Dosimetria della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta applicazione dei criteri per la dosimetria della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a tradurre in una sanzione concreta la gravità di un reato e la colpevolezza dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sui limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione e sulle conseguenze di un ricorso presentato con motivi generici. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina e hashish. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, rideterminava la pena in tre anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa di 17.000 euro.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione esclusivamente sulla misura della sanzione. In particolare, sosteneva che la riduzione concessa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fosse stata troppo limitata. A suo avviso, i giudici non avrebbero dato il giusto peso alla sua condizione di incensurato e al suo buon comportamento processuale, giustificando la limitata riduzione solo sulla base della generica “gravità della condotta di spiccato allarme sociale”.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e, soprattutto, privi di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a una doglianza astratta, senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi palesemente dilatori e infondati.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi sulla Dosimetria della Pena
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il controllo della Cassazione sulla dosimetria della pena non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Il ricorso è ammissibile solo se si lamenta un’illegalità della pena (ad esempio, perché applicata fuori dai limiti edittali) o un vizio di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio.
Nel caso di specie, il ragionamento della Corte d’Appello è stato ritenuto coerente e privo di vizi logico-giuridici. I giudici avevano correttamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato (l’incensuratezza) con quelli a suo sfavore (i profili oggettivi del reato, come la quantità e il tipo di droga). La decisione di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione era, quindi, frutto di una valutazione discrezionale ben motivata e, come tale, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso, invece, non offriva una critica specifica e puntuale, limitandosi a contrapporre la propria valutazione a quella, motivata, del giudice. Questo tipo di approccio rende il motivo d’impugnazione generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente la dosimetria della pena in Cassazione non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia della sanzione. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio logico manifesto nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. Un ricorso che si limita a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione degli stessi elementi già considerati in appello è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze negative di un’impugnazione temeraria: oltre alla condanna alle spese processuali, scatta anche quella al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, rendendo il tentativo di ottenere uno sconto di pena controproducente dal punto di vista economico.
Perché il ricorso sulla dosimetria della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non contenevano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza d’appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia evidenziato un vizio logico-giuridico nella motivazione, ma abbia solo proposto una valutazione alternativa.
È possibile contestare in Cassazione la misura della riduzione per le attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è sufficiente sostenere che elementi come l’incensuratezza avrebbero dovuto portare a una riduzione maggiore se il giudice ha fornito una giustificazione coerente per la sua decisione, basandola su altri elementi, come la gravità oggettiva del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso ritenuto inammissibile e dilatorio?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, specialmente se considerato palesemente infondato e dilatorio, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale Trani in data 15/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 17.000,00 di multa per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, in concorso, di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, previa rinuncia ai motivi di appello concernenti la qualificazione giuridica del reato.
Il ricorrente, mediante due distinti ricorsi per cassazione, deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei dettami motivazionali in materia di dosimetria della pena, con particolare riferimento alla misura limitata della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità della condotta di spiccato allarme sociale, dopo avere valorizzato l’incensuratezza dell’imputato e il buon comportamento processuale di quest’ultimo.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice dì legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche sebbene non nella loro massima estensione in ragione dei profili oggettivi del reato, con costrutto motivazionale privo di lacune logico giuridiche.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Annmend25 ?
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
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