Dosimetria della pena: i rischi di un ricorso generico in Cassazione
La determinazione della sanzione, nota tecnicamente come dosimetria della pena, è uno degli aspetti più delicati di una sentenza penale. Quando un imputato ritiene che la pena inflitta sia eccessiva, ha il diritto di impugnare la decisione, ma deve farlo rispettando criteri di specificità molto rigorosi, specialmente davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso: la condanna per evasione
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione. Il soggetto coinvolto aveva proposto ricorso in Cassazione focalizzando la propria difesa esclusivamente sulla misura della sanzione applicata dai giudici di merito. Nel diritto penale, l’evasione è un reato che colpisce la corretta esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e la pena deve essere calibrata secondo i criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere.
La decisione della Corte sulla dosimetria della pena
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato il ricorso, rilevando immediatamente un vizio procedurale insuperabile: l’inammissibilità per genericità dei motivi. La Corte ha evidenziato come il ricorrente non avesse articolato alcuna critica specifica rispetto al percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. In sostanza, la difesa non ha spiegato perché la dosimetria della pena fosse errata, limitandosi a una contestazione formale senza entrare nel merito delle motivazioni della sentenza impugnata.
L’importanza del confronto critico
Perché un ricorso in Cassazione sia accolto, non basta manifestare un dissenso. È necessario che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con i punti della sentenza che si intendono censurare. Se la sentenza di secondo grado spiega dettagliatamente perché ha scelto una determinata sanzione, il ricorrente deve smontare tale logica punto per punto. La mancanza di questo confronto rende il ricorso un atto vuoto, portando inevitabilmente alla sua bocciatura.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha rilevato che il motivo relativo alla dosimetria della pena era del tutto generico, poiché non deduceva alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Il diritto processuale penale impone che il ricorso indichi in modo preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione; in assenza di tale precisione, il giudice di legittimità non può nemmeno procedere all’esame del caso. La Corte ha inoltre ravvisato l’assenza di elementi di novità o di profili di illegittimità palesi che potessero giustificare un intervento d’ufficio.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sono severe: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna per evasione, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo caso ricorda che la contestazione della dosimetria della pena richiede un’analisi tecnica profonda e non può risolversi in una semplice richiesta di riduzione della sanzione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare solo l’entità della pena in Cassazione?
Sì, è possibile contestare la dosimetria della pena, ma bisogna dimostrare specifici vizi logici o violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito.
Cos’è la Cassa delle ammende citata nella sentenza?
È un ente che gestisce i fondi derivanti dalle sanzioni pecuniarie processuali, utilizzati per finanziare progetti di reinserimento dei detenuti e assistenza alle vittime.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50520 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17112/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ;
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedott alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. ultimo foglio sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.