Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35367  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza della Appello di L’Aquilla indicata in epigrafe con la quale , previa riqualificazione de all’art. 624 bis in furto semplice, è stato condannato alle pena di anni uno di recl 200,00 di multa.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rel dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissa superiore al minimo edittale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva l congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimi cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquer invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguit quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e,l versamentoldella somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il C nsiglie estensore I l
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Il Presidente