità secondo cui «In tema di contravvenzione al foglio di v obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questor senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espre dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità d quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motiva sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. 54155 del 27/07/2018, Capare4, Rv. 274649).
Corretto è, invero, il richiamo alla pluralità di condanne per reati contr patrimonio, posto che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, viene in rilievo l’accertamento del compiment di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di cond genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281620).
2. Del pari infondato è il secondo motivo.
L’ordine di rientrare a Ferrara, luogo di residenza, e quello di non fare rit a Codigoro, è stato notificato al ricorrente il 10 marzo, mentre il fatto (os sua presenza a Codigoro) è del 30 aprile 2019.
Con motivazione non manifestamente illogica, la Corte di appello ha dedotto dal tempo trascorso tra la notifica del provvedimento questorile e il fa
contestato che COGNOME si fosse adeguato all’ordine impostogli. A fronte tanto, la difesa lungi dal fornire la relativa prova contraria, si è limitata a d genericamente l’insufficienza di tale motivazione.
E’, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.
La Corte di appello, in punto di motivazione della dosimetria della pena, ha svolto un’affermazione palesemente illogica laddove ha indicato che la pena base sarebbe stata «fissata in misura prossima ai minimi edittali», mentre contravvenzione de qua è punita da uno a sei mesi di arresto e che, pertanto, avuto riguardo alla riduzione per il rito abbreviato prescelto, la condanna a mesi di arresto s’identifica con l’irrogazione del massimo della pena.
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata per nuovo giudizio su tale punto, mentre i restanti motivi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente